Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21590/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16686/2019R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione (C.F.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura a margine del ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Roma, P.le Clodio, 8 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, in persona del Direttore pro Oggetto: tributi – dogane - dazi antidumping – giudicatoesterno N.16686/19 R.G.

Est.

F. D’Aquino tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 - resistente – avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale del la Liguria, n. 1551/02/18, depositata in data 20 novembre 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società contribuente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione ha impugnato alcuni avvisi di rettifica relativi a importazion i relative al periodo di imposta 2007 aventi ad oggetto partite di cavi di acciaio di provenienza sudcoreana, in relazione ai quali l’Ufficio accertava la provenienza cinese, con applicazione di dazi antidumping e contestazione di sanzioni.

Le importazioniprovenivano da una società coreana produttrice di funi di acciaio ([OSCURATO:PERSONA]).

La società contribuente ha dedotto che le importazioni erano accompagnate da certificato di origine la cui autenticità era attestata dalla Camera di Commercio coreana e che gli atti impositivi erano fondati su una informativa provvisoria OLAF, non allegata agli atti, relativa a indagini ancora in corso.

2. La CTP di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto il ricorso.

3. La CTR della Liguria, con sentenza in data 20 novembre 2018, ha accolto l’appello dell’Ufficio.

Ha ritenuto in giudice di appello preliminarmente rispettato il contraddittorio, trattandosi di accertamenti a tavolino, aggiungendo che nella specie sussistessero i presupposti dell’urgenza in forza dell’emissione di una segnalazione proveniente dall’OLAF.

Nel merito ha ritenuto provata la pretesa impositiva sulla base dell’informativa OLAF.

N.16686/19 R.G.

Est.

F. D’Aquino

4. Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a tre motivi, ulteriormente illustrato da memoria; l’Ufficio si è costituito ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA]

1. C on un primo motivo si deduce l’esistenza di un giudicato esterno, formatosi in relazione ai medesimi atti impositivi nel giudizio promosso dall’importatore (Cass., Sez.

V, 28 febbraio 2019, n. 5931).

Osserva il ricorrente che, trattandosi di responsabilità solidale paritetica, l’obbligazione doganale sarebbe la medesima, per cui l’annullamento dell’atto impositivo nei confronti dell’importatore spiegherebbe effetti anche nei confronti del dichiarante, stante l’applicazione dell’art. 1306 cod. civ.

Su questo motivo parte ricorrente torna diffusamente e ampiamente in memoria, richiamandosi anche alla giurisprudenza della Corte di giustizia.

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedell’art. 12 l. 27 luglio 2000, n. 212 dell’art. 11 d. lgs. 8 novembre 1990, n. 374, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto rispettato il principio del contraddittorio preventivoe ha ritenuto non applicabile al caso di specie l’art. 12, comma 7, l. n. 212/2000.

Osserva parte ricorrente che il contraddittorio endoprocedimentale, pur con la allegazione della «prova di resistenza» relativa alle argomentazioni che sarebbero state fatte valere in sede amministrativa, è principio irrinunciabile dei tributi armonizzati.

Nella specie, la prova di resistenza è costituita dalle analisi che si sarebbero potute compiere sul certificato di origine della società esportatrice , dalle quali sarebbe emerso che quel certificato è risultato genuinoe che l’esportatore è effettivamente produttore di cavi in acciaio.

3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 2697 cod. civ. e delle N.16686/19 R.G.

Est.

F. D’Aquino regole in materia di ripartizione dell’onere della prova, nella parte in cui il giudice di appello ha accertato che il rapporto OLAF ha rilevanza probatoriain ordine ai fatti costitutivi della pretesa impositiva.

Osserva parte ricorrente che la relazione OLAF non può costituire prova di per sé della pretesa impositiva, potendo la stessa essere liberamente valutata dal giudice ed eventualmente sindacata nel merito, non potendo tale relazione essere qualificata come prova legale.

Osserva, inoltre, parte ricorrente che la relazione in oggetto fosse una mera segnalazione preliminare, diramata nell’ambito di una indagine ancora in itinere, trascritta in parte qua, riguardante un numero indefinito di importazioni e senza specifico riferimento alle importazioni in oggetto.

4. Il ricorrente ripropone, ulteriormente, la questione rimasta assorbita, aventead oggetto una istanza di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, in relazione all’applicazione ai centri di assistenza doganale degli artt. 5 e 76 Reg. (CEE) n. 2913/1992 e 40 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (TULD), nella parte in cui si impone ai centri di assistenza doganale costituiti tra spedizionieri, operanti in regime di procedu ra domiciliata, di avvalersi obbligatoriamente dell’istituto della rappresentanza indiretta, vietando agli stessi di operare in regime di rappresentanza diretta, non potendo lo spedizioniere rispondere dell’obbligazione doganale ove gli sia stato imposto d i agire in rappresentanza indiretta.

5. Con un ulteriore profilo, numerato come n. 2, il ricorrente si duole dell’omessa pronuncia in relazione agli artt. 5, 201, 202 Reg. (CEE) n. 2913/1992 circa i limiti imposti alla responsabilità professionale degli spedizionieri, i quali non potrebbero rispondere di circostanze di cui non sono a conoscenza.

6. Con un ulteriore profilo, numerato come n. 3, si censura, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsaapplicazione dell’art. 303, terzo comma, TULD, relativo alle sole N.16686/19 R.G.

Est.

F. D’Aquino violazioni consistenti nella dichiarazione in dogana differente per qualità, quantità e valore, la quale non ricomprende gli errori sull’origine della merce.

7. Con un ulteriore profilo, numerato come n. 4, si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 5, comma 1 e 10 d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, assenza dell’elemento soggettivo della sanzione, non essendovi prova dell’esistenza di unaazione cosciente e volontaria del contribuente.

8. Con un ulteriore profilo, numerato come n. 5, si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 7 l. n. 212/2000 e 11, comma 5-bis, d. lgs. 8 novembre 1990,n. 374, deducendo la assoluta carenza di motivazione degli atti impositivi circa l’accertata origine cinese della merce importata, non essendo stato allegato il rapporto OLAF all’avviso impugnato.

9. Il primo motivo è fondato.

Questa Corte ha affermato il principio secondo cui «diversamente che nel caso dell'IVA, l'applicabilità della regola del giudicato di diritto interno in materia di dazi doganali, non incide in maniera significativa sul principio di effettività del diritto unionale, riguardando una singola importazione o, comunque, quel (ristretto) numero di importazioni prese in considerazione dal singolo avviso di rettifica, non essendo, pertanto, la regola conseguente a quel giudicato suscettibile di estensione ad un numero indefinito di casi similari.

2.5.2. Ciò a maggior ragione può dirsi nel caso della regola prevista dall'art. 1306, secondo comma, cod. civ., che, pur costituendo un'eccezione ai limiti soggettivi del giudicato, si applica nei ristretti limiti della previsione di legge per come più sopra delineati.

2.5.3. Del resto, ipotizzare che il condebitore solidale non possa beneficiare del giudicato favorevole derivante da una pronuncia emessa nei confronti di altro condebitore solidale, per di più riguardante i medesimi fatti e il medesimo accertamento, costituirebbe un vulnus alla certezza del N.16686/19 R.G.

Est.

F. D’Aquino diritto certamente più rilevante rispetto alla (modesta) deroga applicativa alle disposizioni unionali dettate in materia sia di limiti all'importazione sia di abuso del diritto; e tale deroga, come precedentemente chiarito, è consentita dallo stesso ordinamento della UE, che lascia al diritto dei singoli Stati membri la regolamentazione degli effetti del giudicato» (Cass., Sez.

V, 16 dicembre 2019, n. 33095).

10. Tale principio è conforme al principio secondo cui nel diritto dell’Unione riveste particolare importanza l’autorità della cosa giudicata al fine di garantire tanto la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici quanto una buona amministrazione della giustizia, nel caso in cui risultino esauriti i mezzi di ricorso disponibili o vvero siano elassi i termini previsti per i mezzi di impugnazione (CGUE, 20 aprile 2023, DIGI Communications, C-329/21, punto 58; CGUE, 14 maggio 2020, [OSCURATO:PERSONA] Főigazgatóság [OSCURATO:PERSONA], C-924/19PPU e C-925/19 PPU, punto 185) , laddove – invece - l’applicazione del giudicato secondo la disciplina di diritto interno potrebbe ostare all’applicazione del diritto dell’Unione solo ove si vertain tema di pratiche abusive (CGUE, 3settembre 09, Olimpiclub, C-2/08,punti 30, 32).

Nel caso, pertanto, che l’atto impositivo sia stato annullato per l’importatore con provvedimento passato in cosa giudicata, gli effetti del giudicato devono estendersi anche allo spedizionierequale condebitore solidale.

11. Nel caso di specie, va osservato che questa Corte ha annullato gli atti impositivi nei confronti dell’importatore [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (Cass., Sez.

V, 28 febbraio 2019, n. 5931), giudicato formatosi in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, decisa alla camera di consiglio del 12 ottobre 2018 e depositata in data 20 novembre 2018e, quindi, giudicato esterno deducibile in sede di N.16686/19 R.G.

Est.

F. D’Aquino legittimità; questione, del resto, correttamente dedotta dal ricorrente nel rispetto del principio di specificità e ribadita in memoria.

12. Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al primo motivo, dichiarandosi assorbiti gli ulteriori motivi, cassandosi la sentenza impugnata.

Non essendovi ulteriori accertamenti in fatto ex art. 384 cod. proc. civ., la causa va decisa nel merito, accogliendosi l’originario ricorso.

13. Le spesedei due gradi di merito, diversamente da quanto opina parte ricorrente, sono soggette a integrale compensazione, stante l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità e stante la formazione del giudicato in epoca successiva alla sentenza di appello.

Le spese del giudizio di legittimità sono regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo.

P. Q. M. LaCorte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli ulteriori motivi; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie l’originario ricorso; dichiara compensate le spese dei due gradi di merito; condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore del rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16686/2019R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione (C.F.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura a margine del ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Roma, P.le Clodio, 8 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, in persona del Direttore pro Oggetto: tributi – dogane - dazi antidumping – giudicatoesterno N.16686/19 R.G. Est. F. D’Aquino tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 - resistente – avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale del la Liguria, n. 1551/02/18, depositata in data 20 novembre 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società contribuente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione ha impugnato alcuni avvisi di rettifica relativi a importazion i relative al periodo di imposta 2007 aventi ad oggetto partite di cavi di acciaio di provenienza sudcoreana, in relazione ai quali l’Ufficio accertava la provenienza cinese, con applicazione di dazi antidumping e contestazione di sanzioni. Le importazioniprovenivano da una società coreana produttrice di funi di acciaio ([OSCURATO:PERSONA]). La società contribuente ha dedotto che le importazioni erano accompagnate da certificato di origine la cui autenticità era attestata dalla Camera di Commercio coreana e che gli atti impositivi erano fondati su una informativa provvisoria OLAF, non allegata agli atti, relativa a indagini ancora in corso. 2. La CTP di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto il ricorso. 3. La CTR della Liguria, con sentenza in data 20 novembre 2018, ha accolto l’appello dell’Ufficio. Ha ritenuto in giudice di appello preliminarmente rispettato il contraddittorio, trattandosi di accertamenti a tavolino, aggiungendo che nella specie sussistessero i presupposti dell’urgenza in forza dell’emissione di una segnalazione proveniente dall’OLAF. Nel merito ha ritenuto provata la pretesa impositiva sulla base dell’informativa OLAF. N.16686/19 R.G. Est. F. D’Aquino 4. Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a tre motivi, ulteriormente illustrato da memoria; l’Ufficio si è costituito ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] 1. C on un primo motivo si deduce l’esistenza di un giudicato esterno, formatosi in relazione ai medesimi atti impositivi nel giudizio promosso dall’importatore (Cass., Sez. V, 28 febbraio 2019, n. 5931). Osserva il ricorrente che, trattandosi di responsabilità solidale paritetica, l’obbligazione doganale sarebbe la medesima, per cui l’annullamento dell’atto impositivo nei confronti dell’importatore spiegherebbe effetti anche nei confronti del dichiarante, stante l’applicazione dell’art. 1306 cod. civ. Su questo motivo parte ricorrente torna diffusamente e ampiamente in memoria, richiamandosi anche alla giurisprudenza della Corte di giustizia. 2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedell’art. 12 l. 27 luglio 2000, n. 212 dell’art. 11 d. lgs. 8 novembre 1990, n. 374, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto rispettato il principio del contraddittorio preventivoe ha ritenuto non applicabile al caso di specie l’art. 12, comma 7, l. n. 212/2000. Osserva parte ricorrente che il contraddittorio endoprocedimentale, pur con la allegazione della «prova di resistenza» relativa alle argomentazioni che sarebbero state fatte valere in sede amministrativa, è principio irrinunciabile dei tributi armonizzati. Nella specie, la prova di resistenza è costituita dalle analisi che si sarebbero potute compiere sul certificato di origine della società esportatrice , dalle quali sarebbe emerso che quel certificato è risultato genuinoe che l’esportatore è effettivamente produttore di cavi in acciaio. 3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 2697 cod. civ. e delle N.16686/19 R.G. Est. F. D’Aquino regole in materia di ripartizione dell’onere della prova, nella parte in cui il giudice di appello ha accertato che il rapporto OLAF ha rilevanza probatoriain ordine ai fatti costitutivi della pretesa impositiva. Osserva parte ricorrente che la relazione OLAF non può costituire prova di per sé della pretesa impositiva, potendo la stessa essere liberamente valutata dal giudice ed eventualmente sindacata nel merito, non potendo tale relazione essere qualificata come prova legale. Osserva, inoltre, parte ricorrente che la relazione in oggetto fosse una mera segnalazione preliminare, diramata nell’ambito di una indagine ancora in itinere, trascritta in parte qua, riguardante un numero indefinito di importazioni e senza specifico riferimento alle importazioni in oggetto. 4. Il ricorrente ripropone, ulteriormente, la questione rimasta assorbita, aventead oggetto una istanza di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, in relazione all’applicazione ai centri di assistenza doganale degli artt. 5 e 76 Reg. (CEE) n. 2913/1992 e 40 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (TULD), nella parte in cui si impone ai centri di assistenza doganale costituiti tra spedizionieri, operanti in regime di procedu ra domiciliata, di avvalersi obbligatoriamente dell’istituto della rappresentanza indiretta, vietando agli stessi di operare in regime di rappresentanza diretta, non potendo lo spedizioniere rispondere dell’obbligazione doganale ove gli sia stato imposto d i agire in rappresentanza indiretta. 5. Con un ulteriore profilo, numerato come n. 2, il ricorrente si duole dell’omessa pronuncia in relazione agli artt. 5, 201, 202 Reg. (CEE) n. 2913/1992 circa i limiti imposti alla responsabilità professionale degli spedizionieri, i quali non potrebbero rispondere di circostanze di cui non sono a conoscenza. 6. Con un ulteriore profilo, numerato come n. 3, si censura, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsaapplicazione dell’art. 303, terzo comma, TULD, relativo alle sole N.16686/19 R.G. Est. F. D’Aquino violazioni consistenti nella dichiarazione in dogana differente per qualità, quantità e valore, la quale non ricomprende gli errori sull’origine della merce. 7. Con un ulteriore profilo, numerato come n. 4, si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 5, comma 1 e 10 d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, assenza dell’elemento soggettivo della sanzione, non essendovi prova dell’esistenza di unaazione cosciente e volontaria del contribuente. 8. Con un ulteriore profilo, numerato come n. 5, si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 7 l. n. 212/2000 e 11, comma 5-bis, d. lgs. 8 novembre 1990,n. 374, deducendo la assoluta carenza di motivazione degli atti impositivi circa l’accertata origine cinese della merce importata, non essendo stato allegato il rapporto OLAF all’avviso impugnato. 9. Il primo motivo è fondato. Questa Corte ha affermato il principio secondo cui «diversamente che nel caso dell'IVA, l'applicabilità della regola del giudicato di diritto interno in materia di dazi doganali, non incide in maniera significativa sul principio di effettività del diritto unionale, riguardando una singola importazione o, comunque, quel (ristretto) numero di importazioni prese in considerazione dal singolo avviso di rettifica, non essendo, pertanto, la regola conseguente a quel giudicato suscettibile di estensione ad un numero indefinito di casi similari. 2.5.2. Ciò a maggior ragione può dirsi nel caso della regola prevista dall'art. 1306, secondo comma, cod. civ., che, pur costituendo un'eccezione ai limiti soggettivi del giudicato, si applica nei ristretti limiti della previsione di legge per come più sopra delineati. 2.5.3. Del resto, ipotizzare che il condebitore solidale non possa beneficiare del giudicato favorevole derivante da una pronuncia emessa nei confronti di altro condebitore solidale, per di più riguardante i medesimi fatti e il medesimo accertamento, costituirebbe un vulnus alla certezza del N.16686/19 R.G. Est. F. D’Aquino diritto certamente più rilevante rispetto alla (modesta) deroga applicativa alle disposizioni unionali dettate in materia sia di limiti all'importazione sia di abuso del diritto; e tale deroga, come precedentemente chiarito, è consentita dallo stesso ordinamento della UE, che lascia al diritto dei singoli Stati membri la regolamentazione degli effetti del giudicato» (Cass., Sez. V, 16 dicembre 2019, n. 33095). 10. Tale principio è conforme al principio secondo cui nel diritto dell’Unione riveste particolare importanza l’autorità della cosa giudicata al fine di garantire tanto la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici quanto una buona amministrazione della giustizia, nel caso in cui risultino esauriti i mezzi di ricorso disponibili o vvero siano elassi i termini previsti per i mezzi di impugnazione (CGUE, 20 aprile 2023, DIGI Communications, C-329/21, punto 58; CGUE, 14 maggio 2020, [OSCURATO:PERSONA] Főigazgatóság [OSCURATO:PERSONA], C-924/19PPU e C-925/19 PPU, punto 185) , laddove – invece - l’applicazione del giudicato secondo la disciplina di diritto interno potrebbe ostare all’applicazione del diritto dell’Unione solo ove si vertain tema di pratiche abusive (CGUE, 3settembre 09, Olimpiclub, C-2/08,punti 30, 32). Nel caso, pertanto, che l’atto impositivo sia stato annullato per l’importatore con provvedimento passato in cosa giudicata, gli effetti del giudicato devono estendersi anche allo spedizionierequale condebitore solidale. 11. Nel caso di specie, va osservato che questa Corte ha annullato gli atti impositivi nei confronti dell’importatore [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (Cass., Sez. V, 28 febbraio 2019, n. 5931), giudicato formatosi in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, decisa alla camera di consiglio del 12 ottobre 2018 e depositata in data 20 novembre 2018e, quindi, giudicato esterno deducibile in sede di N.16686/19 R.G. Est. F. D’Aquino legittimità; questione, del resto, correttamente dedotta dal ricorrente nel rispetto del principio di specificità e ribadita in memoria. 12. Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al primo motivo, dichiarandosi assorbiti gli ulteriori motivi, cassandosi la sentenza impugnata. Non essendovi ulteriori accertamenti in fatto ex art. 384 cod. proc. civ., la causa va decisa nel merito, accogliendosi l’originario ricorso. 13. Le spesedei due gradi di merito, diversamente da quanto opina parte ricorrente, sono soggette a integrale compensazione, stante l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità e stante la formazione del giudicato in epoca successiva alla sentenza di appello. Le spese del giudizio di legittimità sono regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo. P. Q. M. LaCorte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli ulteriori motivi; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie l’originario ricorso; dichiara compensate le spese dei due gradi di merito; condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore del rico
Sentenza Cassazione n. 21590/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris