CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43454/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] STANISL40 SCARLINI;ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 30 gennaio 2023 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i delitti, di minaccia grave e di lesioni personali aggravate dall'uso di un'arma, contestatigli in rubrica. Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla valutazione della prova ed alla misura della pena. Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, infatti la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come le ricostruzioni offerte dalle persone offese, che avevano anche riconosciuto l'imputato, dovessero essere ritenute pienamente attendibili, saldandosi, quantomeno per il delitto di lesioni, alle inequivoche emergenze delle certificazioni mediche. Considerato che il motivo relativo alla misura della pena è manifestamente infondato posto che la quantificazione della stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.Pd1. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 18 ottobre 202