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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 28 aprile 2022

Cassazione n. 13350/2022

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso 7257-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. AVEZZANA 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; - intimato - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 7257/2020 Numero sezionale 147/2022 Numero di raccolta generale 13350/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositato il 04/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso e l’assorbimento del secondo motivo; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso articolato in due motivi avverso il decreto n. 26/2019 della Corte d’appello di Campobasso pubblicato il 4 luglio 2019.

2. L’intimato Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensive.

3. Il decreto impugnato ha respinto l’opposizione ai sensi dell’art. 5-ter della legge n. 89/2001 proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del magistrato designato n. 19/2018, del 14 febbraio 2018, che aveva ritenuto improponibile la domanda di equa riparazione avanzata in relazione alla durata del presupposto procedimento fallimentare, ritenendo maturato il termine decadenziale di cui all’art. 4 della legge n. 89/2001.

La Corte d’appello di Campobasso ha ritenuto che il decreto opposto avesse fatto corretta applicazione del principio di legittimità secondo cui il dies ad quem del termine semestrale di cui al citato art. 4, nell’ambito dei procedimenti fallimentari, dev’essere individuato, in relazione ai creditori ammessi al passivo, nel giorno in cui questi abbiano ottenuto l’integrale soddisfacimento del proprio F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 7257/2020 Numero sezionale 147/2022 Numero di raccolta generale 13350/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 credito e, solo in mancanza, nel giorno della sopravvenuta definitività del decreto di chiusura del fallimento.

La Corte di Campobasso, essedo stati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] integralmente soddisfatti, ha perciò ritenuto tardiva la domanda di equa riparazione proposta il 23 gennaio 2019, essendo stato emesso in data 21 luglio 2016 il decreto che aveva dichiarato l’esecutività del progetto di ripartizione finale.

La Corte d’appello ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento della somma di € 1.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende, ex art. 5-quater della l. n.89/2001.

Con ordinanza interlocutoria n. 24934/2021, pronunciata all’esito dell’adunanza ex art. 380-bis.1 c.p.c. dell’11 marzo 2021, questa Sezione ha ritenuto che i motivi del ricorso ponessero questioni la cui rilevanza rendeva opportuna la trattazione in pubblica udienza.

Il pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha presentato memoria contenente conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del primo motivo di ricorso e l’assorbimento del secondo motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso non risulta notificato a [OSCURATO:PERSONA], che aveva proposto domanda di equa riparazione insieme ai ricorrenti.

Poiché il pregiudizio non patrimoniale che consegue alla lesione del diritto alla ragionevole durata del processo è personale, in caso di pluralità di persone lese, il risarcimento del danno deve avvenire comunque in favore di ciascuno dei danneggiati, sicché, essendo scindibili le cause intraprese, non deve essere ordinata l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 332, c.p.c., in F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 7257/2020 Numero sezionale 147/2022 Numero di raccolta generale 13350/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 quanto la parte cui il ricorso non è stato notificato è comunque decaduta dalla facoltà di proporre impugnazione. 2.Con il primo motivo di ricorso viene denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 della legge n.89/2001 - in relazione all’art. 6 par. 1 CEDU, all’art. 1 del primo protocollo addizionale ed agli artt. 111 e 117 Cost. - nonché la violazione dell’art. 327 c.p.c., dell’art. 119 della legge fallimentare, dell’art. 58 della legge n.69/2009 e dell’art. 150 co.1 del d.lgs. n.5 del 2006.

I ricorrenti lamentano l’erronea statuizione della pronuncia impugnata per aver ritenuto la Corte d’appello che il termine semestrale utile per proporre la domanda di equa riparazione decorresse dal momento in cui i creditori ammessi al passivo erano stati soddisfatti, anziché dal giorno in cui divenne definitivo il decreto che dichiarava la chiusura del fallimento.

La censura sostiene che la data di soddisfacimento dei crediti insinuati al passivo fallimentare rileva solamente ai fini del calcolo del periodo di irragionevole durata del processo, ma non anche quale dies a quo del termine semestrale di cui all’art. 4 della legge n. 89/2001.

Il secondo motivo di ricorso ha ad oggetto la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3, 23 e 24 Cost. -in relazione all’art. 5- quater della legge n.89/2001 ed agli articoli 91, 92 e 96 c.p.c.- nonché la “violazione dell’art. 6 par.1 CEDU, all’art. 1 del primo protocollo addizionale ed agli artt. 111 e 117 della Costituzione”.

Viene censurato il decreto impugnato nella parte in cui ha condannato i ricorrenti – sul presupposto della manifesta infondatezza della domanda - al pagamento della somma di € 1.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione ex art. 5-quater della legge n. 89/2001.

Il motivo F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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In tema di domanda di indennizzo ex l. n. 89 del 2001 per irragionevole durata della procedura fallimentare cui, come quello in esame, non siano applicabili le modifiche introdotte con d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007, il termine semestrale di decadenza di cui all’art. 4 della l. n. 89 del 2001 (il quale ha riguardo al "momento in cui la decisione è divenuta definitiva", e dunque fa specifico riferimento alla decisione che conclude il procedimento) decorre dalla data di definitività del decreto di chiusura del fallimento (e cioè dall’esaurimento dei mezzi di impugnazione proponibili avverso esso), da individuarsi, qualora il provvedimento non sia stato comunicato, in quello di un anno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 327 c.p.c., tanto per il fallito quanto per gli altri soggetti interessati e già individuati sulla base degli atti processuali (nella specie, sentenza dichiarativa di fallimento del 25 gennaio 2006, decreto di chiusura del 23 maggio 2017, divenuto perciò definitivo il 25 giugno 2018) (Cass. Sez. 6 - 2, 21/03/2019, n. 8088; Cass. Sez. 1, 12/07/2011, n. 15251; Cass. Sez. 6 - 2, 21/01/2015, n. 1091; Cass. Sez. 6 - 2, 27/10/2016, n. 21777; Cass. Sez. 6 - 2, 09/01/2017, n. 221).

Non ha invece rilievo, a differenza, di quanto deciso dalla Corte d’appello di Campobasso, ai fini del termine di proponibilità della domanda di riparazione, di cui all’art. 4, legge n. 89 del 2001, il momento in cui si sia eventualmente verificato il soddisfacimento integrale del credito ammesso al passivo, il quale è piuttosto F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Invero, il principio di intangibilità dei riparti dell’attivo eseguiti nel corso della procedura fallimentare opera nel senso di escludere l’incertezza e la connessa sofferenza dei creditori soddisfatti per l’attesa della definizione della lite, precludendo di regola ogni questione relativa all'esistenza del credito, alla sua entità, all'efficacia del titolo da cui deriva e all'esistenza di cause di prelazione, e perciò giustifica la negazione dell’equa riparazione per il protrarsi del processo.

Ciò non va confuso con il termine di proponibilità della domanda di equa riparazione, di cui all’art. 4 cit., giacché esso suppone che venga individuata la data in cui il giudizio non sia più pendente, e, quindi, la data della decisione conclusiva del procedimento, insuscettibile di essere revocata, modificata o riformata dal medesimo giudice o da altro giudice chiamato a provvedere in grado successivo.

4. L’accoglimento del primo motivo del ricorso, con la conseguente cassazione con rinvio della causa, comporta l’assorbimento del secondo motivo, avente ad oggetto la sanzione ex art. 5 quater della l. n. 89 del 2001 per la ritenuta manifesta infondatezza della domanda, in quanto la relativa censura è diretta contro una statuizione che, per il suo carattere F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Il decreto impugnato deve pertanto essere cassato in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Campobasso in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Campobasso in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 gennaio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso 7257-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. AVEZZANA 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; - intimato - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 7257/2020 Numero sezionale 147/2022 Numero di raccolta generale 13350/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositato il 04/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso e l’assorbimento del secondo motivo; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso articolato in due motivi avverso il decreto n. 26/2019 della Corte d’appello di Campobasso pubblicato il 4 luglio 2019. 2. L’intimato Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensive. 3. Il decreto impugnato ha respinto l’opposizione ai sensi dell’art. 5-ter della legge n. 89/2001 proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del magistrato designato n. 19/2018, del 14 febbraio 2018, che aveva ritenuto improponibile la domanda di equa riparazione avanzata in relazione alla durata del presupposto procedimento fallimentare, ritenendo maturato il termine decadenziale di cui all’art. 4 della legge n. 89/2001. La Corte d’appello di Campobasso ha ritenuto che il decreto opposto avesse fatto corretta applicazione del principio di legittimità secondo cui il dies ad quem del termine semestrale di cui al citato art. 4, nell’ambito dei procedimenti fallimentari, dev’essere individuato, in relazione ai creditori ammessi al passivo, nel giorno in cui questi abbiano ottenuto l’integrale soddisfacimento del proprio F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 7257/2020 Numero sezionale 147/2022 Numero di raccolta generale 13350/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 credito e, solo in mancanza, nel giorno della sopravvenuta definitività del decreto di chiusura del fallimento. La Corte di Campobasso, essedo stati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] integralmente soddisfatti, ha perciò ritenuto tardiva la domanda di equa riparazione proposta il 23 gennaio 2019, essendo stato emesso in data 21 luglio 2016 il decreto che aveva dichiarato l’esecutività del progetto di ripartizione finale. La Corte d’appello ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento della somma di € 1.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende, ex art. 5-quater della l. n.89/2001. Con ordinanza interlocutoria n. 24934/2021, pronunciata all’esito dell’adunanza ex art. 380-bis.1 c.p.c. dell’11 marzo 2021, questa Sezione ha ritenuto che i motivi del ricorso ponessero questioni la cui rilevanza rendeva opportuna la trattazione in pubblica udienza. Il pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha presentato memoria contenente conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del primo motivo di ricorso e l’assorbimento del secondo motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso non risulta notificato a [OSCURATO:PERSONA], che aveva proposto domanda di equa riparazione insieme ai ricorrenti. Poiché il pregiudizio non patrimoniale che consegue alla lesione del diritto alla ragionevole durata del processo è personale, in caso di pluralità di persone lese, il risarcimento del danno deve avvenire comunque in favore di ciascuno dei danneggiati, sicché, essendo scindibili le cause intraprese, non deve essere ordinata l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 332, c.p.c., in F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 7257/2020 Numero sezionale 147/2022 Numero di raccolta generale 13350/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 quanto la parte cui il ricorso non è stato notificato è comunque decaduta dalla facoltà di proporre impugnazione. 2.Con il primo motivo di ricorso viene denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 della legge n.89/2001 - in relazione all’art. 6 par. 1 CEDU, all’art. 1 del primo protocollo addizionale ed agli artt. 111 e 117 Cost. - nonché la violazione dell’art. 327 c.p.c., dell’art. 119 della legge fallimentare, dell’art. 58 della legge n.69/2009 e dell’art. 150 co.1 del d.lgs. n.5 del 2006. I ricorrenti lamentano l’erronea statuizione della pronuncia impugnata per aver ritenuto la Corte d’appello che il termine semestrale utile per proporre la domanda di equa riparazione decorresse dal momento in cui i creditori ammessi al passivo erano stati soddisfatti, anziché dal giorno in cui divenne definitivo il decreto che dichiarava la chiusura del fallimento. La censura sostiene che la data di soddisfacimento dei crediti insinuati al passivo fallimentare rileva solamente ai fini del calcolo del periodo di irragionevole durata del processo, ma non anche quale dies a quo del termine semestrale di cui all’art. 4 della legge n. 89/2001. Il secondo motivo di ricorso ha ad oggetto la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3, 23 e 24 Cost. -in relazione all’art. 5- quater della legge n.89/2001 ed agli articoli 91, 92 e 96 c.p.c.