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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 marzo 2026

Cassazione n. 10966/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] nato a (ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di Genovadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di Genova harevocato la misura alternativa dell’affidamento in prova, a suo tempo concessa a RomulusCirpaciu a causa delle condotte dallo stesso poste in essere nel corso della misuraalternativa e, in particolare, per le somme richieste a una persona molto più anziana di luiper il pagamento di spese ospedaliere inesistenti e per l’accertato trasferimento di altrodenaro in suo favore da parte del medesimo anziano; inoltre, il Tribunale di sorveglianza hadato rilievo anche a quanto riferito dall’ U.E.P.E. che ha evidenziato una condottascarsamente collaborativa con detto ufficio da parte dell’indagato concretato soltanto adavanzare rivendicazioni di varia natura nel corso della misuraRilevato che nel ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione conriferimento alla conclusione cui è pervenuto il Tribunale;Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il Tribunale, conmotivazione adeguata ed esente da vizi logici, ha fondato la revoca dell’affidamento inragione di detti comportanti comprovanti la inaffidabilità del condannato e la sua incapacitàdi gestire in maniera corretta il beneficio concessogli;Rilevato pertanto che il ricorrente sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudiziodi legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunquemanifestamente infondato;Ritenutopertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte,tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez.2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Consideratoche alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 10966/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4223/2026MARCO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 38896/2025TERESA GRIECOALDO NATALINIha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] nato a (ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di Genovadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di Genova harevocato la misura alternativa dell’affidamento in prova, a suo tempo concessa a RomulusCirpaciu a causa delle condotte dallo stesso poste in essere nel corso della misuraalternativa e, in particolare, per le somme richieste a una persona molto più anziana di luiper il pagamento di spese ospedaliere inesistenti e per l’accertato trasferimento di altrodenaro in suo favore da parte del medesimo anziano; inoltre, il Tribunale di sorveglianza hadato rilievo anche a quanto riferito dall’ U.E.P.E. che ha evidenziato una condottascarsamente collaborativa con detto ufficio da parte dell’indagato concretato soltanto adavanzare rivendicazioni di varia natura nel corso della misuraRilevato che nel ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione conriferimento alla conclusione cui è pervenuto il Tribunale;Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il Tribunale, conmotivazione adeguata ed esente da vizi logici, ha fondato la revoca dell’affidamento inragione di detti comportanti comprovanti la inaffidabilità del condannato e la sua incapacitàdi gestire in maniera corretta il beneficio concessogli;Rilevato pertanto che il ricorrente sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudiziodi legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunquemanifestamente infondato;Ritenutopertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte,tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez.2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Consideratoche alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] nato a (ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Genovadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di Genova harevocato la misura alternativa dell’affidamento in prova, a suo tempo concessa a RomulusCirpaciu a causa delle condotte dallo stesso poste in essere nel corso della misuraalternativa e, in particolare, per le somme richieste a una persona molto più anziana di luiper il pagamento di spese ospedaliere inesistenti e per l’accertato trasferimento di altrodenaro in suo favore da parte del medesimo anziano; inoltre, il Tribunale di sorveglianza hadato rilievo anche a quanto riferito dall’ U.E.P.E. che ha evidenziato una condottascarsamente collaborativa con detto ufficio da parte dell’indagato concretato soltanto adavanzare rivendicazioni di varia natura nel corso della misuraRilevato che nel ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione conriferimento alla conclusione cui è pervenuto il Tribunale;Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il Tribunale, conmotivazione adeguata ed esente da vizi logici, ha fondato la revoca dell’affidamento inragione di detti comportanti comprovanti la inaffidabilità del condannato e la sua incapacitàdi gestire in maniera corretta il beneficio concessogli;Rilevato pertanto che il ricorrente sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudiziodi legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunquemanifestamente infondato;Ritenutopertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte,tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez.2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Consideratoche alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 10966/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4223/2026MARCO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 38896/2025TERESA GRIECOALDO NATALINIha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] nato a (ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Genovadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di Genova harevocato la misura alternativa dell’affidamento in prova, a suo tempo concessa a RomulusCirpaciu a causa delle condotte dallo stesso poste in essere nel corso della misuraalternativa e, in particolare, per le somme richieste a una persona molto più anziana di luiper il pagamento di spese ospedaliere inesistenti e per l’accertato trasferimento di altrodenaro in suo favore da parte del medesimo anziano; inoltre, il Tribunale di sorveglianza hadato rilievo anche a quanto riferito dall’ U.E.P.E. che ha evidenziato una condottascarsamente collaborativa con detto ufficio da parte dell’indagato concretato soltanto adavanzare rivendicazioni di varia natura nel corso della misuraRilevato che nel ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione conriferimento alla conclusione cui è pervenuto il Tribunale;Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il Tribunale, conmotivazione adeguata ed esente da vizi logici, ha fondato la revoca dell’affidamento inragione di detti comportanti comprovanti la inaffidabilità del condannato e la sua incapacitàdi gestire in maniera corretta il beneficio concessogli;Rilevato pertanto che il ricorrente sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudiziodi legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunquemanifestamente infondato;Ritenutopertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte,tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez.2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Consideratoche alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
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