CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 18325/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alla richiesta di espulsione, e il rigetto nel resto. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza del 14/4/2016 del giudice monocratico del Tribunale di Modena, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di otto mesi di reclusione per il delitto ex art. 235 cod. pen., perché quale destinatario della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio nazionale, emessa dal Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], non vi ottemperava, trovandosi in Mirandola il 13/4/2016. Con contestazione della recidiva infraquinquennale. L2. La Corte bolognese ha osservato che il dispositivo emesso all'esito del processo di primo grado era diverso da quello riportato in calce alla motivazione della sentenza. Nel dispositivo originale, manoscritto, risultava che l'imputato era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione, previo riconoscimento delle attenuanti generiche. La circostanza, che nella motivazione il giudice avesse espressamente disapplicato la recidiva ed avesse indicato una sola riduzione di un terzo per il rito, andava qualificata come «un ulteriore errore derivante dall'utilizzo di una motivazione relativa ad altro provvedimento - errore copia/incolla - e non poteva prevalere sulla pena finale indicata nell'originario dispositivo». In ogni caso, l'impugnata sentenza ha affermato che la pena di mesi otto di reclusione è congrua ed adeguata alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato, dovendosi intendere la pena-base di un anno, indicata nella prima sentenza, come già determinata alla luce delle riconosciute attenuanti generiche, su cui applicare la riduzione ulteriore per il rito abbreviato. 2. Avverso detta sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], presentando i seguenti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo si deduce carenza di motivazione in merito al secondo motivo di gravame, riguardante la mancata conversione della pena detentiva in espulsione. Anche il primo giudice nulla aveva motivato sulla richiesta difensiva di conversione della pena, nonostante l'imputato avesse formulato rituale istanza in tal senso. 2.2. Nel secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge penale per l'omessa diminuzione della pena, nonostante la concessione delle circostanze attenuanti generiche in favore del Korchef. Il ricorrente contesta che nella pena-base di un anno potesse già essere stata incorporata la riduzione per le riconosciute attenuanti generiche, poiché con detta dizione normalmente si indica la fissazione di una pena rispondente ai criteri dell'art. 133 cod. pen. sulla quale successivamente si operano gli aumenti o le diminuzioni per gli elementi circostanziali nonché per le opzioni processuali. Gli errori di "copia/incolla" individuati dalla Corte territoriale riguardavano la diversa questione della recidiva, che peraltro il primo giudice aveva espressa- mente escluso, così da non incidere in alcun modo sulla quantificazione della pena. Pertanto, il ricorrente conclude che sia mancata la riduzione per le riconosciute circostanze attenuanti generiche, essendosi il primo giudice limitato ad operare la diminuente per il rito abbreviato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei seguenti termini. 1.1. Sussiste la censurata omissione motivazionale sul punto riguardante la richiesta di espulsione in sostituzione della pena detentiva, che - pur indicata in sentenza tra i motivi di appello - non ha ricevuto alcuna trattazione, mentre il primo giudice aveva statuito il «[OSCURATO:PERSONA] all'espulsione, anche a titolo di espulsione amministrativa, poiché vi è in atti traccia di procedura amministrativa finalizzata a tale esito». Dunque, il primo giudice non aveva trascurato l'istanza, avendo invece concesso il nulla osta all'espulsione amministrativa; ma il ricorrente intendeva ottenere l'espulsione ex art. 16 D. Lgs. n. 286 del 1998 (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione), sulla quale non vi è stata alcuna pronuncia. Pertanto, il tema dovrà trovare idonea trattazione da parte della Corte di appello. 1.2. Quanto alle doglianze riferite alla pretermissione delle circostanze attenuanti generiche, si evidenzia che la Corte di appello, contestualmente alla sentenza, aveva proceduto alla correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza di primo grado, ordinando di inserire nel dispositivo in calce alla motivazione le parole: "... riconosciute allo stesso le circostanze attenuanti generiche" e "... N.O. all'espulsione dell'imputato in via amministrativa", come da dispositivo letto in udienza. Dalla lettura della sentenza di primo grado risulta che: 1) la recidiva è stata espressamente esclusa "in ragione della peculiarità della precedente condanna rispetto al reato in contestazione"; 2) la determinazione della pena è stata così definita: «Valutati tutti i parametri di cui all'art. 133 c.p., appare equa ed adeguata la pena di mesi otto di reclusione (p.b. anni uno di reclusione, riduzione di un terzo, come in dispositivo, per effetto della diminuente processuale, con pena finale di mesi otto di reclusione)».È dunque evidente che vi sia stata effettivamente l'elisione delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., pur espressamente riconosciute dal primo giudice, ma non calcolate nel computo della pena, ove si è fatto esclusivo riferimento alla pena base di un anno di reclusione, decurtata soltanto a titolo di diminuente processuale. Nessuna base - alla stregua del riportato contenuto della sentenza di primo grado - trova l'interpretazione dei giudici di appello per cui il primo giudice avrebbe considerato come "pena-base" - sia pure con dizione impropria - quella risultante dalla valutazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., cioè la pena già decurtata per le attenuanti generiche, avendo poi specificato che la riduzione di un terzo, come in dispositivo, risultava dalla diminuente processuale, indicando come pena finale quella di mesi otto. Pertanto, anche tale motivo risulta fondato e dovrà essere oggetto di revisione nel giudizio di rinvio. 2. Ne consegue l'annullamento dell'impugnata sentenza, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna che si atterrà agli indicati rilievi. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Così dec