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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 32917/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

AGGIORE il 17/07/1972avverso la sentenza del 26/06/2025 della Corte d'appello di VeneziaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Procuratore generale che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Venezia, parzialmente riformando la sentenza resa il 4aprile 2023 dal Tribunale di Vicenza ha dichiarato non doversi procedere neiconfronti degli imputati in ordine al reato di cui agli artt. 585, 590 cod. pen. perchéestinto per prescrizione, ma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilitànei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt.113, 434 e 449 cod. pen.1.1. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di coordinatore per la sicurezza in fase diprogettazione e in fase di esecuzione, e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare dellaZarantonello s.r.l., incaricata in regime di subappalto dei lavori di demolizione delfabbricato sito in contrada Munari e di rimozione del materiale, sono stati dichiaraticolpevoli di aver cagionato il crollo dell’abitazione posta a fianco di quella ovevenivano eseguiti gli anzidetti lavori, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e diClorinda [OSCURATO:PERSONA].1.2.

I committenti Pozza-Cracco avevano conferito l’incarico di ristrutturazionedel proprio fabbricato – una ex stalla sita tra l’abitazione dei [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] eun’altra - alla ditta individuale di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva subappaltato allaZarantonello s.r.l. i lavori relativi a demolizioni, scavi e smaltimento/rimozione delmateriale. [OSCURATO:PERSONA] aveva dunque provveduto al taglio delle travi portanti (afilo con le abitazioni vicine), alla rimozione del materiale abbattuto eall'abbassamento del livello del terreno adiacente all'abitazione dei coniugi [OSCURATO:PERSONA]–[OSCURATO:PERSONA].

Il [OSCURATO:DATA_NASCITA], quando non vi era nessuno nel cantiere, crollava lamuratura portante dell'edificio di proprietà di questi ultimi, adiacente a quellaoggetto degli interventi edili.

Mentre la signora [OSCURATO:PERSONA], vedendo comparire unacrepa sul muro, era immediatamente corsa fuori, il [OSCURATO:PERSONA], che era a letto ariposare, rimaneva completamente travolto dal crollo della casa, riportando lelesioni di cui al reato dichiarato prescritto.1.3.

Era documentalmente emerso come il progetto inizialmente presentatopresso il Comune di Valdagno fosse di ristrutturazione e ampliamento, senza chefosse prevista una completa demolizione e ricostruzione; la demolizione venivainvece indicata, nella relazione tecnica accompagnatoria del progetto, come“eventuale”.

Infine, negli esecutivi in cemento armato, presentati all'ufficio tecnicodel Comune in seguito all'inizio dei lavori, veniva prevista una demolizione completae la realizzazione di una nuova costruzione in parte in muratura armata, in parte incalcestruzzo.1.4.

Dalla documentazione in atti era poi, in particolare, risultato che il pianodi sicurezza e coordinamento (PSC), redatto dall'ing. [OSCURATO:PERSONA] (e consegnato il giornosuccessivo al crollo), non conteneva il piano delle demolizioni, ma prevedevaunicamente che si dovesse fare «particolare attenzione alle demolizioni essendo ilfabbricato in aderenza con altri due»; che il piano operativo di sicurezza (POS)dell’impresa [OSCURATO:PERSONA] precisava, nel quadro operativo delle lavorazioni svolte incantiere, che sarebbe stato necessario effettuare un puntellamento preventivo dellestrutture per le quali non era garantita la stabilità durante la demolizione,puntellamento che, tuttavia, non veniva eseguito.

Veniva pertanto effettuata lademolizione completa del fabbricato, senza alcun genere di sostegno per l'adiacentestruttura di proprietà dei [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], il cui muro, rimasto privo di sostegno,era crollato.1.5.

In sostanza, le sentenze di merito hanno rimproverato al coordinatore perla sicurezza [OSCURATO:PERSONA], la genericità del PSC dallo stesso redatto, atteso che nonprevedeva un piano di demolizioni ma unicamente un generico invito a porreritenute del tutto generiche le indicazioni di predisporre sistemi di sostegno e diusare quelli previsti, considerate mere raccomandazioni valide per qualsivoglialavorazione o struttura, ma inidonee a garantire la sicurezza delle opere didemolizione, tenuto altresì conto della tipologia e della vetustà della muratura, noteall’imputato.

A questi è stata altresì addebitata l’omissione di controlli e verifichesull’operato della ditta [OSCURATO:PERSONA] e sulla idoneità del POS della medesima.

Nellaricostruzione dei Giudici di merito, le violazioni indicate hanno avuto efficaciacausale rispetto all’avvenuto crollo, in quanto hanno impedito l'adozione delle operedi rafforzamento che avrebbero consentito la messa in sicurezza dell'immobile primadella demolizione ed evitato il crollo.[OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile di avere omesso di procedere ad unaverifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture dademolire e, conseguentemente, di avere omesso di procedere alle necessarie operedi rafforzamento e di puntellamento; nonché di avere redatto un piano operativo disicurezza eccessivamente generico in punto “lavori di demolizione”, non riportandoin esso le cautele da mettere in atto al fine di non pregiudicare la stabilità dellestrutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti.2.

Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso gli imputati, a mezzodei rispettivi difensori.3.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consta di cinque motivi, con cui rispettivamentesi deducono:3.1.

Violazione dell’art. 360, comma 5, cod. proc. pen., con conseguenteinutilizzabilità, nei confronti dell'imputato, della consulenza svolta nella fase delleindagini preliminari ai sensi dell'art. 360 cod. proc. pen., su cui si è fondata lasentenza di condanna; nonché violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.,per mancanza di motivazione rispetto a tre motivi di appello, tutti relativi allaanzidetta inutilizzabilità, poiché il rigetto sarebbe stato illustrato con motivazioneapparente.

La difesa ricorda, in particolare, che, a norma dell’art. 360, comma 4,cod. proc. pen., spettava al Pubblico ministero indicare le circostanze che avrebberocomportato che gli accertamenti, se differiti, non potessero più essere utilmentecompiuti, tenuto conto di una serie di dati di fatto, elencati a p. 5 dell’atto di ricorso,tali da escludere il richiesto requisito della “indifferibilità”.

Il difensore rammentache, con il secondo motivo di appello, l'imputato aveva lamentato l'erroneità dellasentenza di primo grado e delle ordinanze emesse nel corso di quel processo cheavevano giudicato tardiva l'eccezione di inutilizzabilità degli accertamenti tecniciirripetibili svolti ai sensi dell'articolo 360, comma 5, cod. proc. pen.

Con il terzomotivo di appello, il [OSCURATO:PERSONA] aveva osservato che le dichiarazioni rese indibattimento dai consulenti del Pubblico ministero avevano un contenutosovrapponibile all'elaborato scritto in fase di indagini preliminari, cosicché se questoera inutilizzabile sensi dell'art. 360, comma 5, cod. proc. pen., la stessa sorteavrebbero dovuto avere anche le testimonianze meramente reiterative di tali scrittiin quanto prove vietate dalla legge ex art. 468, comma 2, cod. proc. pen.

Suimenzionati profili – lamenta il difensore − la Corte di appello si è limitata acondividere le argomentazioni sviluppate dal Giudice di primo grado.3.2.

