CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 50352/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Prato del 26 maggio 2015 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di falsità ideologica del privato in atto pubblico e, ritenuta la recidiva qualificata, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, che si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla qualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 483 cod. pen., è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità, atteso che questa Corte di cassazione ha da tempo affermato, in tema di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, che configura il reato di cui all'art. 483 cod. pen. la falsa denuncia di smarrimento della carta di credito ad organi di polizia, poiché, a differenza di quanto accade per lo smarrimento dell'assegno, un obbligo di denuncia a carico del privato dello smarrimento della carta di credito è espressamente previsto nella disciplina c:ontrattuale di tale documento che prevede la denunzia, che pertanto deve essere veritiera, derivando anche effetti connessi alla difesa dell'interesse pubblico che sia salvaguardato il sistema finanziario dal rischio di riciclaggio del denaro; peraltro, nel caso della carta di credito, la denuncia trasfusa nell'atto pubblico fa prova essa stessa dell'avvenuto smarrimento e non necessita di successiva verifica giudiziale: in tal senso, producendo l'effetto immediato del blocco dello strumento di pagamento, la denunzia si accredita di un contenuto di verità non richiesta alla denunzia di smarrimento dell'assegno (Sez. 5, n. 7496 del 30/03/2000, Boldrin, Rv. 216533); - che il secondo motivo di ricorso dell'imputato, che denunzia la violazione di legge in relazione alla determinazione della pena base per il reato di cui all'art.483 cod. pen., è inammissibile in quanto, nella parte in cui si lamenta l'applicazione della recidiva, consiste in un motivo nuovo inerente a violazioni di legge deducibili e non dedotte in precedenza, mentre nel resto il motivo è generico; - che stante l'inammissibilità del ricorso, non rileva la prescrizione del reato eventualmente maturata anche anteriormente alla data della sentenza di appello, perché l'inammissibilità del ricorso per Cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend