CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2021
Cassazione n. 03887/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza del 30/4/2021 della Corte di appello di Napoli, che ha confermato quella del G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui il predetto è stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990. 2. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è genericamente formulato ed è comunque volto a sollecitare una diversa valutazione di merito, a fronte di quanto ritenuto dalla Corte che ha dato conto delle ragioni per cui in ragione del quantitativo di cocaina e del fatto che il ricorrente, già tratto in arresto per la detenzione di vari chilogrammi di hashish, era inserito nel traffico di stupefacenti, non avrebbe potuto procedersi alla riqualificazione ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990. Il secondo motivo si risolve in una deduzione di merito, non consentita in questa sede, avendo la Corte non arbitrariamente ritenuto che la pena irrogata non fosse suscettibile di riduzione, in ragione della gravità dei fatti, pur a fronte delle riconosciute attenuanti generiche. 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1/12/2021 Il Consigliere estensore Il