CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 febbraio 2021
Cassazione n. 24087/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18854-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n. 230/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 23/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione ritualmente notificato, [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Marsala, esponendo di essere erede di [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, proprietaria di un immobile sito in territorio del Comune di Mazara del Vallo, e chiedendo l’accertamento dell’inesistenza dei diritti esercitati dai convenuti sul bene immobile di cui anzidetto, ad eccezione di una servitù di passaggio da esercitare su una porzione di 5 metri, e la condanna dei medesimi alla cessazione dell’uso indebito del restante terreno; invocava altresì la dichiarazione della nullità dell’atto di donazione e divisione dell’8.2.2010, limitatamente alla parte in cui i convenuti avevano disposto anche del terreno oggetto di causa, e della variazione catastale eseguita il 3.3.2010, con la quale il bene era stato indebitamente frazionato; infine, chiedeva la condanna dei convenuti alla demolizione di un casotto realizzato sul terreno in contestazione ed al risarcimento del danno cagionato all’attrice, unica proprietaria del cespite. Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda e spiegando autonome domande riconvenzionali. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva dichiararsi il suo acquisto per usucapione del terreno di cui è causa, mentre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] invocavano l’accertamento del vincolo di pertinenzialità e della servitù passiva non aedificandi costituiti in favore del loro immobile, sul terreno di cui è causa, dal [OSCURATO:PERSONA] con contratto del 7.12.1978. Con sentenza del 19.12.2017 il Tribunale di Marsala, dopo aver qualificato la domanda in termini di negatoria servitutis ed integrato il contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], Giovanni e Alessandro, figli ed eredi di [OSCURATO:PERSONA], la accoglieva in parte, dichiarando la nullità della donazione e divisione dell’8.2.2010, per la parte relativa al terreno di cui è causa, e condannando i convenuti alla cessazione dell’uso del bene controverso ed alla demolizione del casotto sullo stesso realizzato. Rigettava invece le restanti domande dell’attrice e quelle riconvenzionali. Interponeva appello avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA]. Si costituivano in seconde cure, per resistere al gravame, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre restavano contumaci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con la sentenza impugnata, n. 230/2021, la Corte di Appello di Palermo rigettava il gravame, condannando l’appellante alle spese del grado. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a sei motivi. Resistono, con autonomi controricors i [OSCURATO:PERSONA] , da un lato, e [OSCURATO:PERSONA] e Giovanni, dall’altro lato. Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. In prossimità dell’adunanza camerale, tutte le parti costituite hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Con atto di citazione ritualmente notificato, [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Marsala, esponendo di essere erede di [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, proprietaria di un immobile sito in territorio del Comune di Mazara del Vallo, e chiedendo l’accertamento dell’inesistenza dei diritti esercitati dai convenuti sul bene immobile di cui anzidetto, ad eccezione di una servitù di passaggio da esercitare su una porzione di 5 metri, e la condanna dei medesimi alla cessazione dell’uso indebito del restante terreno; invocava altresì la dichiarazione della nullità dell’atto di donazione e divisione dell’8.2.2010, limitatamente alla parte in cui i convenuti avevano disposto anche del terreno oggetto di causa, e della variazione catastale eseguita il 3.3.2010, con la quale il bene era stato indebitamente frazionato; infine, chiedeva la condanna dei convenuti alla demolizione di un casotto realizzato sul terreno in contestazione ed al risarcimento del danno cagionato all’attrice, unica proprietaria del cespite. Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda e spiegando autonome domande riconvenzionali. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva dichiararsi il suo acquisto per usucapione del terreno di cui è causa, mentre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] invocavano l’accertamento del vincolo di pertinenzialità e della servitù passiva non aedificandi costituiti in favore del loro immobile, sul terreno di cui è causa, dal [OSCURATO:PERSONA] con contratto del 7.12.1978. Con sentenza del 19.12.2017 il Tribunale di Marsala, dopo aver qualificato la domanda in termini di negatoria servitutis ed integrato il contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], Giovanni e Alessandro, figli ed eredi di [OSCURATO:PERSONA], la accoglieva in parte, dichiarando la nullità della donazione e divisione dell’8.2.2010, per la parte relativa al terreno di cui è causa, e condannando i convenuti alla cessazione dell’uso del bene controverso ed alla demolizione del casotto sullo stesso realizzato. Rigettava invece le restanti domande dell’attrice e quelle riconvenzionali. Interponeva appello avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA]. Si costituivano in seconde cure, per resistere al gravame, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre restavano contumaci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con la sentenza impugnata, n. 230/2021, la Corte di Appello di Palermo rigettava il gravame, condannando l’appellante alle spese del grado. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a sei motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 832, 1158 e 1140 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente rigettato la domanda di usucapione spiegata in via riconvenzionale dal Parisi, senza considerare che questi aveva coltivato il terreno e lo aveva manutenuto, in tal modo dimostrando il suo animus possidendi. Con il secondo motivo il ricorrente l amenta la violazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente interpretato le deposizioni dei testi Genna, Arena e D’Amore, ritenendo che questi ultimi avessero riferito lo svolgimento, da parte del Parisi, di condotte idonee a dimostrare il solo animus detinendi, e non anche l’animus possidendi. Ad avviso del ricorrente, la Corte di Appello avrebbe sopravvalutato le dichiarazioni da lui rese nel corso del suo interrogatorio(egli aveva dichiarato di non poter vietare a nessuno l’accesso al terreno e che sullo stesso gli abitanti delle vicine case parcheggiavano liberamente le loro vetture: cfr. pag. 10 del ricorso), estrapolandole dal contesto generale. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta l’omessa ed insufficiente motivazione relativamente ad un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché il giudice di appello avrebbe erroneamente ritenuto che il terreno controverso fosse di esclusiva proprietà degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], senza considerare che la testimone [OSCURATO:PERSONA] aveva confermato che il Parisi aveva utilizzato il cespite come proprietario, in particolare realizzandovi il casotto del quale all’esito del giudizio di merito erastata ordinata la demolizione. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per difetto di motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe trascurato di prendere in esame la sua prospettazione difensiva. Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., sotto il profilo del governo delle spese di secondo grado operato dalla Corte di Appello. Con il sesto ed ultimo motivo, neppure rubricato, il ricorrente si duole che la Corte distrettuale abbia dichiarato inammissibile la domanda di accertamento della validità della donazione e divisione dell’8.2.2010, che il Parisi aveva spiegato in via subordinata in prime cure. Ad avviso del ricorrente, tale domanda, ancorché non veicolata in secondo grado mediante apposito motivo di gravame, era comunque stata devoluta al giudice superiore, trattandosi di questione connessa all’esame degli altri motivi di impugnazione proposti dal Parisi. Le censure, che si prestano ad un esame congiunto, sono tutte inammissibili. La Corte di Appello ha dato atto che il Parisi aveva dedotto, a sostegno della domanda di usucapione proposta in via riconvenzionale, di aver utilizzato il terreno sin dal 1988, pulendolo, custodendolo, piantandovi alberi, sollecitando l’intervento della pubblica autorità per rimuovere rifiuti che periodicamente venivano depositati in loco e mettendo in sicurezza il pozzo esistente sul terreno. Il giudice di seconde cure ha ritenuto che tali attività non costituissero manifestazione di un possesso utile ad usucapionem, anche perché lo stesso Parisi aveva dichiarato, in sede di interrogatorio, che il terreno era libero e aperto all’uso di tutti. Pertanto, ha escluso il conseguimento della prova del possesso utile ai fini della maturazione dell’usucapione. Il giudice di merito ha altresì ritenuto che il casotto realizzato dal Parisi per ospitare autoclave e caldaia fosse stato realizzato sul terreno di proprietà aliena e, quindi, ne ha ordinato la rimozione. Infine, quanto alle spese, la Corte distrettuale ha ritenuto corretta la decisione del giudice di prime cure, che ne aveva posto i 2/3 a carico del Parisi, posta la prevalente soccombenza di quest’ultimo. A questa ricostruzione, che appare coerente e sostenuta da adeguata motivazione, il ricorrente contrappone una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, senza confrontarsi con il consolidato principio secondo cui la valutazione delle prove, e la scelta, tra esse, di quali abbiano valore significativo ai fini della decisione, è appannaggio del giudice di merito, il quale non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. Sez.3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. 13485del 13/06/2014, Rv. 631330 ). La Corte di Appello, tra l’altro, non ha affatto deciso soltanto sulla base delle dichiarazioni rese dal Parisi in interrogatorio - peraltro, di per sé sufficienti a giustificare il rigetto della domanda di usucapione, attesa l’evidente impossibilità di configurare un uso esclusivo di un terreno che lo stesso ricorrente ha riconosciuto essere rimasto aperto all’utilizzo a parcheggio di tutti i proprietari delle abitazioni vicine-ma ha messo in relazione dette dichiarazioni con le risultanze della prova testimoniale, dando atto che i testi Genna, Arena e D’Amore avevano riferito soltanto che il Parisi aveva manutenuto e coltivato l’area oggetto di causa (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata). Sul punto, la decisione è coerente con l’insegnamento di questa Corte, secondo cui “Ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione- il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus"; costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario” (Cass. Sez.6 - 2, Ordinanza n. 6123 del 05/03/2020, Rv. 657277). Infine, per quanto concerne il sesto motivo, ne va rilevata l’inammissibilità, da un lato per assenza di indicazione della norma che si assume violata, e dall’altro lato -e in ogni caso- per difetto di specificità: il ricorrente infatti si duole del fatto che la Corte di Appello abbia ritenuto inammissibile la domanda di accertamento della validità dell’atto di donazione e divisione dell’8.2.2010 perché non veicolata in apposito motivo di impugnazione, e la censura non si confronta con tale motivazione, poiché il Parisi non indica in che modo avrebbe sottoposto lo specifico tema alla cognizione della Corte di secondo grado. Non è, al riguardo, sufficiente la mera deduzione che la questione sarebbe stata connessa all’oggetto del quarto motivo di appello, in assenza di specificazione di quale fosse il contenuto di detta doglianza. Peraltro, e conclusivamente, la nullità della donazione dell’8.2.2010, nella parte in cui in essa si era disposto di un bene non compreso nella disponibilità del donante, discende automaticamente dall’accertamento della titolarità del terreno di cui è causa in capo alla Messina e dal rigetto della domanda di usucapione dello stesso proposta dal Parisi. L’esito complessivo del giudizio consente di non esaminare l’eccezione di difetto di procura, per genericità delle espressioni in essa contenute, sollevata dalla parte controricorrente (cfr. pag. 19 del controricorso), in applicazione del principio della cd. “ragione più liquida”, desumibile dagli artt.24 e 111 Cost., secondo cui “… deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza diuna questione pregiudiziale” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9936del 08/05/2014, Rv. 630490; conf. Cass. Sez. 6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014, Rv. 631058; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11458 del 11/05/2018, Rv. 648510; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 363del 09/01/2019, Rv. 652184)”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore, osservando che anche [OSCURATO:PERSONA] e Giovanni risultano costituiti mediante controricorso ed hanno quindi diritto alle spese. La memoria depositata dalla parte ricorrente non aggiunge alcun elemento rilevante ai fini di un diverso esito delricorso. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti dei due controricorrenti. Nulla, invece, per le parti rimaste intimate, in assenza di svolgimento di attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuncontroricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 2.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza