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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2021

Cassazione n. 40502/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste indicata in epigrafe con la quale è stata parzialmente riformata, mediante concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del [OSCURATO:PERSONA], la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Udine il 10 luglio 2017 in ordine al reato di cui all'art.186, commi 1,2 lett.c), 2 bis e 2-sexies, comma 3, d.

Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 19 gennaio 2016.

L'esponente lamenta violazione dell'art.603 cod. proc. pen. sia perché la Corte territoriale ha ammesso in fase di appello la produzione di documenti (scontrini e libretto metrologico) da parte del pubblico ministero, sebbene non si trattasse di prove nuove, sia perché i giudici di appello non hanno ammesso la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale mediante escussione del verbalizzante in merito all'omologazione dell'etilometro.

2. Il ricorso è inammissibile.

L'acquisizione documentale risulta avvenuta nel contraddittorio delle parti e il ricorrente non contesta la decisività della prova, non evicendosi dall'interpretazione della norma che si assume violata datane dal supremo consesso della Corte di legittimità alcun vizio di inutilizzabilità della prova (Sez.

U, n.33748 del 12/07/2005 , Mannino, Rv. 231676; Sez. 3 , n. 34949 del 03/11/2020, S., Rv. 280504).

Occorre ricordare, quanto al secondo motivo, che la rinnovazione della istruttoria dibattimentale in appello è istituto di carattere eccezionale e rientra nella discrezionalità del giudice, su giudizio insindacabile in sede di legittimità, disporre la chiesta rinnovazione, occorrendo che egli ritenga dì non poter decidere allo stato degli atti.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 29 settembre 2021 Il( sigli e estensore [OSCURATO:PERSONA] gen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste indicata in epigrafe con la quale è stata parzialmente riformata, mediante concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del [OSCURATO:PERSONA], la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Udine il 10 luglio 2017 in ordine al reato di cui all'art.186, commi 1,2 lett.c), 2 bis e 2-sexies, comma 3, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 19 gennaio 2016. L'esponente lamenta violazione dell'art.603 cod. proc. pen. sia perché la Corte territoriale ha ammesso in fase di appello la produzione di documenti (scontrini e libretto metrologico) da parte del pubblico ministero, sebbene non si trattasse di prove nuove, sia perché i giudici di appello non hanno ammesso la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale mediante escussione del verbalizzante in merito all'omologazione dell'etilometro. 2. Il ricorso è inammissibile. L'acquisizione documentale risulta avvenuta nel contraddittorio delle parti e il ricorrente non contesta la decisività della prova, non evicendosi dall'interpretazione della norma che si assume violata datane dal supremo consesso della Corte di legittimità alcun vizio di inutilizzabilità della prova (Sez. U, n.33748 del 12/07/2005 , Mannino, Rv. 231676; Sez. 3 , n. 34949 del 03/11/2020, S., Rv. 280504). Occorre ricordare, quanto al secondo motivo, che la rinnovazione della istruttoria dibattimentale in appello è istituto di carattere eccezionale e rientra nella discrezionalità del giudice, su giudizio insindacabile in sede di legittimità, disporre la chiesta rinnovazione, occorrendo che egli ritenga dì non poter decidere allo stato degli atti. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 29 settembre 2021 Il( sigli e estensore [OSCURATO:PERSONA] gen
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