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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03121/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] U_Ca: ‘f. avverso la sentenza del 12/07/2019 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Lecce, sezione di Taranto, ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 3 aprile 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno mesi otto giorni venti di reclusione, in relazione ai reati di truffa continuata e falso per induzione, riconosciuta la continuazione tra i reati e con la contestata recidiva qualificata. 2.Avverso la descritta sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, nonché vizio di motivazione circa la esatta qualificazione della condotta contestata al capo b, stante la effettività dei rapporti di lavoro che peraltro, non sarebbero stati accertati con riferimento a ciascuno dei plurimi lavoratori cui la contestazione si riferisce. 2.1.Con il secondo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e circa ia mancata applicazione della causa di estinzione dei reati della prescrizione, risultando contestata la recidiva qualificata, applicata nella specie anche in ordine al calcolo per la determinazione del tempo massimo di prescrizione dei reati. 3.11 ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e, comunque, reiterativo di censure già devolute in sede di gravame.

3.1. Il primo motivo devolve una censura già vagliata in sede di appello, cui la Corte territoriale ha risposto con motivazione immune da vizi di ogni tipo, risultando meramente riproduttiva, dunque inammissibile (Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n, 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano„ Rv, 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693).

Corretta è la qualificazione giuridica dei fatti cui hanno aderito le convergenti sentenze di merito, in considerazione dell'acciarata fittizietà della quasi totalità delle giornate lavorative denunciate dal ricorrente e delle relative assunzioni, in relazione all'anno in contestazione.

La proposta diversa ricostruzione non è consentita a questa Corte perché implicherebbe la rilettura delle fonti di prova, già valutate dai giudici di merito, non ammessa in sede di legittimità. 3.2.11 secondo motivo attinge il diniego delle circostanze attenuanti generiche, nella specie adeguatamente motivato dai giudici di merito, con ragionamento che non risulta arbitrario in alcuna parte, valorizzando i numerosi precedenti penali a carico.

Il motivo dedotto, quindi, risulta manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale, con apprezzamento di fatto immune da illogicità e, dunque, incensurabile in sede di legittimità, motivato il diniego delle generiche in ragione anche dei precedenti penali (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv: 265826: nel senso che in tema di diniego delle generiche la ratio della disposizione non impone ai giudice di merito di esprimere una valutazione in ordine a ciascuno dei elementi indicati dalla difesa, essendo sufficiente indicare gli indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi delle generiche, tanto da poter fondare il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali perché in tal modo viene formulato, comunque, un giudizio di disvalore della personalità).

Quanto all'esclusione della recidiva, riconosciuta dalla convergenti sentenze di merito, si osserva che questa risulta correttamente ritenuta dalla Corte territoriale pur a fronte delle censure difensive sul punto svolte con il gravarne.

Del resto il prospettato giudizio di bilanciamento, incidente, a parere del ricorrente sul calcolo della prescrizione, è del tutto inibito dalla previsione letterale dell'art. 157, comma 3, cod. pen. per la quale, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, non si tiene conto della previsione di cui all'art. 69 cod. peri.

4. All'inammissibilità del ricorso, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21/09/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] U_Ca: ‘f. avverso la sentenza del 12/07/2019 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Lecce, sezione di Taranto, ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 3 aprile 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno mesi otto giorni venti di reclusione, in relazione ai reati di truffa continuata e falso per induzione, riconosciuta la continuazione tra i reati e con la contestata recidiva qualificata. 2.Avverso la descritta sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, nonché vizio di motivazione circa la esatta qualificazione della condotta contestata al capo b, stante la effettività dei rapporti di lavoro che peraltro, non sarebbero stati accertati con riferimento a ciascuno dei plurimi lavoratori cui la contestazione si riferisce. 2.1.Con il secondo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e circa ia mancata applicazione della causa di estinzione dei reati della prescrizione, risultando contestata la recidiva qualificata, applicata nella specie anche in ordine al calcolo per la determinazione del tempo massimo di prescrizione dei reati. 3.11 ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e, comunque, reiterativo di censure già devolute in sede di gravame. 3.1. Il primo motivo devolve una censura già vagliata in sede di appello, cui la Corte territoriale ha risposto con motivazione immune da vizi di ogni tipo, risultando meramente riproduttiva, dunque inammissibile (Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n, 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano„ Rv, 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). Corretta è la qualificazione giuridica dei fatti cui hanno aderito le convergenti sentenze di merito, in considerazione dell'acciarata fittizietà della quasi totalità delle giornate lavorative denunciate dal ricorrente e delle relative assunzioni, in relazione all'anno in contestazione. La proposta diversa ricostruzione non è consentita a questa Corte perché implicherebbe la rilettura delle fonti di prova, già valutate dai giudici di merito, non ammessa in sede di legittimità. 3.2.11 secondo motivo attinge il diniego delle circostanze attenuanti generiche, nella specie adeguatamente motivato dai giudici di merito, con ragionamento che non risulta arbitrario in alcuna parte, valorizzando i numerosi precedenti penali a carico. Il motivo dedotto, quindi, risulta manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale, con apprezzamento di fatto immune da illogicità e, dunque, incensurabile in sede di legittimità, motivato il diniego delle generiche in ragione anche dei precedenti penali (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv: 265826: nel senso che in tema di diniego delle generiche la ratio della disposizione non impone ai giudice di merito di esprimere una valutazione in ordine a ciascuno dei elementi indicati dalla difesa, essendo sufficiente indicare gli indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi delle generiche, tanto da poter fondare il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali perché in tal modo viene formulato, comunque, un giudizio di disvalore della personalità). Quanto all'esclusione della recidiva, riconosciuta dalla convergenti sentenze di merito, si osserva che questa risulta correttamente ritenuta dalla Corte territoriale pur a fronte delle censure difensive sul punto svolte con il gravarne. Del resto il prospettato giudizio di bilanciamento, incidente, a parere del ricorrente sul calcolo della prescrizione, è del tutto inibito dalla previsione letterale dell'art. 157, comma 3, cod. pen. per la quale, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, non si tiene conto della previsione di cui all'art. 69 cod. peri. 4. All'inammissibilità del ricorso, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/09/
Sentenza Cassazione n. 03121/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris