CassazionedecretoSezione L
Cassazione n. 02188/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso 15128-2024, proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato G. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto resistente con procura Avverso la sentenza n. 61 del 2023 della Corte d’appello di Trieste, depositata il 28 dicembre 2023 (RG 76/2022), [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; -2 - questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.) , dichiarando l’estinzione del giudizio; non si deve provvedere sulle spese, in quanto l’INPS si è limitato a conferire procura, senza svolgere sostanziale attività difensiva; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Rom