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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 giugno 2021

Cassazione n. 32514/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 5928-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] I\URIAGIUSEPPA, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimate - avverso la sentenza n. 4620/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 04/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 05928 sez.

M3 - ud. 24-06-2021 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che [OSCURATO:PERSONA] si opponeva all'ingiunzione di pagamento emessa dall'Agente per la riscossione ai sensi del r.d. n. 639 del 1910, per crediti vantati dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, s.p.a., deducendo di non aver ricevuto precedente comunicazione della volontà risolutoria del finanziamento cui era stata indicata come sottesa la violazione degli accordi per trasferimento della propria residenza invece, a sua volta, previamente comunicato; il Tribunale rigettava l'opposizione, mentre la Corte di appello dichiarava inammissibile il gravame per tardività, osservando che, dovendo qualificarsi come opposizione all'esecuzione, allo stesso non poteva applicarsi la sospensione feriale dei termini; avverso questa decisione ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo; sono rimasti intimati l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, s.p.a., e l'Agenzia Entrate Riscossione; Rilevato che con l'unico motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del r.d. n. 639 del 1910, poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che l'opposizione all'ingiunzione in parola era una domanda di accertamento negativo della pretesa creditoria, a fronte di una perduta valenza di precetto e titolo esecutivo dell'atto opposto; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.;RG n 5928 del 2020 Rilevato che il ricorso è tardivo; infatti, il principio dell'apparenza, secondo cui l'impugnazione è soggetta al regime della domanda per come qualificata dal giudice del provvedimento impugnato, si estende anche ai termini per impugnare, oltre che quand'anche si contesti la qualificazione della domanda resa dal giudice della pronuncia gravata (Cass., 11/01/2012, n. 171, e succ. conf. quale ad es.

Cass., 13/11/2020, n. 25837, pag. 4); in tal caso la sentenza impugnata è stata pubblicata il 4 luglio 2019, e non notificata, mentre il ricorso è stato notificato il 27 gennaio 2020; non deve provvedersi sulle spese in mancanza di difese delle parti intimate; P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma il giorno 24 giugno 2021 [OSCURATO:PERSONA]•der)te (Enrico itti) DEPO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 5928-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] I\URIAGIUSEPPA, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimate - avverso la sentenza n. 4620/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 04/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 05928 sez. M3 - ud. 24-06-2021 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che [OSCURATO:PERSONA] si opponeva all'ingiunzione di pagamento emessa dall'Agente per la riscossione ai sensi del r.d. n. 639 del 1910, per crediti vantati dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, s.p.a., deducendo di non aver ricevuto precedente comunicazione della volontà risolutoria del finanziamento cui era stata indicata come sottesa la violazione degli accordi per trasferimento della propria residenza invece, a sua volta, previamente comunicato; il Tribunale rigettava l'opposizione, mentre la Corte di appello dichiarava inammissibile il gravame per tardività, osservando che, dovendo qualificarsi come opposizione all'esecuzione, allo stesso non poteva applicarsi la sospensione feriale dei termini; avverso questa decisione ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo; sono rimasti intimati l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, s.p.a., e l'Agenzia Entrate Riscossione; Rilevato che con l'unico motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del r.d. n. 639 del 1910, poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che l'opposizione all'ingiunzione in parola era una domanda di accertamento negativo della pretesa creditoria, a fronte di una perduta valenza di precetto e titolo esecutivo dell'atto opposto; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.;RG n 5928 del 2020 Rilevato che il ricorso è tardivo; infatti, il principio dell'apparenza, secondo cui l'impugnazione è soggetta al regime della domanda per come qualificata dal giudice del provvedimento impugnato, si estende anche ai termini per impugnare, oltre che quand'anche si contesti la qualificazione della domanda resa dal giudice della pronuncia gravata (Cass., 11/01/2012, n. 171, e succ. conf. quale ad es. Cass., 13/11/2020, n. 25837, pag. 4); in tal caso la sentenza impugnata è stata pubblicata il 4 luglio 2019, e non notificata, mentre il ricorso è stato notificato il 27 gennaio 2020; non deve provvedersi sulle spese in mancanza di difese delle parti intimate; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma il giorno 24 giugno 2021 [OSCURATO:PERSONA]•der)te (Enrico itti) DEPO
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