CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 33000/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 6 dicembre 2022 della Corte di appello di Cagliari che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo a reati per i quali era intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato di Spicuzza. 2. La ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., 666, comma 5, cod. proc. pen. e 186 disp. att. cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, tra i quali: l'omogeneità dei reati (delitti contro il patrimonio); le medesime modalità esecutive delle condotte; la contiguità cronologica delle condotte poste in essere in un arco temporale diciotto anni (e non di ventotto anni, come erroneamente affermato dal giudice dell'esecuzione). In particolare il giudice avrebbe omesso di valutare il fatto che i reati erano stati perpetrati al fine di reperire il denaro necessario per il sostentamento proprio e della famiglia inoltre andava tenuto in considerazione l'avvenuto riconoscimento da parte dei giudici della cognizione della continuazione interna tra alcuni reati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, deve essere dichiarato inammissibile. Il giudice dell'esecuzione, infatti, ha evidenziato che l'istanza difettava della prova circa la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso, che ricorre quando i singoli reati costituiscono parte integrante di un unico programma deliberato fin dall'origine nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, al quale deve aggiungersi, volta per volta, l'elemento volitivo necessario per l'attuazione del programma delinquenziale. Secondo il giudice dell'esecuzione, dalla lettura delle sentenze di merito, si evinceva che i reati, non omogenei tra loro, erano stati commessi in tempi e luoghi diversi: non vi era, pertanto, la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nella causale, nelle condizioni di tempo e di luogo, nelle modalità delle condotte, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato e nella omogeneità delle violazioni (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838). Inoltre, si evidenzia che il mero fine di lucro è relativo al solo movente delle azioni delinquenziali e non può considerarsi elemento sintomatico del medesimo disegno criminoso. Il giudice dell'esecuzione, quindi, fornendo una decisione logica e coerente, ha evidenziato in modo ineccepibile che i reati, commessi in tempi diversi, non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione. La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica,, abbia fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi con un provvedimento che è censurato solo in modo generico dal ricorso. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri., ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della