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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2022

Cassazione n. 11446/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Palermo ha riformato la condanna, emessa dal Tribunale di Marsala, in data 8 febbraio 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], assolvendo l'imputato dalla contestazione di cui al capo b) e rideterminando la pena, per la residua imputazione di cui al capo a), in anni uno di reclusione ed euro 150 di multa (artt. 110, 624, 625 n. 2 cod. pen.), con le riconosciute circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo inosservanza di legge in relazione alla mancata concessione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. con giudizio di prevalenza. 2.1.Considerato che il motivo dedotto è inammissibile in sede di legittimità attingendo un giudizio, quello di bilanciamento, debitamente giustificato con ragionamento logico (cfr. pag. 9 della sentenza).

Né va taciuto il costante orientamento secondo il quale, ai fini del giudizio di comparazione di cui all'art.69 cod. pen., anche la sola enunciazione dell'eseguita valutazione delle circostanze concorrenti soddisfa l'obbligo della motivazione, trattandosi di un giudizio rientrante nella discrezionalità del giudice, che non postula un'analitica esposizione dei criteri di valutazione (Sez. 7, Ord. n. 11571 del 19/02/2016, N., Rv. 266148; Sez. 2, n. 36265 del 08/07/2010, Barbera, Rv. 248535; Sez. 1, n. 2668 del 9/12/2010, dep. 2011, Falaschi, Rv. 249549).

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna alle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26/01/2022 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Palermo ha riformato la condanna, emessa dal Tribunale di Marsala, in data 8 febbraio 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], assolvendo l'imputato dalla contestazione di cui al capo b) e rideterminando la pena, per la residua imputazione di cui al capo a), in anni uno di reclusione ed euro 150 di multa (artt. 110, 624, 625 n. 2 cod. pen.), con le riconosciute circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo inosservanza di legge in relazione alla mancata concessione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. con giudizio di prevalenza. 2.1.Considerato che il motivo dedotto è inammissibile in sede di legittimità attingendo un giudizio, quello di bilanciamento, debitamente giustificato con ragionamento logico (cfr. pag. 9 della sentenza). Né va taciuto il costante orientamento secondo il quale, ai fini del giudizio di comparazione di cui all'art.69 cod. pen., anche la sola enunciazione dell'eseguita valutazione delle circostanze concorrenti soddisfa l'obbligo della motivazione, trattandosi di un giudizio rientrante nella discrezionalità del giudice, che non postula un'analitica esposizione dei criteri di valutazione (Sez. 7, Ord. n. 11571 del 19/02/2016, N., Rv. 266148; Sez. 2, n. 36265 del 08/07/2010, Barbera, Rv. 248535; Sez. 1, n. 2668 del 9/12/2010, dep. 2011, Falaschi, Rv. 249549). 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna alle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/01/2022 Il Consigliere estenso
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