Violazione dell’art. 151, comma 2, d.lgs. 9 aprile 2009, n. 81, nonché degliartt. 40, comma 2, e 43, comma 1, cod. pen.

La Corte territoriale ha condannatol’imputato per non avere predisposto un adeguato “piano delle demolizioni”,quando, invece, a norma di legge, tale piano deve essere inserito nel POS e devedunque essere predisposto dall’impresa esecutrice, come prevede l’art. 151,comma 2, d. lgs. 81/2008.

In secondo luogo, i Giudici di appello avrebberoapoditticamente reputato “generico” il PSC redatto dal [OSCURATO:PERSONA], senza chiarire checosa “di più” o “di diverso” dovesse essere contenuto in un ipotetico PSCsufficientemente preciso.

Al riguardo, la difesa richiama gli specifici profili di rischio,relativi all’attività di demolizione, che erano contemplati nel PSC e sostiene che, nelcaso di specie, sarebbe stata confermata una sentenza di condanna per un reatocolposo senza individuare la regola cautelare alla quale l’imputato avrebbe dovutomotivazione apparente.3.3.

Violazione dell’art. 92, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. 81/2008 e dell’art. 43,comma 1, cod. pen., in ordine alla ritenuta responsabilità dell’imputato per nonavere vigilato sull’andamento del cantiere, sull’operato delle imprese esecutrici esul contenuto dei loro POS, pur non essendogli stato comunicato l’inizio dei lavori.Si tratterebbe di condotta inesigibile.

La difesa lamenta altresì che il tema affrontatonel quinto motivo di appello non avrebbe trovato motivazione nella sentenzaimpugnata.

Evoca sul punto la doppia misura del dovere di diligenza, a mente delquale il rimprovero che viene mosso all’autore del reato deve tener conto non solodell'oggettiva violazione di norme cautelari, ma anche della concreta possibilitàdell’agente di uniformarsi alla regola, valutando le sue specifiche qualità personalie la situazione di fatto in cui ha operato.

Quanto al fatto di “non essersi attivato persospendere i lavori nel cantiere in assenza di tutta la documentazione necessaria”,il difensore evidenzia che si tratterebbe di un profilo non contestato rispetto al quale,pertanto, non può intervenire alcuna statuizione giudiziale.3.4.

Violazione degli artt. 434, 449 e 676 cod. pen., per avere la Corteterritoriale ritenuto applicabile il più grave reato di disastro colposo, di cui nonsussisterebbero gli elementi costitutivi, rispetto alla contravvenzione di rovine diedifici o altre costruzioni (art. 676 cod. pen.).3.5.

Violazione dell’art. 62-bis cod. pen.4.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consta di cinque motivi con cuirispettivamente si deducono:4.1.

Carenza di motivazione per non essersi la Corte di appello pronunciatasulle specifiche censure evidenziate nell'atto di appello e sui documenti ivi riportati.La difesa rammenta che, con il primo motivo di appello, si era censurata la totalepretermissione, da parte del Tribunale, delle valutazioni espresse dai vari consulentitecnici in ordine alla causa del crollo della parete di proprietà dei signori [OSCURATO:PERSONA],nonostante la stessa fosse stata identificata nel taglio delle travi dell'edificio che sistava demolendo.

Dalla lettura della sentenza impugnata non si comprende se ilmotivo sia stato valutato, risultando la pronuncia sul punto puramente assertiva.

Leconclusioni dei consulenti del Pubblico ministero, segnatamente quelle dell’ing.Povolo, non sarebbero state minimamente confutate dal Giudice territoriale,essendosi questo limitato ad affermare, contrariamente al vero, che i predetticonsulenti avrebbero addebitato la causa del crollo esclusivamente «alla (scorretta)tecnica di demolizione – che avrebbe dovuto essere quella del c.d. taglia e cuci −,unitamente alla mancata predisposizione di opere di consolidamento preventivo».Con tale deduzione, sostiene la difesa, si sarebbe introdotta nella motivazioneun’informazione rilevante che non esiste nel processo, perché mai i consulenti sierano espressi in tali termini sulle cause del crollo.

Essi, infatti, si erano pronunciatiin termini assolutamente dubitativi.4.2.

Manifesta illogicità della motivazione con travisamento di elementi diprova, per avere la Corte di merito ritenuto che lo scavo alla radice del murodemolito fosse la ragione del cedimento del muro attiguo; si tratterebbe, tuttavia,di risultanza non accertata nel corso dell’istruttoria dibattimentale, poiché iconsulenti del Pubblico ministero e delle parti civili avrebbero individuato nelprematuro taglio della travatura ovvero nell’erroneo posizionamento della gru,posta a monte dell’edificio da demolire, le cause che avrebbero contribuito acagionare il crollo.

I consulenti delle altre parti avrebbero rilevato ulteriori cause delcrollo, quali la presenza di una canna fumaria nel muro di confine e le pregressetracce di un incendio aventi tutte pari incidenza causale.

Di fronte a tale molteplicitàdi cause, i giudici di merito avrebbero dovuto valutare tutte le opzioni possibili edare conto delle ragioni che li hanno portati a scegliere una ipotesi invece di un’altra.Il difensore invita poi a considerare una significativa circostanza che assume esserestata trascurata dalla Corte territoriale e cioè che il lavoro di scavo non eraassolutamente presente nel piano delle demolizioni presentato dalla Zarantonellos.r.l.

Si sarebbe dunque trattato di un intervento eseguito in cantiere nel momentodi realizzazione della demolizione e mai concordato tra appaltatore esubappaltatore.

Si richiama al riguardo la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], che nonsarebbe stata valutata dalla Corte di appello, il quale aveva precisato di avereeseguito i lavori sotto l'esclusiva direttiva dell’impresario [OSCURATO:PERSONA] semprepresente in cantiere a differenza dell'odierno ricorrente.

Sostiene la difesa che siastato così dimostrato che i predetti lavori di scavo, non previsti nel piano didemolizione, siano stati ordinati dal titolare della ditta appaltatrice senza che ilsubappaltatore ne fosse stato minimamente informato.4.3.

Contraddittorietà interna della motivazione laddove si è erroneamentereputato di identificare nell'operato del ricorrente la causa del crollo dell'abitazioneadiacente.

Non si comprenderebbe infatti quale possa essere il rimprovero neiconfronti del subappaltatore, atteso che la causa del crollo è stata variamenteidentificata dai tecnici esaminati in giudizio e i lavori di scavo, asseritamente causadel crollo, non erano stati neppure concordati con subappaltatore, ma decisi incantiere dall'incaricato della ditta appaltatrice.

La sentenza impugnata, sostiene ildifensore, non si è chiesta se fosse giuridicamente esigibile in capo al ricorrente uncomportamento diverso.4.4.

Erronea applicazione degli artt. 150, comma 1, e 151, comma 2, d.lgs.d. lgs. 81/2008, per aver ritenuto integrata, a carico del ricorrente, la violazionedelle norme richiamate.

Si evidenzia come l'imputato rappresentasse l'ultimo anellodi una catena di tecnici, e dovesse eseguire lavori di demolizione che altri avevanoprevisto, valutato e, infine, commissionato all'appaltatore.

La difesa richiama ledichiarazioni dell'ispettore dello Spisal ove si sostiene che spettava alla ditta Randonprocedere ad una verifica delle condizioni delle strutture da demolire.4.5.

Erronea applicazione dell’art. 133 cod. pen., nonché relativa mancanza dimotivazione.

La censura afferisce, in particolare, al diniego delle invocatecircostanze attenuanti generiche.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

La fondatezza del terzo motivo di ricorso dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] determinal’annullamento con rinvio per nuovo giudizio con riferimento alla sua posizione.

Ilricorso dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], invece, è inammissibile.2.

Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si deve subito osservare che il quartomotivo, avente ad oggetto la qualificazione giuridica del fatto è inammissibiletrattandosi di questione non devoluta nei motivi di appello.3.

Il primo motivo, col quale la difesa deduce l’inutilizzabilità della consulenzasvolta nella fase delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 360 cod. proc. pen. èinfondato.

Si osserva in proposito che, entrambi i Giudici di merito hanno vagliatola questione e adeguatamente dato conto della ricorrenza delle ragioni diindifferibilità, costituite dalla provvisorietà della messa in sicurezza dei luoghi daparte dei Vigili del fuoco, tanto che il Comune aveva intimato l’immediato sgomberodegli edifici (sent. app. pp. 16-17).

L’ordinanza di rigetto dell’eccezione diinutilizzabilità, letta all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha peraltro implicitamente motivatosul rischio di modifica dello stato dei luoghi, conformemente al disposto dell’art. 360cod. proc. pen., circostanza rispetto alla quale nulla argomenta il ricorrente.Le ulteriori censure, proposte con il primo motivo e relative al tema della citatainutilizzabilità, devono ritenersi assorbite.Quanto al secondo motivo, occorre ricordare che, secondo il disposto dell’art.91 d.lgs. 81/08, il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione devepredisporre un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sonodefiniti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione edella protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, indicando in dettaglio ilcontenuto che deve avere il PSC predisposto in fase di progettazione.

Nel caso dispecie, le sentenze di merito hanno evidenziato la genericità del PSC – così comesottolineata dallo SPISAL - redatto dal [OSCURATO:PERSONA], il quale non prevedeva un piano didemolizioni ma unicamente la raccomandazione di fare “particolare attenzione alledemolizioni essendo il fabbricato in aderenza con altri due”, oltre alla altrettantogenerica indicazione della predisposizione di sistemi di sostegno.

Tenuto tuttaviaconto che, nel caso concreto, questo piano di sicurezza era destinato ad operaresolo quando la fase esecutiva fosse iniziata, ai fini della affermazione dellaresponsabilità la Corte territoriale avrebbe dovuto approfondire le questioni fatteoggetto del terzo motivo, che è fondato.

Con il terzo motivo, invero, la difesa diLorenzo [OSCURATO:PERSONA] censura l'affermazione di responsabilità dell’imputato in relazioneall'omessa attività di controllo e verifica dell'operato delle imprese esecutrici,dell'idoneità dei relativi piani operativi di sicurezza e, più in generale, all'omessadi esecuzione.

La difesa aveva specificamente dedotto che all'imputato non era statatrasmessa la comunicazione di inizio dei lavori; che non gli era stato trasmesso ilPOS dell'impresa [OSCURATO:PERSONA], nonostante egli ne avesse richiesto la trasmissione; e chenon gli era stata comunicata neppure la circostanza del subappalto dei lavori allaZarantonello s.r.l., tanto che il PSC redatto dal [OSCURATO:PERSONA] indicava la presenza incantiere della sola impresa [OSCURATO:PERSONA].La Corte di appello ha disatteso tali doglianze affermando che l’infondatezzadel motivo dedotto consegue alla predisposizione di un PSC troppo generico dallaquale dovrebbe desumersi un implicito assenso alla mancata trasmissione didocumenti di altissima rilevanza e all’avvio dei lavori dei quali [OSCURATO:PERSONA] non disposela sospensione pur non avendo ricevuto tutta la documentazione necessaria.Si obietta in proposito che l’affermazione della responsabilità del coordinatoreper la sicurezza presuppone che egli sia stato posto nella condizione di esercitare ipoteri che la legge gli attribuisce, ma, nel caso in esame, i Giudici di merito nonrisultano aver compiuto questo indispensabile accertamento.La difesa aveva sottoposto al Giudice di appello una questione specifica epreliminare rispetto a quella relativa all'omessa vigilanza: aveva invero dedotto cheil [OSCURATO:PERSONA] non era stato informato dell'inizio dei lavori, non aveva ricevuto il POSdell'impresa [OSCURATO:PERSONA], pur avendolo richiesto, e non era stato informato delsuccessivo subappalto dei lavori alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] trattava di circostanzepotenzialmente decisive, perché dalla loro verifica dipendeva la possibilità stessa diritenere concretamente esigibile dall'imputato l'attività di controllo e di interventoche gli è stato rimproverato di aver omesso.

Sul punto, la motivazione della Cortedi appello è apparente, giacché non sono stati individuati gli elementi sulla base deiquali è stata ritenuta provata la conoscenza, da parte dell’imputato, dell'inizio dellelavorazioni e, conseguentemente, della mancata tempestiva trasmissione del POS.La sentenza impugnata non chiarisce se sia stata acquisita documentazione in talsenso e su questa rilevante circostanza anche la motivazione del Tribunale siappalesa del tutto carente.

La sentenza di primo grado, infatti, fa solo cenno alledichiarazioni rese dai testi della difesa ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e valutasuocero del coimputato [OSCURATO:PERSONA] (assolto all’esito del giudizio di primo grado)senza motivare e argomentare in proposito.

Il rilievo non implica ovviamente unarivalutazione dell'attendibilità del dichiarante, non sindacabile in questa sede dilegittimità.

E, tuttavia, è doveroso rilevare che la sentenza impugnata non rendeintelligibile il percorso argomentativo attraverso il quale dalla prova dichiarativarichiamata è stata tratta la conclusione che il [OSCURATO:PERSONA] fosse effettivamente aconoscenza dell'avvio dei lavori e delle ulteriori circostanze che avrebbero impostola sua attivazione.

La carenza motivazionale emerge, in particolare, dal passaggionel quale la Corte territoriale addebita al [OSCURATO:PERSONA] di avere «implicitamenteacconsentito» alle mancate trasmissioni della documentazione.

Tale affermazione,infatti, presuppone logicamente proprio ciò che avrebbe dovuto essere oggetto dispecifico accertamento, e cioè che l'imputato fosse venuto a conoscenza delleomissioni documentali e dell'avvenuto inizio delle lavorazioni nonostante l'assenzadella documentazione necessaria.

Né è sufficiente, al riguardo, affermare che ilGentilin avrebbe dovuto impedire o sospendere la prosecuzione dei lavori: l'eserciziodi tale potere presuppone che egli fosse a conoscenza dell'effettiva esecuzione dellelavorazioni e della situazione di irregolarità che avrebbe dovuto determinare il suointervento.

Analogamente, l'affermazione secondo cui l'imputato avrebbe «lasciatoche il cantiere proseguisse» non individua il dato dal quale desumere che eglisapesse che il cantiere era effettivamente operativo.

Né la sentenza chiariscequando tale conoscenza sarebbe intervenuta e quali fossero, in quel momento, glistrumenti concretamente disponibili all’imputato per verificare la documentazione eintervenire sulle lavorazioni.

Lo stesso ragionamento vale per l'addebito relativo almancato controllo del POS dell'impresa [OSCURATO:PERSONA].

Se, come dedotto dalla difesa, taledocumento non era stato trasmesso al coordinatore e questi ne aveva richiestol'invio, la Corte avrebbe dovuto spiegare se e quando egli avesse avuto conoscenzadell'inizio delle lavorazioni in assenza del POS.

Non può infatti essere utilizzato,come prova della conoscenza dell'irregolarità, il successivo mancato interventodell'imputato, quando proprio la possibilità di intervenire costituisce il presuppostofattuale che la motivazione avrebbe dovuto dimostrare.

Si configura, in tal modo,un evidente salto logico nel ragionamento seguito dalla Corte territoriale: dallatitolarità della posizione di garanzia e dalla mancata attivazione del [OSCURATO:PERSONA] vienedesunta la sua conoscenza della situazione del cantiere, mentre tale conoscenzacostituisce il necessario antecedente logico per poter ritenere esigibile la condottadi controllo e di intervento omessa.

In definitiva, la sentenza impugnata non haadeguatamente risposto alla specifica questione devolutale dalla difesa, avendodato per presupposta la conoscenza da parte del [OSCURATO:PERSONA] dell'avvio dei lavori e delleirregolarità documentali conseguenti senza indicare in modo sufficiente gli elementidai quali tale conoscenza sarebbe stata desunta.La lacuna investe, all’evidenza, un antecedente indispensabile del giudizio sullacolpa e comporta pertanto, nei confronti di questo ricorrente, l’annullamento conrinvio per nuovo giudizio, affinché il giudice di merito proceda a verificare, sullabase delle risultanze processuali, se egli avesse effettivamente avuto conoscenzadell'inizio delle lavorazioni e dell'avvenuto subappalto alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,individuando gli elementi probatori posti a fondamento delle proprie conclusioni.6.

Il quinto motivo del ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], avendo adoggetto l’applicazione delle attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio, èassorbito.7.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

I primi tre motivi, tra lorostrettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente, in quanto, sottola veste del vizio di motivazione, contestano in realtà la ricostruzione della causadel crollo e l'apprezzamento delle risultanze istruttorie compiuto dalla Corteterritoriale.

La premessa dalla quale muove il ricorrente, ossia che la Corte di appelloavrebbe omesso di confrontarsi con le risultanze delle consulenze tecniche ovveroavrebbe apoditticamente attribuito ai consulenti una conclusione da questi maiformulata, non trova riscontro nella motivazione impugnata.

La Corte territoriale hainfatti espressamente affrontato la questione, rilevando che non corrispondeva alvero l'assunto difensivo secondo cui dalle consulenze tecniche sarebbe emersal'assenza di un nesso causale tra le operazioni di scavo eseguite dalla dittaZarantonello e il crollo dell'edificio [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA].

Essa ha, in particolare,valorizzato le conclusioni dei consulenti del Pubblico ministero e delle parti civili,secondo i quali il crollo era riconducibile alla scorretta tecnica di demolizione, laquale avrebbe dovuto essere eseguita secondo il metodo del cosiddetto “taglia ecuci”, unitamente alla mancata predisposizione delle necessarie opere diconsolidamento preventivo, che la stessa Corte ha ritenuto previste e non rispettatedalla ditta [OSCURATO:PERSONA].

Giova, peraltro, ricordare che il vizio di travisamento dellaprova è ravvisabile non già allorquando con esso venga denunciato un qualsiasiequivoco epistemologico e percettivo nel quale sia caduto il giudice del merito, maesclusivamente entro un ben delimitato numero di ipotesi, nelle quali affiori lacontraddittorietà del ragionamento giustificativo della decisione rispetto allerisultanze di cui agli atti del processo specificamente indicati dal ricorrente (cfr. Sez.1, Sentenza n. 35848 del 19/09/2007, Alessandro, Rv. 237684).

Ne deriva che ladenuncia di tale contraddittorietà (in quanto volta a censurare un vizio fondantedella decisione) deve possedere un'autonoma forza esplicativa e dimostrativa taleda disarticolare l'intero ragionamento della sentenza e da determinare al suo internoradicali incompatibilità (Sez. 6, n. 14624 del 20/03/2006, Vecchio, Rv. 233621).Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha preso in considerazione anche leconsulenze che non avevano ravvisato un rapporto di causalità diretta tra i lavori el’evento, osservando come esse, tuttavia, non avessero escluso che il crollo delmuro potesse essere anche conseguenza degli scavi effettuati.

Ne consegue che lacensura relativa al preteso travisamento delle consulenze non denuncia unafalsificazione del loro contenuto oggettivo, ma esprime unicamente il dissenso delricorrente rispetto alla valutazione comparativa e complessiva che di tali risultanzeha operato il Giudice di merito.

La medesima argomentazione vale per le doglianzeconcernenti la ritenuta incidenza causale degli scavi: sul punto, la Corte territorialeha dato conto di come fosse necessario predisporre, in relazione alle struttureesistenti, opere di puntellamento o altre strutture di sostegno, rilevandonel'assenza.

Ha inoltre espressamente affrontato la questione della presenzadell'imputato in cantiere, osservando che il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] non fosse statosul luogo dei lavori prima del crollo, a differenza dell'operaio della ditta [OSCURATO:PERSONA], nonvaleva a escluderne la responsabilità, in quanto egli aveva assunto, in forza delcontratto di subappalto, l'incarico di eseguire le opere di demolizione, con iconseguenti obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza, di tal chenessun pregio ha il motivo, in questa sede riproposto, secondo cui lo scavo sarebbestato deciso autonomamente dalla ditta appaltatrice, rimanendone estraneol'imputato.La sentenza impugnata ha quindi congruamente individuato le condottecautelari omesse, facendo riferimento sia alla tecnica di demolizione adottata siaalla mancata predisposizione delle opere di consolidamento e di sostegnonecessarie, correttamente ritenendo che tali obblighi gravassero sulla dittaincaricata delle operazioni di demolizione, in forza delle previsioni di cui agliartt. 150 e 151 d.lgs. n. 81 del 2008, che impongono all'esecutore dei lavori gliobblighi di previa verifica della stabilità delle strutture da demolire, di realizzazionedi opere di puntellamento, nonché di procedere con cautela, sì da ad evitare che,durante la demolizione, si verifichino crolli inattesi.8.

È inammissibile anche il quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relativo aldiniego delle circostanze attenuanti generiche.

Come è noto, queste costituisconoespressione di una valutazione discrezionale del giudice di merito che può esserecensurata in sede di legittimità soltanto quando il diniego sia sorretto da unamotivazione manifestamente illogica.

Ciò non si è verificato nel caso in esame, incui entrambi i Giudici di merito, reputando non sussistenti a tal fine elementiapprezzabili, hanno congruamente motivato il diniego in considerazione della«gravità dei fatti e delle conseguenze cagionate».9.