- nonché la “violazione dell’art. 6 par.1 CEDU, all’art. 1 del primo protocollo addizionale ed agli artt. 111 e 117 della Costituzione”. Viene censurato il decreto impugnato nella parte in cui ha condannato i ricorrenti – sul presupposto della manifesta infondatezza della domanda - al pagamento della somma di € 1.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione ex art. 5-quater della legge n. 89/2001. Il motivo F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 7257/2020 Numero sezionale 147/2022 Numero di raccolta generale 13350/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 assume contesta la illegittimità costituzionale di un’interpretazione della norma che consentisse l’applicazione della sanzione anche nella fase di opposizione. 3.Il primo motivo di ricorso è fondato. In tema di domanda di indennizzo ex l. n. 89 del 2001 per irragionevole durata della procedura fallimentare cui, come quello in esame, non siano applicabili le modifiche introdotte con d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007, il termine semestrale di decadenza di cui all’art. 4 della l. n. 89 del 2001 (il quale ha riguardo al "momento in cui la decisione è divenuta definitiva", e dunque fa specifico riferimento alla decisione che conclude il procedimento) decorre dalla data di definitività del decreto di chiusura del fallimento (e cioè dall’esaurimento dei mezzi di impugnazione proponibili avverso esso), da individuarsi, qualora il provvedimento non sia stato comunicato, in quello di un anno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 327 c.p.c., tanto per il fallito quanto per gli altri soggetti interessati e già individuati sulla base degli atti processuali (nella specie, sentenza dichiarativa di fallimento del 25 gennaio 2006, decreto di chiusura del 23 maggio 2017, divenuto perciò definitivo il 25 giugno 2018) (Cass. Sez. 6 - 2, 21/03/2019, n. 8088; Cass. Sez. 1, 12/07/2011, n. 15251; Cass. Sez. 6 - 2, 21/01/2015, n. 1091; Cass. Sez. 6 - 2, 27/10/2016, n. 21777; Cass. Sez. 6 - 2, 09/01/2017, n. 221). Non ha invece rilievo, a differenza, di quanto deciso dalla Corte d’appello di Campobasso, ai fini del termine di proponibilità della domanda di riparazione, di cui all’art. 4, legge n. 89 del 2001, il momento in cui si sia eventualmente verificato il soddisfacimento integrale del credito ammesso al passivo, il quale è piuttosto F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 7257/2020 Numero sezionale 147/2022 Numero di raccolta generale 13350/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 rilevante ai fini del computo della durata che, per quanto riguarda il concorso dei creditori nell'ambito della procedura fallimentare, dà diritto alla riparazione, ai sensi dell’art. 2 della stessa legge n. 89 (cfr. Cass. Sez. 2, 21/03/2019, n. 8055; Cass. Sez. 1, 17/01/2011, n. 950; Cass. Sez. 1, 17/11/2005, n. 23271; Cass. Sez. 1, 13/04/2005, n. 7664; si vedano anche Cass. Sez. 2, 01/07/2021, n. 36156; Cass. Sez. 2, 22/11/2021, n. 35793). Invero, il principio di intangibilità dei riparti dell’attivo eseguiti nel corso della procedura fallimentare opera nel senso di escludere l’incertezza e la connessa sofferenza dei creditori soddisfatti per l’attesa della definizione della lite, precludendo di regola ogni questione relativa all'esistenza del credito, alla sua entità, all'efficacia del titolo da cui deriva e all'esistenza di cause di prelazione, e perciò giustifica la negazione dell’equa riparazione per il protrarsi del processo. Ciò non va confuso con il termine di proponibilità della domanda di equa riparazione, di cui all’art. 4 cit., giacché esso suppone che venga individuata la data in cui il giudizio non sia più pendente, e, quindi, la data della decisione conclusiva del procedimento, insuscettibile di essere revocata, modificata o riformata dal medesimo giudice o da altro giudice chiamato a provvedere in grado successivo. 4. L’accoglimento del primo motivo del ricorso, con la conseguente cassazione con rinvio della causa, comporta l’assorbimento del secondo motivo, avente ad oggetto la sanzione ex art. 5 quater della l. n. 89 del 2001 per la ritenuta manifesta infondatezza della domanda, in quanto la relativa censura è diretta contro una statuizione che, per il suo carattere F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 7257/2020 Numero sezionale 147/2022 Numero di raccolta generale 13350/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 accessorio, è destinata ad essere travolta dall’annullamento che viene disposto del decreto impugnato. Il decreto impugnato deve pertanto essere cassato in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Campobasso in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Campobasso in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r