CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 06629/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 18041-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30 PAL. 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona delSindaco pro tempore; -intimato - avverso la sentenza n. 2033/2018 del TRIBUNALE di MODENA, depositata il 12/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2019 n. 18041 sez. S2 -ud. 29-09-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenze nn. 1088 e 1094 pronunziate in data 5 e 6 dicembre 2017, il Giudice di Pace di Modena rigettava le opposizioni proposte dai sigg.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro le ordinanze- ingiunzioni per contravvenzioni elevate dagli agenti di [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Modena in data 20.01.2014, con le quali venivano contestati agli attuali ricorrenti l’occupazione abusiva di spazi e aree pubbliche del parco [OSCURATO:PERSONA] ove si svolgeva il mercato zonale, nonché l’esercizio abusivo dell’attività di commercio di generi non alimentari in quanto priva delle prescritte autorizzazioni. 2. Più precisamente, ai sigg.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano state notificate, come è dato leggere nel ricorso, ordinanze- ingiunzioni per la violazione degli artt. 3 e 43 del “Regolamento per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche per il rilascio delle concessioni di suolo” del Comune di Modena, perché - secondo gli agenti di polizia giudiziaria del comando di [OSCURATO:PERSONA] di Modena - il giorno 20 genna io 2014 alle 13:25 occupavano abusivamente i posteggi 86 e 87 (per un totale di mq. 72) del mercato settimanale del lunedì del [OSCURATO:PERSONA] in Modena, nonché per la violazione degli artt. 28 e 29 comma 1 del d. lgs. n. 114/1998, perché esercitavano “l'attività di commercio di generi non alimentari (calzature) su area pubblica privi delle prescritte autorizzazioni”. 3. Con ricorsi depositati in data 11 gennaio 2018, i sigg.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno propostoappello avverso le sentenze del Giudice di Pace di Modena, rese in contradditorio con il Comune di Modena, costituito in giudizio, lamentando l’omessa valutazione dei Ric. 2019 n. 18041 sez. S2 -ud. 29-09-2022 -3- documenti versati in atti dai ricorrenti, nonché la carenza e / o contraddittorietà della motivazione. 4. Riuniti i ricorsi, il Tribunale di Modena quale giudice monocratico, nella contumacia del Comune di Modena, respingeva gli appelli con sentenza n. 20433/2018. 5. Avverso tale sentenza gli opponenti-appellanti hanno avanzato ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo. 6. Il Comune di Modena è rimasto intimato. 7. Il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera di consiglio ai sensi degli artt.375 comma 2 e 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con l’unico motivo di ricorso viene denunciata l’insufficienza ed errata motivazione su un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Deducono i ricorrenti che il giudice d'appello ha rigettato i ricorsi sulla base di un’errata e contraddittoria motivazione laddove questi ha affermato che “Secondo l'id quod plerumque accidit non appare credibile che il Corneti non avesse contezza che il titolare dell'impresa, cui erano intestate licenze ed autocarro e nel cui nome venivano rilasciati i relativi scontrini fiscali, fosse deceduto da oltre sei mesi” e concludendo, sulla scorta di questa argomentazione, che, avendo gli appellanti esercitato il commercio senza licenza, legittime appaiono le contravvenzioni elevate. Sostengono i ricorrenti che il Corneti non abbia mai affermato di non essere stato a conoscenza della morte del titolare [OSCURATO:PERSONA], ma ha sostenuto di aver proseguito l'attività su indicazione della moglie erede di quest’ultimo, suo datore di lavoro (che aveva la possibilità di continuare per sei mesi l’attività a titolo provvisorio come previsto dall'art. 6 comma 3 Ric. 2019 n. 18041 sez. S2 -ud. 29-09-2022 -4- del regolamento comunale del mercato settimanale del lunedì del Comune di Modena) e affermano che la Corte di merito non abbia tenuto in alcuna considerazione la documentazione prodotta a dimostrazione di questo assunto. Quanto agli altri istanti (Hajro, Sulkja e Pianella), “colti, in chiusura del mercato (ore 13:25), ad aiutare il Corneti a smontare i banchi di vendita”, si contesta l’imputazione, con identiciverbali, delle medesime violazioni. 2.-Il ricorso è privo di pregio. Anzitutto lo stesso incorre nelle maglie della inammissibilità in quanto prospetta un vizio riconducibile al paradigma dell’art.360 comma 1, n. 5 c.p.c. in presenza di “doppia conforme”, come tale precluso dall’art. 348-ter commi 4 e 5 c.p.c . Più specificamente, i ricorrenti censurano l’omesso esame di documentazione da parte del giudice del merito (relativa alla disponibilità dell’automezzo, della merce e del registratore di cassa della ditta [OSCURATO:PERSONA], cui era intestata la licenza) e – per quanto riguarda il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] - l’uso e rroneo dell’elemento presuntivo a fondamento della decisione. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento. Il ricorrente è poi onerato di specificare, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe, senza dubbio alcuno, dato luogo a una decisione Ric. 2019 n. 18041 sez. S2 -ud. 29-09-2022 -5- diversa (tra le tante Cass. n. 41909/ 20 21 ; Cass. n. 29820/2020). Nulla di questo si rinviene nel caso di specie. Quanto all’elemento presuntivo, spetta al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione sulle presunzioni semplici (che costituiscono “ una prova completa alla quale lo stesso può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell'esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, controllarne l'attendibilità e la concludenza e, infine, scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione”: Cass. nn. 8023/2009; 9108/2012), da considerare non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, per consentire illazioni che ne discendano secondo l'"id quod plerumque accidit", restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se la decisione sia sorretta da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico (Cass., Sez. 1, Sent. n. 28224/2008), essendo la presunzione semplice affidata alla “prudente” valutazione del decidente ai sensi dell’art. 2729 cod. civ. (Cass. n. 101/2015). Invero, il Tribunale ha preso le mosse da un dato formale (“[OSCURATO:PERSONA] e gli altri soggetti coinvolti svolgevano attività di commercio senza essere dotati delle prescritte autorizzazioni in quanto il titolare dell'impresa era deceduto da oltre sei mesi essendo lui l'unico a ciò autorizzato”) per presumere la consapevolezza negli esercenti il commercio ambulante della loro abusività, secondo un argomentare logico che appare immune da censure. Ric. 2019 n. 18041 sez. S2 -ud. 29-09-2022 -6- Le doglianze riguardanti più specificamente gli altri ricorrenti, attinenti alla commissione della violazione e alla sua contestazione, non risultano avere formato oggetto di uno specifico motivo di appello, tanto che di esse non vi è traccia nella sentenza impugnata. 3.-In conclusione, il ricorso va rigettato. Nessuna statuizione va resa sulle spese, non avendo il Comune di Modena svolto difese. 4.-Stante l’esito, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrentidi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, a norma dello stesso art. 13 comma 1 bis, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato