CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 00295/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2025 dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Milano del 18 novembre 2024 di condanna alla pena ritenuta di giustizia di [OSCURATO:PERSONA], responsabile del reato di falso materiale, per avere contraffatto e/o per avere concorso nella contraffazione del certificato medico attestante esito positivo al test antigenico covid, e del reato di falso ideologico, per avere prodotto in udienza tale falsa certificazione, al fine di ottenere il rinvio nel processo in cui era imputato. 2. Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, ha presentato ricorso deducendo: - violazione di legge, in relazione agli artt. 477 e 482 cod. pen., per avere la Corte di appello ritenuto il ricorrente responsabile del reato di falso materiale nonostante la coimputata [OSCURATO:PERSONA] se ne fosse assunta la esclusiva responsabilità; - violazione di legge, in relazione all'art. 62 - bis cod. pen., per non avere la Corte territoriale riconosciuto il beneficio nella massima estensione, nonostante la minima partecipazione del ricorrente ai fatti in contestazione. 3. Alla odierna udienza - che si è svolta in forma non partecipata- il Pubblico Ministero ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché generico e declinato in fatto. 2.La Corte di appello - nel ricostruire la vicenda per cui è processo -- argomenta, in modo logico e congruo rispetto alle acquisite informazioni probatorie, circa l'effettivo coinvolgimento del ricorrente nell'attività di falsificazione della attestazione relativa all'esito positivo del test antigenico covid. 2.1. La esclusione del coinvolgimento del ricorrente da parte della coimputata [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta dai Giudici del merito informazione non convincente sia in ragione delle modalità e tempi della dichiarazione della donna lsia soprattutto per l'interesse concreto ed attuale del ricorrente a munirsi di certificazione falsa. Il ricorrente, infatti, era imputato in altro procedimento penale e per ottenerne il rinvio per legittimo impedimento, dovuto a motivi di salute, aveva avanzato richiesta di rinvio, allegando l'attestazione poi risultata falsa. 2.3. Le censure difensive sono volte a fornire una alternativa versione dei fatti e non, invece, a denunciare vizi deducibili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. E', infatti, noto che la Corte di cassazione non può rileggere il materiale probatorio, offrendo una ricostruzione diversa, seppure più plausibile, del fatto, ma solo sindacare il percorso motivazionale posto a fondamento della decisione / là dove affetto da violazione di legge o da incongruenze, da illogicità manifeste e da omessa valutazione di circostanze fattuali, dirimenti ai fini della decisione. 3. Analoghe conclusioni si impongono in ordine al motivo di censura relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche "nella massima estensione". La Corte di appello ha dato atto del riconoscimento di tali circostanze già da parte del Tribunale, che le ha giudicate equivalenti con la circostanza aggravante della recidiva infraquinquennale. E' il caso poi di aggiungere che tale valutazione, che peraltro rientra nelle prerogative esclusive dei Giudici del merito, non è superata dalle censure difensive circa il ruolo "marginale" che il ricorrente avrebbe avuto: dalla ricostruzione fattuale della vicenda emerge, invero, come [OSCURATO:PERSONA] sia stato uno dei principali artefici della vicenda, "programmando" la falsificazione al fine esclusivo di ottenere il rinvio del processo penale a suo carico. 4. Sulla base delle su esposte considerazioni, il ricorso è inammissibile ed il ricorrente, a norma dell'art. 616 c.p.p., va condannato al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene equo determinare nella misura di euro 3.000,00, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (vedi Corte cost., sent. n 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d