CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 44424/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] nato ad Alghero 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato ad Aosta il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 7 febbraio 2022 emessa dalla Corte di appello di Torino; visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in accoglimento del primo motivo di ricorso; lette le richieste del difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; lette le richieste del difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è associato alle conclusioni del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], emessa all'esito di giudizio abbreviato, rispettivamente, alle pena di anni tre di reclusione ed euro 3.000 di multa quanto a [OSCURATO:PERSONA], e di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 1.000 di multa quanto a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 79, commi 2 e 3, d.P.R. n. 309 del 1990; [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile delle seguenti fattispecie di reato, tra loro avvinte dal vincolo della continuazione: artt. 81, 110, 453, comma primo, nn. 3, 4, e 61 n. 2 cod. pen. (capo 3); artt. 56, 110, 640 cod. pen. (capo 4); art. 640 cod. pen. (capo 5); artt. 81, 493-ter cod. pen. (capo 6); artt. 81, 110 e 493-ter cod. pen. (capo 7). 2. Propongono separati ricorsi per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Nel ricorso nell'interesse del primo imputato, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] articola un unico motivo, deducendo i vizi di violazione di legge e di mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione relativa al trattamento sanzionatorio. Si lamenta l'eccessività della pena inflitta per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e la conseguente mancata concessione della sospensione condizionale della pena. E' stata, in particolare, omessa la considerazione del comportamento successivo al reato, avendo il ricorrente cambiato stile di vita dopo l'intervento dei Carabinieri ed essendo lo stesso immune da carichi pendenti. 2.2 Nel ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto due motivi, di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione. Con il primo motivo deduce la nullità della sentenza in quanto la Corte ha omesso di esaminare le conclusioni regolarmente trasmesse dalla difesa del ricorrente all'indirizzo telematico a ciò deputato. Con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art.546 cod. proc. pen. in relazione all'art. 163 cod. pen. nonché per manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione in merito alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, negata dalla Corte di appello in ragione della "scaltrezza ed abilità" del Retrosio, senza considerare la sua giovane età, l'esiguità delle somme oggetto di reato, e la sua leale collaborazione processuale sin dall'inizio del procedimento. Si sottolinea, inoltre, richiamandosi giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 35185 del 21/9/2020; Sez. 1, n. 1327 del 1990, Rv. 186293), la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui, da un lato, nega il beneficio, e, dall'altro, determina la pena base per il reato più grave nel minimo edittale. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, (i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale, le parti hanno depositato conclusioni scritte come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità del motivo proposto. La Corte territoriale, con motivazione immune da vizi logici e giuridici e pertanto insindacabile in questa Sede (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), ha escluso la sussistenza di elementi rilevanti ai fini della concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo preponderante l'elemento negativo rappresentato dalla gravità della condotta tenuta dall'imputato, avendo questi consentito a dei ragazzi, anche minorenni, di usare la sua abitazione per il consumo di sostanze stupefacenti. E' stato, inoltre, considerato che lo stesso comportamento processuale dell'imputato non ha consentito di individuare alcun elemento positivamente rilevante ai medesimi fini. Parimenti adeguata ed immune da vizi è la motivazione relativa al trattamento sanzionatorio, determinato, come sottolineato dalla stessa Corte territoriale e non specificamente censurato dal ricorrente, in misura parametrata sui minimi edittali. 2. Il primo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato. La difesa ha allegato al ricorso copia della mail di trasmissione via p.e.c. della memoria contenente le conclusioni scritte. Attraverso tale memoria il difensore chiedeva telegraficamente «l'accoglimento delle richieste contenute nell'atto di appello, con particolare riferimento, in ogni caso, alla concessione dei benefici di legge. Tali richieste non sono state riportate nella sentenza impugnata che, anzi, afferma espressamente che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] non trasmetteva conclusioni. Occorre, allora, interrogarsi se tale omissione, a fronte di un completo esame di tutti i motivi di appello, che neanche la difesa censura con i motivi di ricorso, abbia comportato o meno la nullità invocata dal ricorrente. E' ben vero che, come ricordato dal Procuratore Generale nella sua requisitoria, questa Corte si è già pronunciata sul tema, ritenendo che, in tema di disciplina emergenziale da Covid-19, la mancata allegazione agli atti processuali delle conclusioni inviate dalla difesa a mezzo PEC, con la conseguente omessa valutazione delle stesse, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto l'intervento dell'imputato, cui è riconducibile la facoltà di presentare conclusioni scritte ex art. 23, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, deve essere inteso come partecipazione attiva e cosciente al processo (Sez. 6, n. 3913 del 14/12/2021, dep. 2022, Sciuto, Rv. 282881). In tale sentenza si è, infatti, condivisibilnnente affermato che l'esercizio effettivo del diritto di intervento dell'imputato, anche se innestato sulla procedura camerale ai sensi dell'art. 599 cod. proc. pen., può esercitarsi anche attraverso la produzione delle conclusioni scritte in vista delle determinazioni che il giudice dovrà assumere e realizza la garanzia del contraddittorio che non può subire eccezioni al di fuori di quelle che l'emergenza pandemica ha imposto. Si tratta di conclusioni cui il Collegio intende prestare adesione, ma che necessitano di un'ulteriore specificazione. Va, innanzitutto, considerato che, secondo la disciplina emergenziale vigente all'epoca di celebrazione del giudizio di appello (art. 23-bis di. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176), a decorrere dal 9 novembre 2020 e fino al 31 luglio 2021 (poi prorogato al 31 dicembre 2022), entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica; la cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del citato decreto.La presentazione di conclusioni scritte costituisce, dunque, una mera facoltà rimessa alla valutazione del difensore. In assenza di tali conclusioni scritte, infatti, la corte procede alla valutazione delle conclusioni formulate con l'atto di appello. Le conclusioni scritte, dunque, rappresentano una modalità di esercizio sia del diritto di intervento dell'imputato, sia pure in forma cartolare, che del diritto di difesa. Tuttavia, ritiene il Collegio che affinché l'atto di cui si lamenta l'omessa valutazione sia concretamente riconducibile alla categoria delle "conclusioni scritte", che il giudice deve necessariamente esaminare ai fini della decisione, occorre che questo abbia un effettivo contenuto argomentativo volto a sostenere le ragioni che hanno determinato l'impugnazione del provvedimento e, eventualmente, anche a "contrastare" le difformi conclusioni del pubblico ministero. L'atto, dunque, al di là della mera ed apparente autodefinizione in termini di "conclusioni", deve costituire effettivo esercizio del diritto difensivo. Solo in tal caso, dunque, l'omessa valutazione delle conclusioni scritte determina una lesione del diritto di intervento dell'imputato. Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, ritiene il Collegio che l'atto trasmesso dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA], limitandosi a chiedere l'accoglimento del ricorso, contenga delle conclusioni meramente apparenti, ma in realtà prive di un autonomo contenuto valutabile ai fini dell'esame dell'atto di impugnazione. Trattasi, in realtà, di un atto apparente, al più qualificabile come "note di udienza", in relazione al quale non appare configurabile alcuna omessa valutazione da parte della Corte territoriale avendo questa compiutamente esaminato tutti i motivi di appello. Né a diversa conclusione può giungersi in considerazione dell'omessa attestazione in sentenza della trasmissione di un atto privo, in realtà, di un concreto contenuto difensivo valutabile, trattandosi, al più, di una mera irregolarità inidonea a viziare il provvedimento. 3. Il secondo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] non supera il vaglio di ammissibilità, trattandosi di un motivo generico, privo di adeguato confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata. Rileva, al riguardo il Collegio che la sentenza impugnata, con argomentazioni immuni da vizi, ha confermato il diniego della sospensione condizionale della pena all'imputato (all'epoca dei fatti infraventunenne) attribuendo valore preponderante, rispetto all'età del [OSCURATO:PERSONA], alle modalità delle condotte criminose ascritte, connotate da scaltrezza ed abilità, in ragione delle quali ha escluso di poter formulare una prognosi favorevole circa la sua capacità di astenersi dalla commissione di ulteriori reati. Deve, inoltre, escludersi che vi sia alcuna contraddittorietà tra le determinazione della pena base per il reato più grave di cui al capo 3 nella misura del minimo edittale ed il diniego del beneficio in esame. Va, al riguardo, ribadito che non esiste un nesso di necessaria correlazione tra la determinazione della pena e la concessione della sospensione condizionale, in quanto la prima va operata in base ai criteri della valutazione della gravità del reato e della capacità a delinquere del colpevole, mentre la seconda si fonda su un giudizio prognostico proiettato su una presunta realtà futura (Sez. 1, n. 1327 del 26/10/1990, dep. 1991, Iannello, Rv. 186293). 4. Al rigetto del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali. All'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] consegue, invece, la condanna del ricorrente al pagamento, oltre che delle spese processuali, anche della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e lo condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e lo condanna al pagamento delle spese processuali e della