Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione LDecisione del 1 settembre 2026

Cassazione n. 24908/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO;- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], REINA- intimati -Numero registro generale 9927/2025avverso la sentenza n. 1278/2025 della CORTE D'APPELLO dNi umero sezionale 2985/2026Numero di raccolta generale 24908/2026ROMA, depositata il 03/04/2025 R.G.N. 2744/2023;Data pubblicazione 01/09/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Le ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RaffaellaClaudia Gissi e [OSCURATO:PERSONA], dipendenti dell’Amministrazione civile delMinistero dell’Interno, avevano partecipato alla procedura selettiva indettacon decreto ministeriale 23 settembre 2010 per la progressione economicadalla fascia retributiva F1 alla fascia F2 dell’Area terza, conseguendo dettaprogressione con decorrenza dal 1° gennaio 2010.

La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] avevasuccessivamente conseguito anche la fascia F3 in esito alla selezione del2019.2.

La vicenda contenziosa trae origine dalla sentenza n. 1063/2013 delTribunale di Matera, confermata in appello e passata in giudicato a seguitodella declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazionedell’Amministrazione, che aveva dichiarato l’illegittimità della clausola delbando 2010 nella parte in cui consentiva la partecipazione alla procedura inassenza del requisito del biennio nella fascia F1 alla data del 31 dicembre2009.3.

In esecuzione di tale giudicato, il Ministero dell’Interno, con decreton. 1691 del 25 novembre 2020, aveva proceduto alla riformulazione dellagraduatoria del 2010, espungendo i dipendenti non in possesso del requisitorichiesto e ciò aveva determinato, per le odierne ricorrenti, la perdita dellafascia F2 (e, per la sola Palisi, anche della fascia F3) e la conseguenterichiesta di restituzione delle somme medio tempore percepite.4.

Con distinti ricorsi ex art. 414 cod. proc. civ., poi riuniti, le ricorrentihanno adito il Tribunale di Roma chiedendo, in via principale, il reinserimentonella graduatoria del 2010 e il riconoscimento del diritto alle progressioniNumero registro generale 9927/2025Numero sezionale 2985/2026economiche e, in via subordinata, l’accertamento della nonN umreirpo editriabcciolilttaàg endereallel e24 908/2026Data pubblicazione 01/09/2026somme percepite e il risarcimento dei danni, anche da perdita di chance.5.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 4650/2023, ha dichiaratoinammissibile la domanda principale, rigettato nel resto il ricorso ecompensato le spese.6.

La Corte d’appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha respinto ilgravame, rilevando, in sintesi:i. che il giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Matera spiegavaeffetti vincolanti nei confronti delle ricorrenti;ii. che le pronunce favorevoli rese in procedimenti promossi da altri soggettierano irrilevanti nei loro confronti;iii. che le somme percepite erano ripetibili ai sensi dell’art. 2033 cod. civ.;iv. che non era applicabile l’art. 2126 cod. civ.;v. che difettava la prova di un danno risarcibile, anche con riferimento allaperdita di chance.7.

Avverso tale decisione le ricorrenti in epigrafe propongono ricorso percassazione, affidato a quattro motivi, illustrati con memoria.8.

Resiste il Ministero dell’Interno con controricorso, mentre le altrelavoratrici restano intimate.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si denuncia, ex art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ.,violazione e falsa applicazione dell’art. 324 cod. proc. civ. e del concetto diefficacia c.d. riflessa del giudicato.

Si assume che la Corte territoriale avrebbedovuto attribuire rilievo alle decisioni favorevoli successivamente intervenute ingiudizi promossi da altri dipendenti; la sentenza passata in giudicato ha, infatti,un'efficacia riflessa e produce conseguenze giuridiche anche nei confronti deisoggetti rimasti estranei al processo in cui è stata resa, se titolari di dirittidipendenti dalla situazione definita in quella lite.2.

Il motivo è infondato.La sentenza n. 22277/2025 di questa Corte, intervenuta su fattispecieanaloga e rilevante per identità di contesto normativo, ha chiarito che laNumero registro generale 9927/2025Numero sezionale 2985/2026sentenza passata in giudicato che annulla la graduatoria di uNunmaer opdri roacceoldta ugernaer ale 24908/2026Data pubblicazione 01/09/2026selettiva ha natura costitutiva e produce una modificazione definitiva dellasituazione giuridica, non suscettibile di essere rimossa da decisioni successive,anche se contrastanti.Questa la massima ufficiale della sentenza su richiamata: “In tema dipubblico impiego contrattualizzato, la sentenza passata in giudicato cheannulla la graduatoria di una procedura finalizzata al conseguimento di unasuperiore fascia retributiva nei confronti di tutti i controinteressati, stante lasua natura costitutiva, non può essere resa inefficace da altra decisionesuccessivamente divenuta definitiva che affermi la validità della dettaprocedura, atteso che la modifica delle situazioni giuridiche venuta in esserenon può più essere rimossa da pronunce posteriori, anche se fondate suricostruzioni diverse e, in apparenza, incompatibili”.La medesima pronuncia ha inoltre escluso la configurabilità di un conflittotra giudicati quando le diverse decisioni non presentino identità soggettiva eoggettiva e quando quella successiva intervenga su una situazione giuridicaormai definitivamente mutata.Inoltre, il giudicato opera esclusivamente nei confronti delle parti chehanno proposto o resistito alla domanda, non potendo essere invocato dasoggetti rimasti estranei al relativo processo, secondo la regola generaledell’art. 2909 cod. civ.Nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato che le ricorrentiavevano partecipato al giudizio definito dalla sentenza del Tribunale diMatera, mentre non erano state parti dei giudizi favorevoli puntualmenterichiamati.

Ha, quindi, correttamente escluso la loro rilevanza.3.

Con il secondo motivo si deduce (art. 360 n. 3 c.p.c.) violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 2126 c.c.

Le ricorrenti sostengono che le sommepercepite sarebbero irripetibili in quanto correlate allo svolgimento di unaprestazione lavorativa di maggior valore professionale; non servirebberomansioni superiori o diverse, rilevando il solo fatto della attribuzione di unafascia retributiva.Numero registro generale 9927/20254.

Il motivo non è fondato.

Numero sezionale 2985/2026Numero di raccolta generale 24908/2026Secondo consolidato orientamento di questa Corte, richiamato dallaData pubblicazione 01/09/2026sentenza impugnata, l’art. 2126 cod. civ. presuppone lo svolgimento dirispetto a quelle originariamente dovute (Cass. n. 36358/2021).

Talepresupposto non ricorre quando la variazione attenga esclusivamente altrattamento economico, in assenza di mutamenti nelle mansioni svolte.Ha affermato al riguardo Cass. n. 12032 del 2021 (p. 10) che “le progressionieconomiche all'interno delle categorie giuridiche si acquisiscono non in modoautomatico ma previa valutazione dell'Amministrazione da effettuarsi sulla basedei criteri di selezione del personale appositamente individuati e nel rispetto dellerisorse disponibili […] ed in ogni caso le stesse non comportano l'esercizio dimansioni superiori con la conseguenza che, nelle ipotesi di illegittimoconferimento, non può essere invocato l'art. 2126 cod. civ.”.Nel caso di specie, la Corte d’appello ha accertato – con valutazione di fattonon censurabile in sede di legittimità – che le ricorrenti non avevano dedotto néprovato di avere svolto mansioni diverse, ma avevano continuato a svolgere lemedesime attività, essendo mutata unicamente la fascia retributiva.Tanto esclude di per sé l’applicabilità dell’art. 2126 c.c.Tale conclusione si pone, peraltro, in coerenza con i principi più di recenteaffermati da Cass. n. 22277/2025, cit., che ha ricondotto la vicenda,sovrapponibile a quella che ci occupa, alla caducazione del titolo costitutivo dellaprogressione economica, effetto che esclude la possibilità di fondare una pretesaautonoma sul diverso piano dell’attività di fatto.5.

Con il terzo mezzo si lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art.2033 c.c.

Le ricorrenti assumono la non ripetibilità delle somme percepite inragione del legittimo affidamento maturato.

Il motivo fa leva anche sul colpevoleritardo nel conferimento della fascia F1, che doveva essere attribuita condecorrenza dal 31 dicembre 2007 (anziché dal 12 febbraio 2008), il che avrebbeconsentito di acquisire il requisito dei due anni di anzianità utili ai finidell’ammissione alla selezione.Numero registro generale 9927/20256.

Il motivo, non esente da profili di inammissibilità laddove Niunmveroo lsgezeio nale 2985/2026Numero di raccolta generale 24908/2026accertamenti di fatto preclusi in sede di legittimità ‒ come quello del colpevoleData pubblicazione 01/09/2026ritardo dell’amministrazione nell’attribuzione della fascia F1 ‒, è per il restoinfondato.La Corte territoriale ha correttamente applicato l’orientamentoconsolidato di legittimità (Cass. n. 24807 del 2023; cfr. altresì Corte cost. n.8 del 27/1/2023) secondo cui, in tema di indebito retributivo nel pubblicoimpiego contrattualizzato, il legittimo affidamento del percettore non escludela ripetibilità delle somme, ma incide esclusivamente sul modo di eserciziodella pretesa restitutoria, imponendo che essa avvenga nel rispetto deiprincipi di correttezza e buona fede.

Soluzione, peraltro, coerente con quantoaffermato ancora una volta da Cass. n. 22277/2025, cit., che ha riconosciutoalla P.A. il potere-dovere di estendere gli effetti del giudicato di annullamentodella graduatoria a tutti gli interessati, nel rispetto del principio di uniformitàdi trattamento e dei criteri di buona fede.Nel caso concreto, la Corte d’appello ha accertato che il Ministero hadisposto il recupero delle somme mediante trattenute rateali nei limiti delquinto dello stipendio e che le ricorrenti non hanno allegato specifichecondizioni idonee a rendere inesigibile il credito.La censura mira, in sostanza, a ottenere una declaratoria di irripetibilitàincompatibile con il quadro normativo e giurisprudenziale richiamato.7.

Col quarto (ed ultimo) motivo si denuncia, ex art. 360 n. 3 c.p.c., laviolazione e/o falsa applicazione della norma di cui all’art. 2043 c.c.

Lericorrenti lamentano il mancato riconoscimento del danno derivante dallarestituzione delle somme, a distanza di oltre dieci anni, e dalla perdita dichance di conseguire ulteriori progressioni economiche.

Quanto alla prova diqueste ultime, assumono che non si poteva far gravare sulle ricorrenti l’oneredi elencarle, non potendo esse prevedere, all’epoca dell’instaurazione delgiudizio, la futura pianificazione delle procedure di progressione stipendialee stante, peraltro, il noto regime delle preclusioni del rito del lavoro.8.

Il motivo è infondato.Numero registro generale 9927/2025Numero sezionale 2985/2026Giova evidenziare, anzitutto, che l’obbligo restitutorio, diN upmerro dsi réac,c onltaognen epralue ò24 908/2026Data pubblicazione 01/09/2026essere fonte di danno risarcibile: infatti, la necessità di restituire sommeindebitamente percepite, conseguente all’annullamento della graduatoria,non integra un danno ingiusto, atteso che la percezione anticipata (einfruttifera) delle somme costituisce, semmai, un vantaggio seppuretemporaneo.Altro, distinto, profilo che innerva la richiamata doglianza è quello dellaviolazione del legittimo affidamento sul quale occorre, però, richiamare Cortecost. n. 8/2023, secondo cui “[…] allontana definitivamente il dubbio fattoproprio dai giudici rimettenti che l’apparato rimediale nazionale sia inidoneo aimpedire il carattere sproporzionato dell’interferenza nell’affidamento legittimo,la constatazione che, nell’ordinamento italiano, una volta individuati i tratti ditale affidamento, è dato riconoscere, nell’ipotesi di una sua lesione, una possibiletutela risarcitoria proprio dentro le coordinate della responsabilitàprecontrattuale, sempre che ricorrano gli ulteriori presupposti applicativi delmedesimo illecito.

Questa ulteriore prospettiva rimediale supera, dunque,un'altra delle ragioni che vengono addotte per contestare la sproporzionedell'interferenza dalla giurisprudenza della Corte EDU, la quale ‒ nelle già citatesentenze Casarin, paragrafo 71, e Cakarević, paragrafo 86; come pure nellasentenza 20 maggio 2010, Lelas contro [OSCURATO:PERSONA], paragrafo 77 ‒ lamenta, perl'appunto, la mancata previsione di una responsabilità in capo allo Stato oall'ente pubblico, cui si deve la commissione dell'errore nell'erogazione dellaprestazione” (così al punto

12.2.2. della motivazione della sentenza).Senonché, trattasi di un profilo (i.e., quello della responsabilitàprecontrattuale) che deve potersi configurare e ritenere sussistente nelle singolesituazioni concrete e presuppone l’allegazione, a cura di chi agisce, di un dannodiverso da quello costituito dalla diminuzione patrimoniale oggetto di ripetizione,allegazione che le ricorrenti avrebbero dovuto (invero) dimostrare di avereintrodotto tempestivamente nel giudizio e, in caso di omessa pronuncia,ritualmente denunciare in questa sede.Numero registro generale 9927/2025Infatti, in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prosNpumeetrtoasetzeio nale 2985/2026Numero di raccolta generale 24908/2026questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve,Data pubblicazione 01/09/2026a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta lorodeduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio diautosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedenteciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni giàcomprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusaalle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi dicontestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio(Cass. 09/08/2018, n. 20694; Cass. 24/01/2019, n. 2038).Segue (dunque) la reiezione della censura, nelle sue varie articolazioni.9.

Il ricorso è rigettato.Le spese di legittimità ‒ liquidate in dispositivo ‒ seguono lasoccombenza.

P.Q.MLa Corte: rigetta il ricorso; condanna le ricorrenti al pagamento dellespese di legittimità che liquida in €. 5.000,00 per compensi, oltre al rimborsodelle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedelle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, il 17 giugno 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO;- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], REINA- intimati -Numero registro generale 9927/2025avverso la sentenza n. 1278/2025 della CORTE D'APPELLO dNi umero sezionale 2985/2026Numero di raccolta generale 24908/2026ROMA, depositata il 03/04/2025 R.G.N. 2744/2023;Data pubblicazione 01/09/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Le ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RaffaellaClaudia Gissi e [OSCURATO:PERSONA], dipendenti dell’Amministrazione civile delMinistero dell’Interno, avevano partecipato alla procedura selettiva indettacon decreto ministeriale 23 settembre 2010 per la progressione economicadalla fascia retributiva F1 alla fascia F2 dell’Area terza, conseguendo dettaprogressione con decorrenza dal 1° gennaio 2010. La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] avevasuccessivamente conseguito anche la fascia F3 in esito alla selezione del2019.2. La vicenda contenziosa trae origine dalla sentenza n. 1063/2013 delTribunale di Matera, confermata in appello e passata in giudicato a seguitodella declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazionedell’Amministrazione, che aveva dichiarato l’illegittimità della clausola delbando 2010 nella parte in cui consentiva la partecipazione alla procedura inassenza del requisito del biennio nella fascia F1 alla data del 31 dicembre2009.3. In esecuzione di tale giudicato, il Ministero dell’Interno, con decreton. 1691 del 25 novembre 2020, aveva proceduto alla riformulazione dellagraduatoria del 2010, espungendo i dipendenti non in possesso del requisitorichiesto e ciò aveva determinato, per le odierne ricorrenti, la perdita dellafascia F2 (e, per la sola Palisi, anche della fascia F3) e la conseguenterichiesta di restituzione delle somme medio tempore percepite.4. Con distinti ricorsi ex art. 414 cod. proc. civ., poi riuniti, le ricorrentihanno adito il Tribunale di Roma chiedendo, in via principale, il reinserimentonella graduatoria del 2010 e il riconoscimento del diritto alle progressioniNumero registro generale 9927/2025Numero sezionale 2985/2026economiche e, in via subordinata, l’accertamento della nonN umreirpo editriabcciolilttaàg endereallel e24 908/2026Data pubblicazione 01/09/2026somme percepite e il risarcimento dei danni, anche da perdita di chance.5. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 4650/2023, ha dichiaratoinammissibile la domanda principale, rigettato nel resto il ricorso ecompensato le spese.6. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha respinto ilgravame, rilevando, in sintesi:i. che il giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Matera spiegavaeffetti vincolanti nei confronti delle ricorrenti;ii. che le pronunce favorevoli rese in procedimenti promossi da altri soggettierano irrilevanti nei loro confronti;iii. che le somme percepite erano ripetibili ai sensi dell’art. 2033 cod. civ.;iv. che non era applicabile l’art. 2126 cod. civ.;v. che difettava la prova di un danno risarcibile, anche con riferimento allaperdita di chance.7. Avverso tale decisione le ricorrenti in epigrafe propongono ricorso percassazione, affidato a quattro motivi, illustrati con memoria.8. Resiste il Ministero dell’Interno con controricorso, mentre le altrelavoratrici restano intimate.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si denuncia, ex art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ.,violazione e falsa applicazione dell’art. 324 cod. proc. civ. e del concetto diefficacia c.d. riflessa del giudicato. Si assume che la Corte territoriale avrebbedovuto attribuire rilievo alle decisioni favorevoli successivamente intervenute ingiudizi promossi da altri dipendenti; la sentenza passata in giudicato ha, infatti,un'efficacia riflessa e produce conseguenze giuridiche anche nei confronti deisoggetti rimasti estranei al processo in cui è stata resa, se titolari di dirittidipendenti dalla situazione definita in quella lite.2. Il motivo è infondato.La sentenza n. 22277/2025 di questa Corte, intervenuta su fattispecieanaloga e rilevante per identità di contesto normativo, ha chiarito che laNumero registro generale 9927/2025Numero sezionale 2985/2026sentenza passata in giudicato che annulla la graduatoria di uNunmaer opdri roacceoldta ugernaer ale 24908/2026Data pubblicazione 01/09/2026selettiva ha natura costitutiva e produce una modificazione definitiva dellasituazione giuridica, non suscettibile di essere rimossa da decisioni successive,anche se contrastanti.Questa la massima ufficiale della sentenza su richiamata: “In tema dipubblico impiego contrattualizzato, la sentenza passata in giudicato cheannulla la graduatoria di una procedura finalizzata al conseguimento di unasuperiore fascia retributiva nei confronti di tutti i controinteressati, stante lasua natura costitutiva, non può essere resa inefficace da altra decisionesuccessivamente divenuta definitiva che affermi la validità della dettaprocedura, atteso che la modifica delle situazioni giuridiche venuta in esserenon può più essere rimossa da pronunce posteriori, anche se fondate suricostruzioni diverse e, in apparenza, incompatibili”.La medesima pronuncia ha inoltre escluso la configurabilità di un conflittotra giudicati quando le diverse decisioni non presentino identità soggettiva eoggettiva e quando quella successiva intervenga su una situazione giuridicaormai definitivamente mutata.Inoltre, il giudicato opera esclusivamente nei confronti delle parti chehanno proposto o resistito alla domanda, non potendo essere invocato dasoggetti rimasti estranei al relativo processo, secondo la regola generaledell’art. 2909 cod. civ.Nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato che le ricorrentiavevano partecipato al giudizio definito dalla sentenza del Tribunale diMatera, mentre non erano state parti dei giudizi favorevoli puntualmenterichiamati. Ha, quindi, correttamente escluso la loro rilevanza.3. Con il secondo motivo si deduce (art. 360 n. 3 c.p.c.) violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 2126 c.c. Le ricorrenti sostengono che le sommepercepite sarebbero irripetibili in quanto correlate allo svolgimento di unaprestazione lavorativa di maggior valore professionale; non servirebberomansioni superiori o diverse, rilevando il solo fatto della attribuzione di unafascia retributiva.Numero registro generale 9927/20254. Il motivo non è fondato. Numero sezionale 2985/2026Numero di raccolta generale 24908/2026Secondo consolidato orientamento di questa Corte, richiamato dallaData pubblicazione 01/09/2026sentenza impugnata, l’art. 2126 cod. civ. presuppone lo svolgimento dirispetto a quelle originariamente dovute (Cass. n. 36358/2021). Talepresupposto non ricorre quando la variazione attenga esclusivamente altrattamento economico, in assenza di mutamenti nelle mansioni svolte.Ha affermato al riguardo Cass. n. 12032 del 2021 (p. 10) che “le progressionieconomiche all'interno delle categorie giuridiche si acquisiscono non in modoautomatico ma previa valutazione dell'Amministrazione da effettuarsi sulla basedei criteri di selezione del personale appositamente individuati e nel rispetto dellerisorse disponibili […] ed in ogni caso le stesse non comportano l'esercizio dimansioni superiori con la conseguenza che, nelle ipotesi di illegittimoconferimento, non può essere invocato l'art. 2126 cod. civ.”.Nel caso di specie, la Corte d’appello ha accertato – con valutazione di fattonon censurabile in sede di legittimità – che le ricorrenti non avevano dedotto néprovato di avere svolto mansioni diverse, ma avevano continuato a svolgere lemedesime attività, essendo mutata unicamente la fascia retributiva.Tanto esclude di per sé l’applicabilità dell’art. 2126 c.c.Tale conclusione si pone, peraltro, in coerenza con i principi più di recenteaffermati da Cass. n. 22277/2025, cit., che ha ricondotto la vicenda,sovrapponibile a quella che ci occupa, alla caducazione del titolo costitutivo dellaprogressione economica, effetto che esclude la possibilità di fondare una pretesaautonoma sul diverso piano dell’attività di fatto.5. Con il terzo mezzo si lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art.2033 c.c. Le ricorrenti assumono la non ripetibilità delle somme percepite inragione del legittimo affidamento maturato. Il motivo fa leva anche sul colpevoleritardo nel conferimento della fascia F1, che doveva essere attribuita condecorrenza dal 31 dicembre 2007 (anziché dal 12 febbraio 2008), il che avrebbeconsentito di acquisire il requisito dei due anni di anzianità utili ai finidell’ammissione alla selezione.Numero registro generale 9927/20256. Il motivo, non esente da profili di inammissibilità laddove Niunmveroo lsgezeio nale 2985/2026Numero di raccolta generale 24908/2026accertamenti di fatto preclusi in sede di legittimità ‒ come quello del colpevoleData pubblicazione 01/09/2026ritardo dell’amministrazione nell’attribuzione della fascia F1 ‒, è per il restoinfondato.La Corte territoriale ha correttamente applicato l’orientamentoconsolidato di legittimità (Cass. n. 24807 del 2023; cfr. altresì Corte cost. n.8 del 27/1/2023) secondo cui, in tema di indebito retributivo nel pubblicoimpiego contrattualizzato, il legittimo affidamento del percettore non escludela ripetibilità delle somme, ma incide esclusivamente sul modo di eserciziodella pretesa restitutoria, imponendo che essa avvenga nel rispetto deiprincipi di correttezza e buona fede. Soluzione, peraltro, coerente con quantoaffermato ancora una volta da Cass. n. 22277/2025, cit., che ha riconosciutoalla P.A. il potere-dovere di estendere gli effetti del giudicato di annullamentodella graduatoria a tutti gli interessati, nel rispetto del principio di uniformitàdi trattamento e dei criteri di buona fede.Nel caso concreto, la Corte d’appello ha accertato che il Ministero hadisposto il recupero delle somme mediante trattenute rateali nei limiti delquinto dello stipendio e che le ricorrenti non hanno allegato specifichecondizioni idonee a rendere inesigibile il credito.La censura mira, in sostanza, a ottenere una declaratoria di irripetibilitàincompatibile con il quadro normativo e giurisprudenziale richiamato.7. Col quarto (ed ultimo) motivo si denuncia, ex art. 360 n. 3 c.p.c., laviolazione e/o falsa applicazione della norma di cui all’art. 2043 c.c. Lericorrenti lamentano il mancato riconoscimento del danno derivante dallarestituzione delle somme, a distanza di oltre dieci anni, e dalla perdita dichance di conseguire ulteriori progressioni economiche. Quanto alla prova diqueste ultime, assumono che non si poteva far gravare sulle ricorrenti l’oneredi elencarle, non potendo esse prevedere, all’epoca dell’instaurazione delgiudizio, la futura pianificazione delle procedure di progressione stipendialee stante, peraltro, il noto regime delle preclusioni del rito del lavoro.8. Il motivo è infondato.Numero registro generale 9927/2025Numero sezionale 2985/2026Giova evidenziare, anzitutto, che l’obbligo restitutorio, diN upmerro dsi réac,c onltaognen epralue ò24 908/2026Data pubblicazione 01/09/2026essere fonte di danno risarcibile: infatti, la necessità di restituire sommeindebitamente percepite, conseguente all’annullamento della graduatoria,non integra un danno ingiusto, atteso che la percezione anticipata (einfruttifera) delle somme costituisce, semmai, un vantaggio seppuretemporaneo.Altro, distinto, profilo che innerva la richiamata doglianza è quello dellaviolazione del legittimo affidamento sul quale occorre, però, richiamare Cortecost. n. 8/2023, secondo cui “[…] allontana definitivamente il dubbio fattoproprio dai giudici rimettenti che l’apparato rimediale nazionale sia inidoneo aimpedire il carattere sproporzionato dell’interferenza nell’affidamento legittimo,la constatazione che, nell’ordinamento italiano, una volta individuati i tratti ditale affidamento, è dato riconoscere, nell’ipotesi di una sua lesione, una possibiletutela risarcitoria proprio dentro le coordinate della responsabilitàprecontrattuale, sempre che ricorrano gli ulteriori presupposti applicativi delmedesimo illecito. Questa ulteriore prospettiva rimediale supera, dunque,un'altra delle ragioni che vengono addotte per contestare la sproporzionedell'interferenza dalla giurisprudenza della Corte EDU, la quale ‒ nelle già citatesentenze Casarin, paragrafo 71, e Cakarević, paragrafo 86; come pure nellasentenza 20 maggio 2010, Lelas contro [OSCURATO:PERSONA], paragrafo 77 ‒ lamenta, perl'appunto, la mancata previsione di una responsabilità in capo allo Stato oall'ente pubblico, cui si deve la commissione dell'errore nell'erogazione dellaprestazione” (così al punto 12.2.2. della motivazione della sentenza).Senonché, trattasi di un profilo (i.e., quello della responsabilitàprecontrattuale) che deve potersi configurare e ritenere sussistente nelle singolesituazioni concrete e presuppone l’allegazione, a cura di chi agisce, di un dannodiverso da quello costituito dalla diminuzione patrimoniale oggetto di ripetizione,allegazione che le ricorrenti avrebbero dovuto (invero) dimostrare di avereintrodotto tempestivamente nel giudizio e, in caso di omessa pronuncia,ritualmente denunciare in questa sede.Numero registro generale 9927/2025Infatti, in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prosNpumeetrtoasetzeio nale 2985/2026Numero di raccolta generale 24908/2026questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve,Data pubblicazione 01/09/2026a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta lorodeduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio diautosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedenteciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni giàcomprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusaalle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi dicontestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio(Cass. 09/08/2018, n. 20694; Cass. 24/01/2019, n. 2038).Segue (dunque) la reiezione della censura, nelle sue varie articolazioni.9. Il ricorso è rigettato.Le spese di legittimità ‒ liquidate in dispositivo ‒ seguono lasoccombenza. P.Q.MLa Corte: rigetta il ricorso; condanna le ricorrenti al pagamento dellespese di legittimità che liquida in €. 5.000,00 per compensi, oltre al rimborsodelle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedelle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, il 17 giugno 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 24908/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris