CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 febbraio 2023
Cassazione n. 41158/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DINOLA nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NOLAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Noia ha dichiarato d'ufficio la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio del 10/01/2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] imputato per i capi a) e b) della rubrica (capo a) artt. 110, 640-ter cod. pen.; capo b) art. 110, 615-ter cod. pen.) ritenendo necessaria in relazione al capo a) l'udienza preliminare, con conseguente trasmissione degli atti al Pubblico ministero per la formulazione della richiesta di rinvio a giudizio. 2. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Napoli, ha presentato ricorso per cassazione deducendo due motivi di ricorso, che qui si riportano 4g4__ nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 delle disp. att. del cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, con conseguente abnormità del provvedimento impugnato, a causa della stasi del procedimento; il Giudice monocratico ha osservato che il fatto concretamente contestato rientra nella fattispecie aggravata di cui al secondo comma dell'art. 640-ter cod. pen. per avere l'imputato prodotto un trasferimento di denaro ai danno della persona offesa, con conseguente previsione di una cornice edittale superiore a quella prevista per i casi di citazione diretta a giudizio; tuttavia, al contrario di quanto affermato dall'ordinanza impugnata, al Liquori è contestata anche in fatto la fattispecie di cui al primo comma dell'art. 640-ter cod. pen., attesa la data di commissione del la condotta oggetto di imputazione (29/07/2020), precedente alla modifica di cui al d.lgs. n. 184 del 2021, con il quale sono state introdotte le parole "produce un trasferimento di denaro" ... nel corpo della aggravante descritta dal secondo comma; l'aggravante in questione non è stata volutamente contestata per evitare la violazione del principio di irretroattività della norma penale sfavorevole; la retrocessione, ciò nonostante, disposta dal giudice monocratico crea una stasi non superabile, atteso che il Pubblico ministero: - non può procedere poiché non può formulare richiesta di rinvio a giudizio se non contestando l'aggravante in questione con lesione del principio di irretroattività della legge penale; - non può reiterare il decreto di citazione a citazione diretta senza violare il provvedimento del giudice monocratico. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali, atteso che la questione relativa alla realizzazione di una citazione diretta per reati per i quali è prevista l'udienza preliminare poteva essere sollevata esclusivamente su eccezione di parte ai sensi dell'art. 550, ultimo comma, cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. 4. Il primo motivo di ricorso è fondato, con conseguente assorbimento del secondo motivo proposto. Questa Corte ha già evidenziato, con principio di diritto che qui si intende ribadire, che è abnorme, sotto il profilo funzionale, perché determina una insuperabile stasi del processo, il provvedimento del giudice del dibattimento che, ritenendo erroneamente necessaria l'udienza preliminare per uno dei reati di cui all'art. 550 cod. proc. pen., disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero che abbia proceduto con le forme della citazione diretta a giudizio, non potendo quest'ultimo reiterare il medesimo decreto di citazione diretta, né procedere con una richiesta di rinvio a giudizio, forma non corretta in relazione al titolo del reato (Sez. 5, n. 38743 del 10/07/2019, PMT/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277638-01; Sez. 3, n. 8708 del 13/11/2013, PMT/[OSCURATO:PERSONA], Rv. 258685-01). Come correttamente evidenziato dal ricorrente la contestazione è stata esplicitamente elevata ai sensi della disciplina previgente in considerazione della data di contestazione del fatto imputato al Liquori, mentre il giudice procedente ha impropriamente tratto dalla imputazione in fatto una contestazione della ipotesi aggravata che, in realtà, nel caso concreto non ricorre. La giurisprudenza di questa Corte ha evidenziato, come rilevato dal Procuratore della Repubblica ricorrente, che a fronte del provvedimento impugnato è oggi impossibile reiterare il medesimo decreto di citazione diretta, né si potrebbe procedere con una richiesta di rinvio a giudizio da inoltrare al giudice dell'udienza preliminare (perché si tratterebbe di un esercizio dell'azione penale in forme non corrette, avuto riguardo al titolo di reato) (Sez. 6, n. 52160 del 16/11/2016, Belville, Rv. 268623- 01). Richiamando, dunque, la costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità, anche nella sua massima espressione (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590-01), si deve ricordare che l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non essendo estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo penale e l'impossibilità di proseguirlo. Tale principio trova applicazione anche nel caso di specie, in cui l'erronea retrocessione processuale operata dal Tribunale genera una stasi che non consente in nessun caso al pubblico ministero di procedere, perché egli non potrebbe contestare la forma aggravata, per come richiamata dal Tribunale monocratico, in quanto la stessa è inapplicabile ratione temporis al caso di specie, e non potrebbe conseguentemente presentare la richiesta di rinvio a giudizio previa udienza preliminare, vertendosi in una ipotesi in cui si procede mediante citazione diretta a giudizio ai sensi dell'art. 550 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 8708 del 13/11/2013, PMT/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258685-01). L'ordinanza impugnata deve essere, dunque, annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Noia per l'ulteriore corso del giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di