CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 giugno 1993
Cassazione n. 14942/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso presentato dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia nel procedimento nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 28/6/1993; avverso la sentenza del 29/9/2022 del Tribunale di Bergamo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Bergamo ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 477 e 482 c.p. alla pena condizionalmente sospesa di mesi otto di reclusione. 2. Avverso la sentenza ricorre il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito al riconoscimento delle attenuanti generiche, statuizione in relazione alla quale il provvedimento impugnato sarebbe privo di motivazione e comunque assunta in assenza di elementi idonei a giustificare la decisione assunta. 3. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria con la quale ha richiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il Tribunale non ha fornito alcuna motivazione atta a giustificare il riconoscimento in favore dell'imputato delle attenuanti generiche. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, infatti, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di altrimenti non codificabili situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del suo autore. In tal senso la necessità di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, avendo il giudice l'obbligo, quando ne affermi la sussistenza, di fornire apposita e specifica motivazione idonea a fare emergere gli elementi atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (ex multis Sez. 1, Sentenza n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315; Sez. 3, n. 19639 del 27 gennaio 2012, Gallo e altri, Rv. 252900; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 - dep. 15/02/2013, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254716). Né le ragioni della decisione censurata possono ritenersi implicitamente contenute nella motivazione posta a fondamento della concessione della sospensione condizionale della pena, posto che il beneficio è stato accordato esclusivamente in riferimento all'incensuratezza del Nyzyak, circostanza non sufficiente di per sé sola a giustificare il riconoscimento delle menzionate attenuanti ai sensi del terzo comma dell'art. 62-bis c.p. 3. Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al riconoscimento delle attenuanti generiche con rinvio al Tribunale di Bergamo per nuovo giudizio sul punto. L P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata relativamente al riconoscimento delle attenuanti generiche con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di