CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13801/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2025 del GIP TRIBUNALE di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]';[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Catanzaro, con la quale era stata applicata la pena concordata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, DPR 309/1990. 2. Lamenta, con il primo motivo, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e, con il secondo motivo, vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena. 3. Per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d'ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen, nonchè alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta . Non è invero ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen, salvo che vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice ( Sez. 1 - n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170 - 01; Sez. 5 - n. 46850 del 11/11/2022, Rv. 283878 - 01). Orbene, é agevole rilevare che il motivo di ricorso esula da quelli consentiti (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886 - 01). E, quanto alla erronea qualificazione giuridica del fatto, del tutto genericamente dedotta, è costantemente affermato il principio, consolidatosi in tema di sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen., secondo cui l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021 , Rv. 281116 - 01; Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023 - 01). 3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M