CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01138/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 15763/2014R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Archimede n. 116,presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al controricorso, –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA n.450/06/2014, depositata l’8 gennaio 2014 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2022 dal consigliere dott. ValentinoLenoci -Rilevato che: 1. L’Agenzia delle entrate notificava, in data 4 luglio 2011, a [OSCURATO:PERSONA] avviso di accertamento n. T93010H01028/2011, con il quale [OSCURATO:PERSONA] IRPEF2005-2006 R.G. N.15763/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] accertava, per l’anno 2005, a fronte di un’omessa presentazione della dichiarazione, un reddito sintetico di € 95.903,00, con maggiore imposta IRPEF di € 32.792,00 e relative addizionali, sulla base di investimenti patrimoniali e della proprietà di beni rivelatori di maggiore capacità contributiva. Con altro avviso di accertamento n. T93050H01036/2011, notificato in data 15 luglio 2011, l’Agenzia delle entrate accertava, nei confronti del medesimo contribuente, un reddito sintetico, per l’anno 2006, di e 87.146,00, con maggiore imposta IRPEF di € 24.190,00 e relative maggiori addizionali, anche in tal caso sulla base di investimenti patrimoniali e proprietà di beni rivelatori di maggiore capacità contributiva. 2. Proposti dal contribuente separati ricors i avverso tal i avvis i di accertamento, la Commissione tributaria provinciale di Varese , previa riunione dei procedimenti, con sentenza n. 88/11/2012 depositata il 26 giugno 2012, l i accoglieva, annullando gli avvisi suddetti e compensando le spese di lite. 3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 450/06/2014, pronunciata l’11 luglio 2013 e depositata l’8 gennaio 2014 , rigettava l’appello, condannando l’Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite. 4. Avverso tale sentenza haproposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 5.La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per la camera di consiglio del 22 novembre 2022, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ., come introdotti dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197. Considerato che: R.G. N.15763/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6. Preliminarmente va rilevato che il contribuente/contro ricorrente ha presentato istanza di sospensione del processo ex art. 5, comma 10, l. 31 agosto 2022, n. 130, dichiarando di volersi avvalere della procedura di definizione agevolata della presente lite, ai sensi della disposizione suindicata, nei termini ivi previsti. Ricorrono i presupposti per la concessione della richiesta sospensione, trattandosi di controversia tributaria pendente dinanzi alla Corte di cassazione alla data del 16 settembre 2022 , non riguardante risorse proprie della UE o somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, per la quale l’Agenzia delle entrate è risultata soccombente in primo e secondo grado, ed il cui valore –determinato ai sensi dell’art. 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 – non è superiore ad € 100.000,00. 7. Deve quindi essere disposta la sospensione del giudizio fino al 16 gennaio 2023 (centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge n. 130/2002, avvenuta il 16 settembre 2022), con rinvio della causa a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte dispone la sospensione del giudizio , nei termini di cui in motivazione. Rinvia a nuovo ruolo la