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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 dicembre 2021

Cassazione n. 05264/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Tramite il difensore fiduciario, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 19 febbraio 2021, con cui la Corte di appello di Bari ne ha confermato l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, riducendo la pena a mesi otto di reclusione e 8.000 euro di multa.

2. Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio di motivazione, anche per travisamento della prova nella ricostruzione dei fatti, essendo stata erroneamente ricondotta la sostanza sequestrata alla disponibilità dell'imputato in base ad un unico indizio.

2.1. Con il secondo motivo, si lamentano vizio di motivazione e violazione di legge per non essere stata disapplicata la contestata recidiva facoltativa.

3. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell'art. 610, comma 1, cod. proc. pen. e l'impugnazione va dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza e genericità, posto che, per un verso, ci si limita a reiterare le medesime doglianze contenute nel gravame di merito, non illogicamente disattese dalla Corte territoriale, senza che il ricorrente si confronti con le argomentazioni contenute nella decisione impugnata (ex multi.s Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 2594254); per altro verso, si ripropongono inammissibilmente a questa Corte doglianze attinenti alla ricostruzione e valutazione del fatto e delle prove (cfr. Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

3.1. Contrariamente a quanto allega il ricorrente, in maniera non manifestamente illogica la sentenza ritiene provata la riconducibilità della sostanza all'imputato sulla base della ricostruzione dei fatti effettuata dal teste M.[OSCURATO:PERSONA], che, in un luogo isolato, ha visto l'imputato scendere dall'auto, passare dall'altro lato della vettura e raggiungere il muretto dove era occultato lo stupefacente, sollevando proprio la pietra al di sotto della quale era riposta la sostanza, tentando poi la fuga dopo che i Carabinieri gli avevano intimato di non muoversi.

Del pari, non si ravvisa alcun travisamento della prova, che ricorre quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la considerazione di una prova decisiva (Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499), trattandosi invece di una questione concernente la valutazione della prova che rientra nell'esclusiva competenza del giudice di merito e che è stata nella specie condotta con corretto procedimento indiziario, avendo la Corte territoriale valutato non un solo indizio, ma plurimi indizi gravi, precisi e concordanti, ravvisabili nella descritta condotta dell'imputato ed evidentemente non ritenuti scalfiti dalle dichiarazioni rese dall'altro soggetto inizialmente coindagato e dalle due ragazze che con loro si trovavano.

3.2. Quanto alla doglianza sul trattamento sanzionatorio, la sentenza impugnata dà conto della sussistenza della recidiva specifica, infraquinquennale e successiva all'esecuzione della pena, non illogicamente concludendo che la condotta oggetto di giudizio fosse sintomatica di maggiore e attuale pericolosità, nonostante l'imputato avesse rilevato l'intervenuta revoca delle misure di sorveglianza speciale nei suoi confronti disposte.

La motivazione, dunque, è esistente, fondata su presupposti non contestati e non illogica, né scalfita dalle generiche doglianze del ricorrente; essa sfugge, pertanto, al controllo in sede di legittimità, posto che l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 3 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Tramite il difensore fiduciario, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 19 febbraio 2021, con cui la Corte di appello di Bari ne ha confermato l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, riducendo la pena a mesi otto di reclusione e 8.000 euro di multa. 2. Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio di motivazione, anche per travisamento della prova nella ricostruzione dei fatti, essendo stata erroneamente ricondotta la sostanza sequestrata alla disponibilità dell'imputato in base ad un unico indizio. 2.1. Con il secondo motivo, si lamentano vizio di motivazione e violazione di legge per non essere stata disapplicata la contestata recidiva facoltativa. 3. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell'art. 610, comma 1, cod. proc. pen. e l'impugnazione va dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza e genericità, posto che, per un verso, ci si limita a reiterare le medesime doglianze contenute nel gravame di merito, non illogicamente disattese dalla Corte territoriale, senza che il ricorrente si confronti con le argomentazioni contenute nella decisione impugnata (ex multi.s Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 2594254); per altro verso, si ripropongono inammissibilmente a questa Corte doglianze attinenti alla ricostruzione e valutazione del fatto e delle prove (cfr. Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). 3.1. Contrariamente a quanto allega il ricorrente, in maniera non manifestamente illogica la sentenza ritiene provata la riconducibilità della sostanza all'imputato sulla base della ricostruzione dei fatti effettuata dal teste M.[OSCURATO:PERSONA], che, in un luogo isolato, ha visto l'imputato scendere dall'auto, passare dall'altro lato della vettura e raggiungere il muretto dove era occultato lo stupefacente, sollevando proprio la pietra al di sotto della quale era riposta la sostanza, tentando poi la fuga dopo che i Carabinieri gli avevano intimato di non muoversi. Del pari, non si ravvisa alcun travisamento della prova, che ricorre quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la considerazione di una prova decisiva (Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499), trattandosi invece di una questione concernente la valutazione della prova che rientra nell'esclusiva competenza del giudice di merito e che è stata nella specie condotta con corretto procedimento indiziario, avendo la Corte territoriale valutato non un solo indizio, ma plurimi indizi gravi, precisi e concordanti, ravvisabili nella descritta condotta dell'imputato ed evidentemente non ritenuti scalfiti dalle dichiarazioni rese dall'altro soggetto inizialmente coindagato e dalle due ragazze che con loro si trovavano. 3.2. Quanto alla doglianza sul trattamento sanzionatorio, la sentenza impugnata dà conto della sussistenza della recidiva specifica, infraquinquennale e successiva all'esecuzione della pena, non illogicamente concludendo che la condotta oggetto di giudizio fosse sintomatica di maggiore e attuale pericolosità, nonostante l'imputato avesse rilevato l'intervenuta revoca delle misure di sorveglianza speciale nei suoi confronti disposte. La motivazione, dunque, è esistente, fondata su presupposti non contestati e non illogica, né scalfita dalle generiche doglianze del ricorrente; essa sfugge, pertanto, al controllo in sede di legittimità, posto che l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]
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