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte diappello di Venezia.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile,con conseguente condanna di questo imputato al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio pernuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.

Dichiarainammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 15 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
AGGIORE il 17/07/1972avverso la sentenza del 26/06/2025 della Corte d'appello di VeneziaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Procuratore generale che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Venezia, parzialmente riformando la sentenza resa il 4aprile 2023 dal Tribunale di Vicenza ha dichiarato non doversi procedere neiconfronti degli imputati in ordine al reato di cui agli artt. 585, 590 cod. pen. perchéestinto per prescrizione, ma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilitànei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt.113, 434 e 449 cod. pen.1.1. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di coordinatore per la sicurezza in fase diprogettazione e in fase di esecuzione, e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare dellaZarantonello s.r.l., incaricata in regime di subappalto dei lavori di demolizione delfabbricato sito in contrada Munari e di rimozione del materiale, sono stati dichiaraticolpevoli di aver cagionato il crollo dell’abitazione posta a fianco di quella ovevenivano eseguiti gli anzidetti lavori, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e diClorinda [OSCURATO:PERSONA].1.2. I committenti Pozza-Cracco avevano conferito l’incarico di ristrutturazionedel proprio fabbricato – una ex stalla sita tra l’abitazione dei [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] eun’altra - alla ditta individuale di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva subappaltato allaZarantonello s.r.l. i lavori relativi a demolizioni, scavi e smaltimento/rimozione delmateriale. [OSCURATO:PERSONA] aveva dunque provveduto al taglio delle travi portanti (afilo con le abitazioni vicine), alla rimozione del materiale abbattuto eall'abbassamento del livello del terreno adiacente all'abitazione dei coniugi [OSCURATO:PERSONA]–[OSCURATO:PERSONA]. Il [OSCURATO:DATA_NASCITA], quando non vi era nessuno nel cantiere, crollava lamuratura portante dell'edificio di proprietà di questi ultimi, adiacente a quellaoggetto degli interventi edili. Mentre la signora [OSCURATO:PERSONA], vedendo comparire unacrepa sul muro, era immediatamente corsa fuori, il [OSCURATO:PERSONA], che era a letto ariposare, rimaneva completamente travolto dal crollo della casa, riportando lelesioni di cui al reato dichiarato prescritto.1.3. Era documentalmente emerso come il progetto inizialmente presentatopresso il Comune di Valdagno fosse di ristrutturazione e ampliamento, senza chefosse prevista una completa demolizione e ricostruzione; la demolizione venivainvece indicata, nella relazione tecnica accompagnatoria del progetto, come“eventuale”. Infine, negli esecutivi in cemento armato, presentati all'ufficio tecnicodel Comune in seguito all'inizio dei lavori, veniva prevista una demolizione completae la realizzazione di una nuova costruzione in parte in muratura armata, in parte incalcestruzzo.1.4. Dalla documentazione in atti era poi, in particolare, risultato che il pianodi sicurezza e coordinamento (PSC), redatto dall'ing. [OSCURATO:PERSONA] (e consegnato il giornosuccessivo al crollo), non conteneva il piano delle demolizioni, ma prevedevaunicamente che si dovesse fare «particolare attenzione alle demolizioni essendo ilfabbricato in aderenza con altri due»; che il piano operativo di sicurezza (POS)dell’impresa [OSCURATO:PERSONA] precisava, nel quadro operativo delle lavorazioni svolte incantiere, che sarebbe stato necessario effettuare un puntellamento preventivo dellestrutture per le quali non era garantita la stabilità durante la demolizione,puntellamento che, tuttavia, non veniva eseguito. Veniva pertanto effettuata lademolizione completa del fabbricato, senza alcun genere di sostegno per l'adiacentestruttura di proprietà dei [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], il cui muro, rimasto privo di sostegno,era crollato.1.5. In sostanza, le sentenze di merito hanno rimproverato al coordinatore perla sicurezza [OSCURATO:PERSONA], la genericità del PSC dallo stesso redatto, atteso che nonprevedeva un piano di demolizioni ma unicamente un generico invito a porreritenute del tutto generiche le indicazioni di predisporre sistemi di sostegno e diusare quelli previsti, considerate mere raccomandazioni valide per qualsivoglialavorazione o struttura, ma inidonee a garantire la sicurezza delle opere didemolizione, tenuto altresì conto della tipologia e della vetustà della muratura, noteall’imputato. A questi è stata altresì addebitata l’omissione di controlli e verifichesull’operato della ditta [OSCURATO:PERSONA] e sulla idoneità del POS della medesima. Nellaricostruzione dei Giudici di merito, le violazioni indicate hanno avuto efficaciacausale rispetto all’avvenuto crollo, in quanto hanno impedito l'adozione delle operedi rafforzamento che avrebbero consentito la messa in sicurezza dell'immobile primadella demolizione ed evitato il crollo.[OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile di avere omesso di procedere ad unaverifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture dademolire e, conseguentemente, di avere omesso di procedere alle necessarie operedi rafforzamento e di puntellamento; nonché di avere redatto un piano operativo disicurezza eccessivamente generico in punto “lavori di demolizione”, non riportandoin esso le cautele da mettere in atto al fine di non pregiudicare la stabilità dellestrutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti.2. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso gli imputati, a mezzodei rispettivi difensori.3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consta di cinque motivi, con cui rispettivamentesi deducono:3.1. Violazione dell’art. 360, comma 5, cod. proc. pen., con conseguenteinutilizzabilità, nei confronti dell'imputato, della consulenza svolta nella fase delleindagini preliminari ai sensi dell'art. 360 cod. proc. pen., su cui si è fondata lasentenza di condanna; nonché violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.,per mancanza di motivazione rispetto a tre motivi di appello, tutti relativi allaanzidetta inutilizzabilità, poiché il rigetto sarebbe stato illustrato con motivazioneapparente. La difesa ricorda, in particolare, che, a norma dell’art. 360, comma 4,cod. proc. pen., spettava al Pubblico ministero indicare le circostanze che avrebberocomportato che gli accertamenti, se differiti, non potessero più essere utilmentecompiuti, tenuto conto di una serie di dati di fatto, elencati a p. 5 dell’atto di ricorso,tali da escludere il richiesto requisito della “indifferibilità”. Il difensore rammentache, con il secondo motivo di appello, l'imputato aveva lamentato l'erroneità dellasentenza di primo grado e delle ordinanze emesse nel corso di quel processo cheavevano giudicato tardiva l'eccezione di inutilizzabilità degli accertamenti tecniciirripetibili svolti ai sensi dell'articolo 360, comma 5, cod. proc. pen. Con il terzomotivo di appello, il [OSCURATO:PERSONA] aveva osservato che le dichiarazioni rese indibattimento dai consulenti del Pubblico ministero avevano un contenutosovrapponibile all'elaborato scritto in fase di indagini preliminari, cosicché se questoera inutilizzabile sensi dell'art. 360, comma 5, cod. proc. pen., la stessa sorteavrebbero dovuto avere anche le testimonianze meramente reiterative di tali scrittiin quanto prove vietate dalla legge ex art. 468, comma 2, cod. proc. pen. Suimenzionati profili – lamenta il difensore − la Corte di appello si è limitata acondividere le argomentazioni sviluppate dal Giudice di primo grado.3.2. Violazione dell’art. 151, comma 2, d.lgs. 9 aprile 2009, n. 81, nonché degliartt. 40, comma 2, e 43, comma 1, cod. pen. La Corte territoriale ha condannatol’imputato per non avere predisposto un adeguato “piano delle demolizioni”,quando, invece, a norma di legge, tale piano deve essere inserito nel POS e devedunque essere predisposto dall’impresa esecutrice, come prevede l’art. 151,comma 2, d. lgs. 81/2008. In secondo luogo, i Giudici di appello avrebberoapoditticamente reputato “generico” il PSC redatto dal [OSCURATO:PERSONA], senza chiarire checosa “di più” o “di diverso” dovesse essere contenuto in un ipotetico PSCsufficientemente preciso. Al riguardo, la difesa richiama gli specifici profili di rischio,relativi all’attività di demolizione, che erano contemplati nel PSC e sostiene che, nelcaso di specie, sarebbe stata confermata una sentenza di condanna per un reatocolposo senza individuare la regola cautelare alla quale l’imputato avrebbe dovutomotivazione apparente.3.3. Violazione dell’art. 92, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. 81/2008 e dell’art. 43,comma 1, cod. pen., in ordine alla ritenuta responsabilità dell’imputato per nonavere vigilato sull’andamento del cantiere, sull’operato delle imprese esecutrici esul contenuto dei loro POS, pur non essendogli stato comunicato l’inizio dei lavori.Si tratterebbe di condotta inesigibile. La difesa lamenta altresì che il tema affrontatonel quinto motivo di appello non avrebbe trovato motivazione nella sentenzaimpugnata. Evoca sul punto la doppia misura del dovere di diligenza, a mente delquale il rimprovero che viene mosso all’autore del reato deve tener conto non solodell'oggettiva violazione di norme cautelari, ma anche della concreta possibilitàdell’agente di uniformarsi alla regola, valutando le sue specifiche qualità personalie la situazione di fatto in cui ha operato. Quanto al fatto di “non essersi attivato persospendere i lavori nel cantiere in assenza di tutta la documentazione necessaria”,il difensore evidenzia che si tratterebbe di un profilo non contestato rispetto al quale,pertanto, non può intervenire alcuna statuizione giudiziale.3.4. Violazione degli artt. 434, 449 e 676 cod. pen., per avere la Corteterritoriale ritenuto applicabile il più grave reato di disastro colposo, di cui nonsussisterebbero gli elementi costitutivi, rispetto alla contravvenzione di rovine diedifici o altre costruzioni (art. 676 cod. pen.).3.5. Violazione dell’art. 62-bis cod. pen.4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consta di cinque motivi con cuirispettivamente si deducono:4.1. Carenza di motivazione per non essersi la Corte di appello pronunciatasulle specifiche censure evidenziate nell'atto di appello e sui documenti ivi riportati.La difesa rammenta che, con il primo motivo di appello, si era censurata la totalepretermissione, da parte del Tribunale, delle valutazioni espresse dai vari consulentitecnici in ordine alla causa del crollo della parete di proprietà dei signori [OSCURATO:PERSONA],nonostante la stessa fosse stata identificata nel taglio delle travi dell'edificio che sistava demolendo. Dalla lettura della sentenza impugnata non si comprende se ilmotivo sia stato valutato, risultando la pronuncia sul punto puramente assertiva. Leconclusioni dei consulenti del Pubblico ministero, segnatamente quelle dell’ing.Povolo, non sarebbero state minimamente confutate dal Giudice territoriale,essendosi questo limitato ad affermare, contrariamente al vero, che i predetticonsulenti avrebbero addebitato la causa del crollo esclusivamente «alla (scorretta)tecnica di demolizione – che avrebbe dovuto essere quella del c.d. taglia e cuci −,unitamente alla mancata predisposizione di opere di consolidamento preventivo».Con tale deduzione, sostiene la difesa, si sarebbe introdotta nella motivazioneun’informazione rilevante che non esiste nel processo, perché mai i consulenti sierano espressi in tali termini sulle cause del crollo. Essi, infatti, si erano pronunciatiin termini assolutamente dubitativi.4.2. Manifesta illogicità della motivazione con travisamento di elementi diprova, per avere la Corte di merito ritenuto che lo scavo alla radice del murodemolito fosse la ragione del cedimento del muro attiguo; si tratterebbe, tuttavia,di risultanza non accertata nel corso dell’istruttoria dibattimentale, poiché iconsulenti del Pubblico ministero e delle parti civili avrebbero individuato nelprematuro taglio della travatura ovvero nell’erroneo posizionamento della gru,posta a monte dell’edificio da demolire, le cause che avrebbero contribuito acagionare il crollo. I consulenti delle altre parti avrebbero rilevato ulteriori cause delcrollo, quali la presenza di una canna fumaria nel muro di confine e le pregressetracce di un incendio aventi tutte pari incidenza causale. Di fronte a tale molteplicitàdi cause, i giudici di merito avrebbero dovuto valutare tutte le opzioni possibili edare conto delle ragioni che li hanno portati a scegliere una ipotesi invece di un’altra.Il difensore invita poi a considerare una significativa circostanza che assume esserestata trascurata dalla Corte territoriale e cioè che il lavoro di scavo non eraassolutamente presente nel piano delle demolizioni presentato dalla Zarantonellos.r.l. Si sarebbe dunque trattato di un intervento eseguito in cantiere nel momentodi realizzazione della demolizione e mai concordato tra appaltatore esubappaltatore. Si richiama al riguardo la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], che nonsarebbe stata valutata dalla Corte di appello, il quale aveva precisato di avereeseguito i lavori sotto l'esclusiva direttiva dell’impresario [OSCURATO:PERSONA] semprepresente in cantiere a differenza dell'odierno ricorrente. Sostiene la difesa che siastato così dimostrato che i predetti lavori di scavo, non previsti nel piano didemolizione, siano stati ordinati dal titolare della ditta appaltatrice senza che ilsubappaltatore ne fosse stato minimamente informato.4.3. Contraddittorietà interna della motivazione laddove si è erroneamentereputato di identificare nell'operato del ricorrente la causa del crollo dell'abitazioneadiacente. Non si comprenderebbe infatti quale possa essere il rimprovero neiconfronti del subappaltatore, atteso che la causa del crollo è stata variamenteidentificata dai tecnici esaminati in giudizio e i lavori di scavo, asseritamente causadel crollo, non erano stati neppure concordati con subappaltatore, ma decisi incantiere dall'incaricato della ditta appaltatrice. La sentenza impugnata, sostiene ildifensore, non si è chiesta se fosse giuridicamente esigibile in capo al ricorrente uncomportamento diverso.4.4. Erronea applicazione degli artt. 150, comma 1, e 151, comma 2, d.lgs.d. lgs. 81/2008, per aver ritenuto integrata, a carico del ricorrente, la violazionedelle norme richiamate. Si evidenzia come l'imputato rappresentasse l'ultimo anellodi una catena di tecnici, e dovesse eseguire lavori di demolizione che altri avevanoprevisto, valutato e, infine, commissionato all'appaltatore. La difesa richiama ledichiarazioni dell'ispettore dello Spisal ove si sostiene che spettava alla ditta Randonprocedere ad una verifica delle condizioni delle strutture da demolire.4.5. Erronea applicazione dell’art. 133 cod. pen., nonché relativa mancanza dimotivazione. La censura afferisce, in particolare, al diniego delle invocatecircostanze attenuanti generiche.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La fondatezza del terzo motivo di ricorso dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] determinal’annullamento con rinvio per nuovo giudizio con riferimento alla sua posizione. Ilricorso dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], invece, è inammissibile.2. Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si deve subito osservare che il quartomotivo, avente ad oggetto la qualificazione giuridica del fatto è inammissibiletrattandosi di questione non devoluta nei motivi di appello.3. Il primo motivo, col quale la difesa deduce l’inutilizzabilità della consulenzasvolta nella fase delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 360 cod. proc. pen. èinfondato. Si osserva in proposito che, entrambi i Giudici di merito hanno vagliatola questione e adeguatamente dato conto della ricorrenza delle ragioni diindifferibilità, costituite dalla provvisorietà della messa in sicurezza dei luoghi daparte dei Vigili del fuoco, tanto che il Comune aveva intimato l’immediato sgomberodegli edifici (sent. app. pp. 16-17). L’ordinanza di rigetto dell’eccezione diinutilizzabilità, letta all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha peraltro implicitamente motivatosul rischio di modifica dello stato dei luoghi, conformemente al disposto dell’art. 360cod. proc. pen., circostanza rispetto alla quale nulla argomenta il ricorrente.Le ulteriori censure, proposte con il primo motivo e relative al tema della citatainutilizzabilità, devono ritenersi assorbite.Quanto al secondo motivo, occorre ricordare che, secondo il disposto dell’art.91 d.lgs. 81/08, il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione devepredisporre un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sonodefiniti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione edella protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, indicando in dettaglio ilcontenuto che deve avere il PSC predisposto in fase di progettazione. Nel caso dispecie, le sentenze di merito hanno evidenziato la genericità del PSC – così comesottolineata dallo SPISAL - redatto dal [OSCURATO:PERSONA], il quale non prevedeva un piano didemolizioni ma unicamente la raccomandazione di fare “particolare attenzione alledemolizioni essendo il fabbricato in aderenza con altri due”, oltre alla altrettantogenerica indicazione della predisposizione di sistemi di sostegno. Tenuto tuttaviaconto che, nel caso concreto, questo piano di sicurezza era destinato ad operaresolo quando la fase esecutiva fosse iniziata, ai fini della affermazione dellaresponsabilità la Corte territoriale avrebbe dovuto approfondire le questioni fatteoggetto del terzo motivo, che è fondato. Con il terzo motivo, invero, la difesa diLorenzo [OSCURATO:PERSONA] censura l'affermazione di responsabilità dell’imputato in relazioneall'omessa attività di controllo e verifica dell'operato delle imprese esecutrici,dell'idoneità dei relativi piani operativi di sicurezza e, più in generale, all'omessadi esecuzione. La difesa aveva specificamente dedotto che all'imputato non era statatrasmessa la comunicazione di inizio dei lavori; che non gli era stato trasmesso ilPOS dell'impresa [OSCURATO:PERSONA], nonostante egli ne avesse richiesto la trasmissione; e chenon gli era stata comunicata neppure la circostanza del subappalto dei lavori allaZarantonello s.r.l., tanto che il PSC redatto dal [OSCURATO:PERSONA] indicava la presenza incantiere della sola impresa [OSCURATO:PERSONA].La Corte di appello ha disatteso tali doglianze affermando che l’infondatezzadel motivo dedotto consegue alla predisposizione di un PSC troppo generico dallaquale dovrebbe desumersi un implicito assenso alla mancata trasmissione didocumenti di altissima rilevanza e all’avvio dei lavori dei quali [OSCURATO:PERSONA] non disposela sospensione pur non avendo ricevuto tutta la documentazione necessaria.Si obietta in proposito che l’affermazione della responsabilità del coordinatoreper la sicurezza presuppone che egli sia stato posto nella condizione di esercitare ipoteri che la legge gli attribuisce, ma, nel caso in esame, i Giudici di merito nonrisultano aver compiuto questo indispensabile accertamento.La difesa aveva sottoposto al Giudice di appello una questione specifica epreliminare rispetto a quella relativa all'omessa vigilanza: aveva invero dedotto cheil [OSCURATO:PERSONA] non era stato informato dell'inizio dei lavori, non aveva ricevuto il POSdell'impresa [OSCURATO:PERSONA], pur avendolo richiesto, e non era stato informato delsuccessivo subappalto dei lavori alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] trattava di circostanzepotenzialmente decisive, perché dalla loro verifica dipendeva la possibilità stessa diritenere concretamente esigibile dall'imputato l'attività di controllo e di interventoche gli è stato rimproverato di aver omesso. Sul punto, la motivazione della Cortedi appello è apparente, giacché non sono stati individuati gli elementi sulla base deiquali è stata ritenuta provata la conoscenza, da parte dell’imputato, dell'inizio dellelavorazioni e, conseguentemente, della mancata tempestiva trasmissione del POS.La sentenza impugnata non chiarisce se sia stata acquisita documentazione in talsenso e su questa rilevante circostanza anche la motivazione del Tribunale siappalesa del tutto carente. La sentenza di primo grado, infatti, fa solo cenno alledichiarazioni rese dai testi della difesa ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e valutasuocero del coimputato [OSCURATO:PERSONA] (assolto all’esito del giudizio di primo grado)senza motivare e argomentare in proposito. Il rilievo non implica ovviamente unarivalutazione dell'attendibilità del dichiarante, non sindacabile in questa sede dilegittimità. E, tuttavia, è doveroso rilevare che la sentenza impugnata non rendeintelligibile il percorso argomentativo attraverso il quale dalla prova dichiarativarichiamata è stata tratta la conclusione che il [OSCURATO:PERSONA] fosse effettivamente aconoscenza dell'avvio dei lavori e delle ulteriori circostanze che avrebbero impostola sua attivazione. La carenza motivazionale emerge, in particolare, dal passaggionel quale la Corte territoriale addebita al [OSCURATO:PERSONA] di avere «implicitamenteacconsentito» alle mancate trasmissioni della documentazione. Tale affermazione,infatti, presuppone logicamente proprio ciò che avrebbe dovuto essere oggetto dispecifico accertamento, e cioè che l'imputato fosse venuto a conoscenza delleomissioni documentali e dell'avvenuto inizio delle lavorazioni nonostante l'assenzadella documentazione necessaria. Né è sufficiente, al riguardo, affermare che ilGentilin avrebbe dovuto impedire o sospendere la prosecuzione dei lavori: l'eserciziodi tale potere presuppone che egli fosse a conoscenza dell'effettiva esecuzione dellelavorazioni e della situazione di irregolarità che avrebbe dovuto determinare il suointervento. Analogamente, l'affermazione secondo cui l'imputato avrebbe «lasciatoche il cantiere proseguisse» non individua il dato dal quale desumere che eglisapesse che il cantiere era effettivamente operativo. Né la sentenza chiariscequando tale conoscenza sarebbe intervenuta e quali fossero, in quel momento, glistrumenti concretamente disponibili all’imputato per verificare la documentazione eintervenire sulle lavorazioni. Lo stesso ragionamento vale per l'addebito relativo almancato controllo del POS dell'impresa [OSCURATO:PERSONA]. Se, come dedotto dalla difesa, taledocumento non era stato trasmesso al coordinatore e questi ne aveva richiestol'invio, la Corte avrebbe dovuto spiegare se e quando egli avesse avuto conoscenzadell'inizio delle lavorazioni in assenza del POS. Non può infatti essere utilizzato,come prova della conoscenza dell'irregolarità, il successivo mancato interventodell'imputato, quando proprio la possibilità di intervenire costituisce il presuppostofattuale che la motivazione avrebbe dovuto dimostrare. Si configura, in tal modo,un evidente salto logico nel ragionamento seguito dalla Corte territoriale: dallatitolarità della posizione di garanzia e dalla mancata attivazione del [OSCURATO:PERSONA] vienedesunta la sua conoscenza della situazione del cantiere, mentre tale conoscenzacostituisce il necessario antecedente logico per poter ritenere esigibile la condottadi controllo e di intervento omessa. In definitiva, la sentenza impugnata non haadeguatamente risposto alla specifica questione devolutale dalla difesa, avendodato per presupposta la conoscenza da parte del [OSCURATO:PERSONA] dell'avvio dei lavori e delleirregolarità documentali conseguenti senza indicare in modo sufficiente gli elementidai quali tale conoscenza sarebbe stata desunta.La lacuna investe, all’evidenza, un antecedente indispensabile del giudizio sullacolpa e comporta pertanto, nei confronti di questo ricorrente, l’annullamento conrinvio per nuovo giudizio, affinché il giudice di merito proceda a verificare, sullabase delle risultanze processuali, se egli avesse effettivamente avuto conoscenzadell'inizio delle lavorazioni e dell'avvenuto subappalto alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,individuando gli elementi probatori posti a fondamento delle proprie conclusioni.6. Il quinto motivo del ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], avendo adoggetto l’applicazione delle attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio, èassorbito.7. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. I primi tre motivi, tra lorostrettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente, in quanto, sottola veste del vizio di motivazione, contestano in realtà la ricostruzione della causadel crollo e l'apprezzamento delle risultanze istruttorie compiuto dalla Corteterritoriale. La premessa dalla quale muove il ricorrente, ossia che la Corte di appelloavrebbe omesso di confrontarsi con le risultanze delle consulenze tecniche ovveroavrebbe apoditticamente attribuito ai consulenti una conclusione da questi maiformulata, non trova riscontro nella motivazione impugnata. La Corte territoriale hainfatti espressamente affrontato la questione, rilevando che non corrispondeva alvero l'assunto difensivo secondo cui dalle consulenze tecniche sarebbe emersal'assenza di un nesso causale tra le operazioni di scavo eseguite dalla dittaZarantonello e il crollo dell'edificio [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]. Essa ha, in particolare,valorizzato le conclusioni dei consulenti del Pubblico ministero e delle parti civili,secondo i quali il crollo era riconducibile alla scorretta tecnica di demolizione, laquale avrebbe dovuto essere eseguita secondo il metodo del cosiddetto “taglia ecuci”, unitamente alla mancata predisposizione delle necessarie opere diconsolidamento preventivo, che la stessa Corte ha ritenuto previste e non rispettatedalla ditta [OSCURATO:PERSONA]. Giova, peraltro, ricordare che il vizio di travisamento dellaprova è ravvisabile non già allorquando con esso venga denunciato un qualsiasiequivoco epistemologico e percettivo nel quale sia caduto il giudice del merito, maesclusivamente entro un ben delimitato numero di ipotesi, nelle quali affiori lacontraddittorietà del ragionamento giustificativo della decisione rispetto allerisultanze di cui agli atti del processo specificamente indicati dal ricorrente (cfr. Sez.1, Sentenza n. 35848 del 19/09/2007, Alessandro, Rv. 237684). Ne deriva che ladenuncia di tale contraddittorietà (in quanto volta a censurare un vizio fondantedella decisione) deve possedere un'autonoma forza esplicativa e dimostrativa taleda disarticolare l'intero ragionamento della sentenza e da determinare al suo internoradicali incompatibilità (Sez. 6, n. 14624 del 20/03/2006, Vecchio, Rv. 233621).Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha preso in considerazione anche leconsulenze che non avevano ravvisato un rapporto di causalità diretta tra i lavori el’evento, osservando come esse, tuttavia, non avessero escluso che il crollo delmuro potesse essere anche conseguenza degli scavi effettuati. Ne consegue che lacensura relativa al preteso travisamento delle consulenze non denuncia unafalsificazione del loro contenuto oggettivo, ma esprime unicamente il dissenso delricorrente rispetto alla valutazione comparativa e complessiva che di tali risultanzeha operato il Giudice di merito. La medesima argomentazione vale per le doglianzeconcernenti la ritenuta incidenza causale degli scavi: sul punto, la Corte territorialeha dato conto di come fosse necessario predisporre, in relazione alle struttureesistenti, opere di puntellamento o altre strutture di sostegno, rilevandonel'assenza. Ha inoltre espressamente affrontato la questione della presenzadell'imputato in cantiere, osservando che il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] non fosse statosul luogo dei lavori prima del crollo, a differenza dell'operaio della ditta [OSCURATO:PERSONA], nonvaleva a escluderne la responsabilità, in quanto egli aveva assunto, in forza delcontratto di subappalto, l'incarico di eseguire le opere di demolizione, con iconseguenti obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza, di tal chenessun pregio ha il motivo, in questa sede riproposto, secondo cui lo scavo sarebbestato deciso autonomamente dalla ditta appaltatrice, rimanendone estraneol'imputato.La sentenza impugnata ha quindi congruamente individuato le condottecautelari omesse, facendo riferimento sia alla tecnica di demolizione adottata siaalla mancata predisposizione delle opere di consolidamento e di sostegnonecessarie, correttamente ritenendo che tali obblighi gravassero sulla dittaincaricata delle operazioni di demolizione, in forza delle previsioni di cui agliartt. 150 e 151 d.lgs. n. 81 del 2008, che impongono all'esecutore dei lavori gliobblighi di previa verifica della stabilità delle strutture da demolire, di realizzazionedi opere di puntellamento, nonché di procedere con cautela, sì da ad evitare che,durante la demolizione, si verifichino crolli inattesi.8. È inammissibile anche il quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relativo aldiniego delle circostanze attenuanti generiche. Come è noto, queste costituisconoespressione di una valutazione discrezionale del giudice di merito che può esserecensurata in sede di legittimità soltanto quando il diniego sia sorretto da unamotivazione manifestamente illogica. Ciò non si è verificato nel caso in esame, incui entrambi i Giudici di merito, reputando non sussistenti a tal fine elementiapprezzabili, hanno congruamente motivato il diniego in considerazione della«gravità dei fatti e delle conseguenze cagionate».9. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte diappello di Venezia. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile,con conseguente condanna di questo imputato al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio pernuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. Dichiarainammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 15 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 32917/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris