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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 dicembre 2021

Cassazione n. 07145/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG., d.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 5 maggio 2021, il Tribunale di sorveglianza di Messina rigettava il reclamo, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza del 19.12.2020, con il quale era stata respinta la richiesta del predetto detenuto, tendente a ottenere la concessione della liberazione anticipata per il semestre dal 2.12.2019 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

A ragione della decisione, rilevava che, con ordinanza del 14.10.2020, il Tribunale di sorveglianza di Messina aveva revocato, a seguito delle denunce sporte nei confronti del Santomauro per fatti commessi il 17.7.2020 e il 2.8.2020, la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale cui il predetto era sottoposto; riteneva che le negative condotte denunciate, sebbene ancora sub judice, non potessero condurre a un giudizio di positiva partecipazione all'opera di rieducazione da parte del condannato, ben potendo le stesse riverberarsi sulla valutazione del periodo detentivo precedente.

2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del Santomauro, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, per "violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per omessa motivazione sulla valutazione dei fatti contestati rispetto all'opera di rieducazione del condannato".

Secondo la difesa, il Tribunale non avrebbe fornito alcuna giustificazione motivazionale per disattendere le ragioni rappresentate nel reclamo, in cui era stata debitamente 'illustrata e documentata (oltre che la scarsa rilevanza) la natura dei fatti, oggetto delle richiamate denunce (quella del 17.7.2020 era derivata da un accertamento relativo alla vendita da parte del condannato di prodotti surgelati senza la dovuta segnalazione; quellà del 2.8.2020 era conseguita a un banale alterco del condannato con un proprio dipendente, il quale, poi, aveva rimesso la querela a seguito dell'intervenuto chiarimento e dell'avvenuto risarcimento).

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che, come risulta dall'acquisita posizione giuridica, il Santomauro ha finito di espiare la pena in data 14 agosto 2021.

5. La sopravvenuta inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez.

U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, dep. 22/11/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, dep. 14/09/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234859).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso, il 14 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].(41) .•

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG., d.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 5 maggio 2021, il Tribunale di sorveglianza di Messina rigettava il reclamo, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza del 19.12.2020, con il quale era stata respinta la richiesta del predetto detenuto, tendente a ottenere la concessione della liberazione anticipata per il semestre dal 2.12.2019 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. A ragione della decisione, rilevava che, con ordinanza del 14.10.2020, il Tribunale di sorveglianza di Messina aveva revocato, a seguito delle denunce sporte nei confronti del Santomauro per fatti commessi il 17.7.2020 e il 2.8.2020, la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale cui il predetto era sottoposto; riteneva che le negative condotte denunciate, sebbene ancora sub judice, non potessero condurre a un giudizio di positiva partecipazione all'opera di rieducazione da parte del condannato, ben potendo le stesse riverberarsi sulla valutazione del periodo detentivo precedente. 2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del Santomauro, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, per "violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per omessa motivazione sulla valutazione dei fatti contestati rispetto all'opera di rieducazione del condannato". Secondo la difesa, il Tribunale non avrebbe fornito alcuna giustificazione motivazionale per disattendere le ragioni rappresentate nel reclamo, in cui era stata debitamente 'illustrata e documentata (oltre che la scarsa rilevanza) la natura dei fatti, oggetto delle richiamate denunce (quella del 17.7.2020 era derivata da un accertamento relativo alla vendita da parte del condannato di prodotti surgelati senza la dovuta segnalazione; quellà del 2.8.2020 era conseguita a un banale alterco del condannato con un proprio dipendente, il quale, poi, aveva rimesso la querela a seguito dell'intervenuto chiarimento e dell'avvenuto risarcimento). 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che, come risulta dall'acquisita posizione giuridica, il Santomauro ha finito di espiare la pena in data 14 agosto 2021. 5. La sopravvenuta inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, dep. 22/11/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, dep. 14/09/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234859). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso, il 14 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].(41) .•
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