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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 16267/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata per nuovo esame sui presupposti integranti la colpa grave.

La difesa del ricorrente D'ATRA Stefano, in persona dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria difensiva e motivi nuovi chiedendo raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Caltanisetta, con ordinanza assunta in data 22 Gennaio 2020, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dall'odierno ricorrente D'ATRIA Stefano tramite il proprio procuratore speciale in relazione alla ciletenzione custodiale in carcere sofferta per complessivi 668 giorni, in relazione a ipotesi accusatoria di concorso in rapina, accusa dalla quale veniva assolto per non avere commesso il fatto con sentenza del Tribunale di Caltanisetta in data 6 Febbraio 2018, divenuta irrevocabile, data che segnava altresì la cessazione della esecuzione della misura.

2. Assume il giudice della riparazione che ricorre il profilo ostativo della colpa grave che aveva costituito causa della detenzione, rappresentata dal silenzio serbato dal D'ATRIA in sede di interrogatorio di garanzia in quanto, se l'indagato avesse versato immediatamente all'autorità giudiziaria il patrimonio di conoscenze di cui era custode, egli avrebbe potuto indirizzare le investigazioni nel senso di allontanare da sé il quadro indiziario delineato nella misura cautelare, piuttosto che aspettare un momento successivo per riferire di un alibi della cui veridicità vi era ragione di dubitare in quanto coinvolgeva un'altra persona, che poi lo aveva confermato, a questi sentimentalmente legata.

Riconosceva altresì un'altra ragione ostativa alla riparazione in quanto nel corso di intercettazione ambientale disposta presso l'istituto di detenzione il ricorrente, parlando con il fratello, faceva riferimento ad una "raccomandazione" di cui aveva beneficiato in ragione di quanto era accaduto al "vitello grasso".

Il giudice della riparazione interpretava tale conversazione attribuendo all'espressione "raccomandazione" un significato sarcastico, volendo il D'ATRIA stigmatizzare all'interlocutore il pessimo trattamento penitenziario cui era sottoposto, verosimilmente per il fatto di avere preso di mira una persona importante (la persona offesa del reato di rapina era un magistrato in servizio presso la Corte di Appello di Palermo), laddove il giudice dell'assoluzione aveva ritenuto corretto e comunque plausibile il significato della interlocuzione fornito dal ricorrente in sede di interrogatorio ove "vitello grasso" era riferito ad un ufficiale di P.G. che aveva un debito di riconoscenza nei suoi confronti.

3. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa del ricorrente D'ATRIA Stefano deducendo un unico articolato motivo di ricorso con il quale assume violazione di legge e vizio motivazionale in ordine al riconoscimento della causa ostativa della colpa grave.

Rileva come la causa ostativa era stata rinvenuta in due elementi circostanziali (inattendibilità dell'alibi tardivamente fornito ed interpretazione di una intercettazione ambientale), che si risolvevano nella rivalutazione del materiale indiziario al quale il giudice dell'assoluzione aveva riconosciuto valenza non concludente se non addirittura (con riferimento all'alibi) coerente con le prospettazioni difensive del D'ATRIA.

Con riferimento poi alla interpretazione della interlocuzione captata presso la casa circondariale rileva che lo stesso giudice dell'assoluzione aveva riconosciuto la plausibilità della spiegazione alternativa fornita dal ricorrente nel corso dell'indagini alle espressioni captate dall'intercettazione di "raccomandazione" e "vitello grasso".

Quanto poi alla mancata tempestiva offerta agli inquirenti di quegli elementi di fatto, noti solo al D'ATRIA che sarebbero stati in grado (come l'alibi) di evitare l'adozione e il mantenimento della cautela, la difesa del ricorrente rappresentava che tali elementi erano stati forniti dopo circa due mesi dall'adozione della cautela, in occasione dell'interrogatorio reso al pubblico ministero in data 26 Luglio 2016 e la persona informata dei fatti aveva immediatamente confermato la circostanza di essersi trovata in compagnia del ricorrente in occasione delle fasi della rapina e che le dichiarazioni rese dal teste erano state riconosciute come attendibili da parte del Tribunale di Caltanisetta. [OSCURATO:PERSONA] 1.L'inferenza del giudice della riparazione appare argomentata in termini talmente minimali e contraddittori rispetto agli argomenti posti a presidio dell'esito assolutorio del giudizio,da giustificare l'annullamento e il nuovo esame della pretesa indennitaria.

