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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 1964

Cassazione n. 35106/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/12/1964 avverso l'ordinanza del 26/01/2022 del TRIB.

SORVEGLIANZA di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Salerno rigettava l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere l'applicazione del regime di semilibertà o l'affidamento in prova al [OSCURATO:PERSONA], rilevando come l'istanza di affidamento in prova non fosse ammissibile ai sensi dell'art. 58 quater, comma 7 bis, O.P. e ritenendo precoce l'accoglimento di quella di semilibertà.

Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza dei presupposti applicativi dei benefici penitenziari.

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposta per motivi manifestamente infondati, in quanto afferenti ad un vizio della motivazione che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle o spese processuali e della somma di euro tremila.gla cassa delle ammende.

Così deciso il 7 luglio 2022 I15onsigliere esten ore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/12/1964 avverso l'ordinanza del 26/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Salerno rigettava l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere l'applicazione del regime di semilibertà o l'affidamento in prova al [OSCURATO:PERSONA], rilevando come l'istanza di affidamento in prova non fosse ammissibile ai sensi dell'art. 58 quater, comma 7 bis, O.P. e ritenendo precoce l'accoglimento di quella di semilibertà. Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza dei presupposti applicativi dei benefici penitenziari. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposta per motivi manifestamente infondati, in quanto afferenti ad un vizio della motivazione che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle o spese processuali e della somma di euro tremila.gla cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2022 I15onsigliere esten ore [OSCURATO:PERSONA]
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