CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 maggio 2025
Cassazione n. 20735/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso, proposto avverso la sentenza in data 21 novembre 2024, con la quale la Corte di appello di Catania che ha confermato la decisione appellata da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs.n. 159/2011 e condannato alla pena di anni uno, mesi quattro e giorni venti di reclusione, così ridotta per il rito; Ritenuto che, con compiuta motivazione, il giudice di merito ha evidenziato gli argomenti in base ai quali la giustificazione addotta dall'imputato sulle ragioni del suo allontanamento doveva considerarsi non convincente, poiché alla necessità di reperire aiuti e alimenti dalla sorella poteva provvedere prima dell'orario in cui gli era vietato uscire dall'abitazione; ha altresì dato conto delle ragioni per le quali sono state negate le circostanze attenuanti generiche e la recidiva è stata correttamente applicata visto che i precedenti esprimono un'omogenea e spiccata insofferenza rispetto alle prescrizioni dell'autorità; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08 maggio 2025 II,Cor estensore I