2. In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, al fine di stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, onde accertare - con valutazione necessariamente "ex ante" e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale [cfr. sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013 dep. 25/0272014, Rv. 259082].

Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purchè la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (cfr. sez. 4 n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808) alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (15.9.2016, Piccolo, Rv.268238).

3. Orbene nella specie il giudice della riparazione perviene a riconoscere la causa ostativa sulla base di una autonoma valutazione di alcuni elementi indiziari, che hanno concorso a giustificare l'adozione della misura cautelare, la cui valenza indiziaria è stata esclusa dal giudice dell'assoluzione il quale ha riconosciuto la plausibilità dell'alibi fornito dall'imputato, odierno ricorrente, circa due mesi dopo la patita cautela in quanto confermato in dibattimento dal teste indicato dal ricorrente ed ha ritenuto del tutto plausibile anche la interpretazione del contenuto dell'intercettazione ambientale fornita dalla difesa dell'imputato per contrastare la interpretazione in chiave accusatoria fornita dall'ufficio del PM. 3.1 Se è vero infatti che alla base del riconoscimento dell'elemento ostativo della colpa possono essere utilizzati gli stessi comportamenti che il giudice della cautela aveva valorizzato ai fini del riconoscimento della cautela, è altrettanto vero che è necessario che tali fatti non siano stati esclusi o neutralizzati da elementi circostanziali di segno contrario preesistenti o emersi nel corso del giudizio. 3.2 A tale proposito l'ordinanza impugnata assume che l'alibi intervenne tardivamente e che quindi la cautela venne adottata e mantenuta in costanza di una situazione gravemente indiziaria che il ricorrente non si era premurato di chiarire, risultando altresì sospetta la condotta della compagna del ricorrente che, pure potendo intervenire per scagionare l'imputato, era rimasta in silenzio per molto tempo. 3.3 Con riferimento al silenzio serbato dal ricorrente per alcuni mesi in relazione alla ricorrenza di un alibi, deve essere innanzi tutto chiarito che nel corso del giudizio riparatorio è intervenuta una modifica normativa di cui al d.lgs. n. 188 del 8/11/2021, in vigore dal 14 dicembre 2021.

L'art. 4 di detto decreto, infatti, ha introdotto, tra le altre modifiche al 3 codice di procedura penale, anche quella che riguarda l'art. 314, aggiungendo al comma 1 dell'articolo il seguente periodo: «L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo.» (cfr. art. 4, c. 1, lett. b, d.

Igs. n. 188 del 2021).

Si è in tal modo inteso adeguare la normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimento penali, con specifico riferimento, per quanto di rilievo nel caso all'esame, alla emanazione di norme comuni sulla protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati (cfr. considerato n. 10 e n. 24 della Direttiva).

Poiché va riconosciuta l'immediata applicazione della disposizione normativa in questione, trattandosi di modifica del sistema processualistico penale avente, tra l'altro, contenuto interpretativa della giurisprudenza formatasi sul valore ostativo da attribuire al silenzio dell'indagato nel giudizio ex art. 314 cod.proc.pen., deve escludersi che il silenzio del D'ATRIA sulla ricorrenza di un alibi possa integrare una ipotesi di colpa idonea ad escludere o limitare il diritto all'indennizzo. 3.4 Ricorre un altro profilo di grave illogicità dell'ordinanza impugnata che attiene appunto alla interpretazione dell'art.314 cod.proc.pen. che richiede che il comportamento ostativo del richiedente debba essere contributivo all'adozione, ovvero al mantenimento della cautela.

Il ragionamento del giudice della cautela secondo cui la condotta processuale inerte ed omissiva del D'ATRIA avrebbe avuto ragione di contribuire alla adozione della cautela (assunta in data 20 Maggio 2016) e al suo mantenimento fino alla data del successivo interrogatorio dinanzi al PM (26 Luglio 2016), non avrebbe alcun appiglio giustificativo per il periodo di detenzione cautelare sofferto in epoca successiva alla verifica dell'alibi, allorquando il D'ATRIA aveva indicato la persona con cui era in compagnia nelle ore in cui si realizzava il fatto criminoso ed aveva allegato anche il tenore dei messaggi da cui risultava la relazione ed il collegamento con detto persona, alibi che veniva immediatamente confermato dalla donna. 3.5 La fallacia del ragionamento della corte distrettuale pertanto risulta a maggiore ragione dimostrato alla stregua degli stessi esiti delle "dichiarazioni chiarificatrici" del ricorrente, atteso che il D'ATRIA ebbe a soffrire ulteriori DICIOTTO mesi di detenzione per essere posto in libertà solo a seguito della pronuncia assolutoria del giudice di primo grado.D'altro canto la giurisprudenza del S.C. ha ravvisato che la condotta colposa riconosciuta in capo al richiedente l'indennizzo può costituire impedimento alla riparazione soltanto quando essa si inserisca in termini contributivi alla tenuta del quadro indiziario che ha dato luogo alla adozione o al mantenimento della misura detentiva (sez.3, n. 29967 del 2.4.2014, Bertuccini; sez.4 n.44090 del 9.11.2011, Messina; n.47047 del 18.11.2008, Marzola; n.47041 del 12.11.2008, Calzetta e altri) e nella specie la Corte di Appello ha del tutto mancato di verificare che ricorra anche il rapporto sinergico di causa ed effetto tra condotta e detenzione, con conseguente obbligo di motivazione del giudice di merito al riguardo (sez.4, 10.3.2000, Revello, Rv.216479), quantomeno con riferimento al mantenimento dello stato custodiale pure a seguito della affermazione di un alibi.

4. Manifestamente illogica è poi la motivazione della ordinanza impugnata quando fonda la esclusione della riparazione sulla interpretazione fornita dallo stesso giudice della riparazione ad un colloquio intercettato presso la casa di reclusione laddove, a fronte della totale svalutazione del patrimonio indiziario da parte del giudice di merito e a fronte della rilevanza attribuita da questo all'alibi che il D'ATRIA aveva fornito già nel corso delle indagini preliminari, la interpretazione dell'espressione "vitello grasso", assume rilievo sub valente e di semplice sospetto, come tale inidoneo a fondare da solo la ipotesi di colpa ostativa.

A tale proposito si deve tenere conto che il giudice dell'assoluzione aveva ritenuto coerente la spiegazione alternativa fornita dall'imputato e che il giudice della riparazione si è sostanzialmente posto in dissenso con quanto riconosciuto nella stessa pronuncia assolutoria, avventurandosi in una interpretazione in termini auto indizianti della interlocuzione intercettata, interpretazione che risulta preclusa proprio in ragione di quanto argomentato dal giudice dell'assoluzione anche con riferimento a tale elemento indiziante. 4.1 In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta dolosa o gravemente colposa di cui all'art. 314 cod. proc. pen. costituisce una condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione solo qualora sussista un apprezzabile collegamento causale tra la condotta stessa e la custodia cautelare, in relazione sia al suo momento genetico sia al suo mantenimento, e non può essere desunta da semplici elementi di sospetto (sez.3, 45593 del 31 Gennaio 2017, Benhassoun, Rv.271790; sez.4, n.10793 del 19 Dicembre 2019, Rv.278655, [OSCURATO:PERSONA]) 5.L'assoluta carenza motivazionale su tali punti impone l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Caltanisetta per un nuovo esame tanto in relazione alla ricorrenza di un comportamento del D'ATRIA improntato a grave negligenza nel corso delle indagini ovvero a inescusabile leggerezza nel corso del procedimento, nonché ad accertare se una condotta processuale di tale guisa potesse ritenersi causalmente efficiente all'adozione ovvero al mantenimento della cautela.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Caltanisetta.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 1 Marzo 2022 Il consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata per nuovo esame sui presupposti integranti la colpa grave. La difesa del ricorrente D'ATRA Stefano, in persona dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria difensiva e motivi nuovi chiedendo raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Caltanisetta, con ordinanza assunta in data 22 Gennaio 2020, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dall'odierno ricorrente D'ATRIA Stefano tramite il proprio procuratore speciale in relazione alla ciletenzione custodiale in carcere sofferta per complessivi 668 giorni, in relazione a ipotesi accusatoria di concorso in rapina, accusa dalla quale veniva assolto per non avere commesso il fatto con sentenza del Tribunale di Caltanisetta in data 6 Febbraio 2018, divenuta irrevocabile, data che segnava altresì la cessazione della esecuzione della misura. 2. Assume il giudice della riparazione che ricorre il profilo ostativo della colpa grave che aveva costituito causa della detenzione, rappresentata dal silenzio serbato dal D'ATRIA in sede di interrogatorio di garanzia in quanto, se l'indagato avesse versato immediatamente all'autorità giudiziaria il patrimonio di conoscenze di cui era custode, egli avrebbe potuto indirizzare le investigazioni nel senso di allontanare da sé il quadro indiziario delineato nella misura cautelare, piuttosto che aspettare un momento successivo per riferire di un alibi della cui veridicità vi era ragione di dubitare in quanto coinvolgeva un'altra persona, che poi lo aveva confermato, a questi sentimentalmente legata. Riconosceva altresì un'altra ragione ostativa alla riparazione in quanto nel corso di intercettazione ambientale disposta presso l'istituto di detenzione il ricorrente, parlando con il fratello, faceva riferimento ad una "raccomandazione" di cui aveva beneficiato in ragione di quanto era accaduto al "vitello grasso". Il giudice della riparazione interpretava tale conversazione attribuendo all'espressione "raccomandazione" un significato sarcastico, volendo il D'ATRIA stigmatizzare all'interlocutore il pessimo trattamento penitenziario cui era sottoposto, verosimilmente per il fatto di avere preso di mira una persona importante (la persona offesa del reato di rapina era un magistrato in servizio presso la Corte di Appello di Palermo), laddove il giudice dell'assoluzione aveva ritenuto corretto e comunque plausibile il significato della interlocuzione fornito dal ricorrente in sede di interrogatorio ove "vitello grasso" era riferito ad un ufficiale di P.G. che aveva un debito di riconoscenza nei suoi confronti. 3. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa del ricorrente D'ATRIA Stefano deducendo un unico articolato motivo di ricorso con il quale assume violazione di legge e vizio motivazionale in ordine al riconoscimento della causa ostativa della colpa grave. Rileva come la causa ostativa era stata rinvenuta in due elementi circostanziali (inattendibilità dell'alibi tardivamente fornito ed interpretazione di una intercettazione ambientale), che si risolvevano nella rivalutazione del materiale indiziario al quale il giudice dell'assoluzione aveva riconosciuto valenza non concludente se non addirittura (con riferimento all'alibi) coerente con le prospettazioni difensive del D'ATRIA. Con riferimento poi alla interpretazione della interlocuzione captata presso la casa circondariale rileva che lo stesso giudice dell'assoluzione aveva riconosciuto la plausibilità della spiegazione alternativa fornita dal ricorrente nel corso dell'indagini alle espressioni captate dall'intercettazione di "raccomandazione" e "vitello grasso". Quanto poi alla mancata tempestiva offerta agli inquirenti di quegli elementi di fatto, noti solo al D'ATRIA che sarebbero stati in grado (come l'alibi) di evitare l'adozione e il mantenimento della cautela, la difesa del ricorrente rappresentava che tali elementi erano stati forniti dopo circa due mesi dall'adozione della cautela, in occasione dell'interrogatorio reso al pubblico ministero in data 26 Luglio 2016 e la persona informata dei fatti aveva immediatamente confermato la circostanza di essersi trovata in compagnia del ricorrente in occasione delle fasi della rapina e che le dichiarazioni rese dal teste erano state riconosciute come attendibili da parte del Tribunale di Caltanisetta. [OSCURATO:PERSONA] 1.L'inferenza del giudice della riparazione appare argomentata in termini talmente minimali e contraddittori rispetto agli argomenti posti a presidio dell'esito assolutorio del giudizio,da giustificare l'annullamento e il nuovo esame della pretesa indennitaria. 2. In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, al fine di stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, onde accertare - con valutazione necessariamente "ex ante" e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale [cfr. sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013 dep. 25/0272014, Rv. 259082]. Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purchè la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (cfr. sez. 4 n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808) alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (15.9.2016, Piccolo, Rv.268238). 3. Orbene nella specie il giudice della riparazione perviene a riconoscere la causa ostativa sulla base di una autonoma valutazione di alcuni elementi indiziari, che hanno concorso a giustificare l'adozione della misura cautelare, la cui valenza indiziaria è stata esclusa dal giudice dell'assoluzione il quale ha riconosciuto la plausibilità dell'alibi fornito dall'imputato, odierno ricorrente, circa due mesi dopo la patita cautela in quanto confermato in dibattimento dal teste indicato dal ricorrente ed ha ritenuto del tutto plausibile anche la interpretazione del contenuto dell'intercettazione ambientale fornita dalla difesa dell'imputato per contrastare la interpretazione in chiave accusatoria fornita dall'ufficio del PM. 3.1 Se è vero infatti che alla base del riconoscimento dell'elemento ostativo della colpa possono essere utilizzati gli stessi comportamenti che il giudice della cautela aveva valorizzato ai fini del riconoscimento della cautela, è altrettanto vero che è necessario che tali fatti non siano stati esclusi o neutralizzati da elementi circostanziali di segno contrario preesistenti o emersi nel corso del giudizio. 3.2 A tale proposito l'ordinanza impugnata assume che l'alibi intervenne tardivamente e che quindi la cautela venne adottata e mantenuta in costanza di una situazione gravemente indiziaria che il ricorrente non si era premurato di chiarire, risultando altresì sospetta la condotta della compagna del ricorrente che, pure potendo intervenire per scagionare l'imputato, era rimasta in silenzio per molto tempo. 3.3 Con riferimento al silenzio serbato dal ricorrente per alcuni mesi in relazione alla ricorrenza di un alibi, deve essere innanzi tutto chiarito che nel corso del giudizio riparatorio è intervenuta una modifica normativa di cui al d.lgs. n. 188 del 8/11/2021, in vigore dal 14 dicembre 2021. L'art. 4 di detto decreto, infatti, ha introdotto, tra le altre modifiche al 3 codice di procedura penale, anche quella che riguarda l'art. 314, aggiungendo al comma 1 dell'articolo il seguente periodo: «L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo.» (cfr. art. 4, c. 1, lett. b, d. Igs. n. 188 del 2021). Si è in tal modo inteso adeguare la normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimento penali, con specifico riferimento, per quanto di rilievo nel caso all'esame, alla emanazione di norme comuni sulla protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati (cfr. considerato n. 10 e n. 24 della Direttiva). Poiché va riconosciuta l'immediata applicazione della disposizione normativa in questione, trattandosi di modifica del sistema processualistico penale avente, tra l'altro, contenuto interpretativa della giurisprudenza formatasi sul valore ostativo da attribuire al silenzio dell'indagato nel giudizio ex art. 314 cod.proc.pen., deve escludersi che il silenzio del D'ATRIA sulla ricorrenza di un alibi possa integrare una ipotesi di colpa idonea ad escludere o limitare il diritto all'indennizzo. 3.4 Ricorre un altro profilo di grave illogicità dell'ordinanza impugnata che attiene appunto alla interpretazione dell'art.314 cod.proc.pen. che richiede che il comportamento ostativo del richiedente debba essere contributivo all'adozione, ovvero al mantenimento della cautela. Il ragionamento del giudice della cautela secondo cui la condotta processuale inerte ed omissiva del D'ATRIA avrebbe avuto ragione di contribuire alla adozione della cautela (assunta in data 20 Maggio 2016) e al suo mantenimento fino alla data del successivo interrogatorio dinanzi al PM (26 Luglio 2016), non avrebbe alcun appiglio giustificativo per il periodo di detenzione cautelare sofferto in epoca successiva alla verifica dell'alibi, allorquando il D'ATRIA aveva indicato la persona con cui era in compagnia nelle ore in cui si realizzava il fatto criminoso ed aveva allegato anche il tenore dei messaggi da cui risultava la relazione ed il collegamento con detto persona, alibi che veniva immediatamente confermato dalla donna. 3.5 La fallacia del ragionamento della corte distrettuale pertanto risulta a maggiore ragione dimostrato alla stregua degli stessi esiti delle "dichiarazioni chiarificatrici" del ricorrente, atteso che il D'ATRIA ebbe a soffrire ulteriori DICIOTTO mesi di detenzione per essere posto in libertà solo a seguito della pronuncia assolutoria del giudice di primo grado.D'altro canto la giurisprudenza del S.C. ha ravvisato che la condotta colposa riconosciuta in capo al richiedente l'indennizzo può costituire impedimento alla riparazione soltanto quando essa si inserisca in termini contributivi alla tenuta del quadro indiziario che ha dato luogo alla adozione o al mantenimento della misura detentiva (sez.3, n. 29967 del 2.4.2014, Bertuccini; sez.4 n.44090 del 9.11.2011, Messina; n.47047 del 18.11.2008, Marzola; n.47041 del 12.11.2008, Calzetta e altri) e nella specie la Corte di Appello ha del tutto mancato di verificare che ricorra anche il rapporto sinergico di causa ed effetto tra condotta e detenzione, con conseguente obbligo di motivazione del giudice di merito al riguardo (sez.4, 10.3.2000, Revello, Rv.216479), quantomeno con riferimento al mantenimento dello stato custodiale pure a seguito della affermazione di un alibi. 4. Manifestamente illogica è poi la motivazione della ordinanza impugnata quando fonda la esclusione della riparazione sulla interpretazione fornita dallo stesso giudice della riparazione ad un colloquio intercettato presso la casa di reclusione laddove, a fronte della totale svalutazione del patrimonio indiziario da parte del giudice di merito e a fronte della rilevanza attribuita da questo all'alibi che il D'ATRIA aveva fornito già nel corso delle indagini preliminari, la interpretazione dell'espressione "vitello grasso", assume rilievo sub valente e di semplice sospetto, come tale inidoneo a fondare da solo la ipotesi di colpa ostativa. A tale proposito si deve tenere conto che il giudice dell'assoluzione aveva ritenuto coerente la spiegazione alternativa fornita dall'imputato e che il giudice della riparazione si è sostanzialmente posto in dissenso con quanto riconosciuto nella stessa pronuncia assolutoria, avventurandosi in una interpretazione in termini auto indizianti della interlocuzione intercettata, interpretazione che risulta preclusa proprio in ragione di quanto argomentato dal giudice dell'assoluzione anche con riferimento a tale elemento indiziante. 4.1 In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta dolosa o gravemente colposa di cui all'art. 314 cod. proc. pen. costituisce una condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione solo qualora sussista un apprezzabile collegamento causale tra la condotta stessa e la custodia cautelare, in relazione sia al suo momento genetico sia al suo mantenimento, e non può essere desunta da semplici elementi di sospetto (sez.3, 45593 del 31 Gennaio 2017, Benhassoun, Rv.271790; sez.4, n.10793 del 19 Dicembre 2019, Rv.278655, [OSCURATO:PERSONA]) 5.L'assoluta carenza motivazionale su tali punti impone l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Caltanisetta per un nuovo esame tanto in relazione alla ricorrenza di un comportamento del D'ATRIA improntato a grave negligenza nel corso delle indagini ovvero a inescusabile leggerezza nel corso del procedimento, nonché ad accertare se una condotta processuale di tale guisa potesse ritenersi causalmente efficiente all'adozione ovvero al mantenimento della cautela. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Caltanisetta. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 1 Marzo 2022 Il consigliere
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