CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 32340/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 12879-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 48, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - resistente - avverso la sentenza n. 2523/1/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 02/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la società contribuente proponeva ricorso avverso due avvisi di accertamento per IRES, IRAP ed altro per il periodo di imposta 2011; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente il ricorso della parte contribuente annullando i predetti atti limitatamente alla ripresa a tassazione degli interessi passivi contabilizzati dalla suddetta società e considerati dall'Ufficio indeducibili; la [OSCURATO:PERSONA] dichiarava inammissibile per tardività l'appello dell'Agenzia delle entrate con conseguente inammissibilità anche dell'appello incidentale della parte privata e conferma della sentenza impugnata. L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con apposito atto di costituzione. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 11, del D.L. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni nella legge n. 136 del 2018 per non avere la sentenza impugnata erroneamente considerato il disposto del predetto art. 6, comma 11, che prevede una sospensione di nove mesi per i termini di impugnazione. Ric. 2021 n. 12879 sez. MT ud. 15-09-2022 -2- r'l Il motivo è fondato in quanto, il ricorso risulta tempestivo rispetto al termine semestrale, a far data dalla pubblicazione della sentenza della Commissione tributaria, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3, e art. 49, e art. 327 c.p.c., comma 1, (applicabile ratione temporis ex art. 46, comma 17, della legge n. 69 del 2009, in ragione dell'instaurazione del giudizio di primo grado dopo il 4 luglio 2009), tenuto conto della proroga dello stesso conseguente alla sospensione di cui al D.L. n. 119 del 23 ottobre 2018, art. 6, comma 11, convertito con modifiche dalla legge n. 136 del 17 dicembre 2018, ove è previsto che: "Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione, che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019 (Cass. n. 18295 del 2022). Nella fattispecie in esame la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] è stata depositata 1'11 ottobre 2018, per cui il termine semestrale sarebbe scaduto 1'11 aprile 2019 (e quindi entro la forbice prevista dalla disposizione in esame: cfr. Cass. n. 10187 del 2022) ma è stato prorogato ai sensi della sospensione prevista dalla normativa citata e quindi va individuato nella data ultima di lunedì 13 gennaio 2020; risulta pertanto tempestivo il ricorso notificato in data 8 gennaio 2020. Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. Ric. 2021 n. 12879 sez. MT - ud. 15-09-2022 -3- ZA7 accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camer