CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 31753/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della CORTE APPELLO di NAPOLIVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 6 marzo 2026, la Corte di appello di Napoli, in riformadella sentenza del 1° dicembre 2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], previariqualificazione dell’originaria contestazione di bancarotta fraudolentadocumentale (capo 1) in bancarotta documentale semplice, dichiaraval’estinzione del reato per prescrizione, confermando la condanna per il delittodi bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo 2) nei confronti di BorrielloVittorio.In particolare, è stato contestato all’imputato – nella sua qualità diamministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., dichiarata fallita il 20 novembre2013 (sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 72/2013) - di avere prelevato,nel corso degli anni 2009/2011, dal conto corrente intestato alla società fallita lasomma complessiva di euro 109.350,00, nonché di non aver fatto rinvenire treautomezzi intestati alla società fallita.2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazioneBorriello Vittorio a mezzo del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendodue distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 606, lett. b) ed e),cod. proc. pen. in ordine alla sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo delreato di bancarotta fraudolenta distrattiva.In particolare, il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato dipericolo concreto, di modo che è necessaria la dimostrazione che l’atto dispositivoabbia determinato un effettivo vulnus alla funzione di garanzia del patrimoniosociale nei confronti della massa dei creditori.Nel caso di specie, il passivo fallimentare è costituito solo da debiti tributarinei confronti di Equitalia, la cui genesi è ontologicamente diversa e del tuttoindipendente dai prelievi contestati, tenuto conto che le obbligazioni verso fornitorie dipendenti sono state adempiute, per come emerso dalle dichiarazionitestimoniali (pp. 10-12 del ricorso).Invero, i giudici di merito non hanno accertato se, nel triennio 2009/2011,la società versasse in una situazione di crisi ovvero fosse in bonis, senza averinoltre comparato l’entità dei prelievi al volume di affari della società.Sotto altro aspetto, la Corte di appello avrebbe desunto sulla mancatadocumentazione da parte dell’imputato della legittima destinazione delle somme,con conseguente inversione dell’onere probatorio (analoga contestazione èformulata con riferimento al mancato rinvenimento degli automezzi intestati allasocietà fallita, avendo dichiarato comunque in sede di esame che gli automezzierano stati oggetto di furto).Quanto agli automezzi non rinvenuti, gli stessi erano obsoleti e di ridottovalore commerciale, senza che i giudici di merito abbiano effettuato accertamentosul valore economico dei mezzi in questione ovvero sulla loro eventuale cessione,tenuto conto della assenza di cessioni registrate sui pubblici registri, confermandola tesi difensiva del furto.Inoltre, la difesa ha contestato la qualità di amministratore di fatto in capoal ricorrente (pp. 17-18).2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 606, lett. b) ed e),cod. proc. pen. in ordine alla determinazione delle pene accessorie.Invero, la Corte di appello nel determinare le pene accessorie, fissate inmisura pari alla pena principale (anni due), non ha proceduto ad una loroautonoma valutazione ai sensi dell’art. 133 cod. pen., avendo ignorato anche iplurimi elementi favorevoli indicati (v. pp. 27 e 28 del ricorso).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è nel suo complesso infondato.2. Le censure difensive non si confrontano con le principali argomentazionidella sentenza impugnata, sollecitando una rivalutazione di merito preclusa in sededi legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti afondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata algiudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la meraprospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione dellerisultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).Inoltre, è noto che "il ricorso per cassazione con cui si lamenta il viziodi motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, penal'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamentepresi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovveronon correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando nonabbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'attoprocessuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il datoprobatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con laricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elementofattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenzadell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cuil'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'interacoerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilitàall'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato" (Sez. 6,n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085). È necessario, dunque, che l'assuntautilizzazione di un'informazione inesistente o l'omessa valutazione della provaesistente siano decisive al fine di sovvertire l'apparato motivazionalesottoposto a critica (Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117).In ordine alle censure mosse dal ricorrente alla struttura motivazionaledella pronuncia impugnata, va ricordato che la sentenza di appello si salda conquella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quandole due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementidi prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e, a maggior ragione, quandoi motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati aprospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella sentenza diprimo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n.37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013,Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv.252615; da ultimo v. Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], non mass.).Pertanto, specie in presenza di una "doppia conforme", come nel caso di specie, ilgiudice di appello, nella motivazione della sentenza, non è tenuto a compiereun'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esamedettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che,anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato,le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fattidecisivi. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamentedisattese le argomentazioni difensive che, anche se non espressamente confutate,siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del18/09/2019, Cammi, Rv. 277593; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amanìera,Rv. 260841).3. Ciò premesso, deve precisarsi che la prova della distrazione odell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dallamancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione deisuddetti beni (Sez. 5, n. 7048 del 27/11/2008, Bianchini, Rv. 243295).L'imprenditore è posto dal nostro ordinamento in una posizione di garanzia neiconfronti dei creditori, i quali ripongono la garanzia dell'adempimento delleobbligazioni dell'impresa sul patrimonio di quest'ultima e l'art. 87, comma terzo,legge fall., (anche nella sua formulazione precedente alla sua riforma) assegna alfallito un obbligo di verità circa la destinazione dei beni di impresa al momentodell'interpello formulato dal curatore al riguardo, con espresso richiamo allasanzione penale.Osservazioni che giustificano l'apparente inversione dell'onere della provaascritta al fallito nel caso di mancato rinvenimento di cespiti da parte dellaprocedura e di assenza di giustificazioni a proposito (o di giustificazione resa intermini di spese, perdite ed oneri attinenti o compatibili con le fisiologiche regoledi gestione). Trattasi, invero, di sollecitazione al diretto interessato delladimostrazione della concreta destinazione dei beni o del loro ricavato, risposta che(presumibilmente) soltanto egli, che è (oltre che il responsabile) l'artefice dellagestione, può rendere (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Aucello, Rv.267710; Sez. 5, n. 2732 del 16/12/2021, dep. 2022, Ciraolo, Rv. 282652).La difesa insiste nel dedurre il pagamento dei fornitori e dei dipendentiTale prospettazione è stata congruamente disattesa dalla Corte territoriale,la quale non ha confuso l'interesse economico immediato dell'imprenditore conl'interesse giuridicamente rilevante dell'impresa e dei creditori. Pagamenti in nero,dazioni occulte ai fornitori, quand’anche il ricorrente avesse dimostrato la veridicitàdell’assunto, non divengono costi leciti o neutri solo perché inseriti in una prassidi settore o ritenuti utili alla prosecuzione dell'attività.Essi, anzitutto, espongono la società a ulteriori debiti e responsabilità, inragione delle plurime violazioni – quanto meno fiscali – commesse, tenuto contodel rilevante debito, pari a circa 148.000 euro, nei confronti del fisco, per comeaccertato.In ogni caso, drenano risorse, sottraendole ai controlli interni ed esterni:risorse il cui destino resta non più verificabile possono essere logicamentequalificate come utilità distratte, ove non sia dimostrata una loro destinazioneeffettiva, lecita e coerente con l’interesse sociale.Tanto è coerente col pacifico principio secondo cui, in temadi bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei benidella società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, daparte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (Sez. 5, n. 8260 del22/09/2015, dep. 2016, A., Rv. 267710-01, in un caso di mancato rinvenimentodi beni aziendali o del loro ricavato, in cui si è precisato che non è sufficiente, perritenere non integrato il delitto, la generica asserzione per cui gli stessi sarebberostati assorbiti dai costi gestionali, ove non documentati né precisati nel lorodettagliato ammontare; confronta, negli stessi termini: Sez. 5, n. 11095 del13/02/2014, G., Rv. 262740-01; Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Z., Rv.255385-01; si vedano, altresì, in relazione alla distrazione di somme, Sez. 5, n.14051 del 15/1/2008, non massimata, e in relazione alla distrazione di beni, Sez.5, n. 669 del 04/10/2021, dep. 2022, R., Rv. 282643-01 e Sez. 5, n. 17228 del17/01/2020, C., Rv. 279204-01).Dunque, una volta accertato che beni o somme appartenenti all’impresafallita siano entrati nella disponibilità dell’amministratore e non siano statirinvenuti, né ne sia stata dimostrata una legittima destinazione aziendale, la lorodistrazione può essere logicamente desunta dal mancato assolvimento dell’obbligodi rendicontazione gravante su chi aveva la gestione del patrimonio sociale.In tale prospettiva, le dichiarazioni testimoniali evocate dalla difesa sonostate logicamente considerate insufficienti, perché riferite a una ricostruzione soloparziale e approssimativa dei flussi, non idonea a correlare puntualmente ciascunaretrocessione alle singole uscite e, soprattutto, non capace di trasformare in costiaziendali fisiologici esborsi illeciti, eterogenei, non contabilizzati e privi di regolaregiustificazione documentale.È, pertanto, inammissibile la richiesta di valorizzare diversamente tali datiistruttori, trattandosi di profili di merito già valutati dai giudici territoriali edinsuscettibili di ulteriore valutazione in questa sede.3.1. A fronte di tale ricostruzione deve ritenersi del tutto inconferentel’assunto della difesa secondo cui la sottrazione del denaro e degli automezziintestati alla società fallita non sarebbe stata idonea a danneggiare le aspettativedei creditori, per non essere stato significativamente intaccato il patrimoniosociale.Ebbene è il caso di ricordare al riguardo che il delittodi bancarotta fraudolenta patrimoniale è reato di mera condotta e di pericoloconcreto per la cui integrazione è sufficiente che l’atto posto in essere sia inconcreto idoneo ad esporre a pericolo la garanzia patrimoniale funzionale alsoddisfacimento delle ragioni creditorie, e non è necessario che da esso derivi ilpericolo di frustrazione delle ragioni creditorie, non trattandosi, appunto, di reatodi evento di pericolo.Ai fini dell’integrazione del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale,quale reato di condotta e di pericolo concreto, è sufficiente che nel momento incui la condotta è posta in essere essa appaia in concreto pericolosa per gli interessicreditori in quanto idonea ad incidere, diminuendola, sulla garanzia patrimonialealla cui tutela mira la norma incriminatrice. Non è, invece, necessario che lagaranzia patrimoniale che residua a seguito della condotta criminosa non sia piùsufficiente a soddisfare i creditori, non rilevando, trattandosi di reato di condottae non di evento, che siano effettivamente frustrate le ragioni creditorie (cfr. inmotivazione Sez. 5 n. 38797 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], non massimata; nonché, in termininon molto dissimili, Sez. 5, Sentenza n. 28941 del 14/02/2024).Pertanto, a rigore, anche la sottrazione di un singolo bene del patrimonioin quanto condotta che è andata in modo sensibile ad incidere sulla garanziapatrimoniale, intaccandola, integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimonialein quanto potenzialmente pericolosa per le ragioni creditorie.Diversamente ragionando si giungerebbe alla conclusione - non in linea conla ratio della disposizione incriminatrice di cui all’art. 216, comma 1, n. 1, leggefall., che espressamente incrimina le condotte, in sé, di distrazione, occultamento,dissimulazione o dissipazione in tutto o in parte dei beni e pone lo scopo di recarepregiudizio ai creditori soltanto con riferimento alla condotta di esposizione oriconoscimento di passività inesistenti, pure contemplata nel medesimo n. 1 delprimo comma dell’art. 216 - che solo quell’atto che rende il patrimonio non piùsufficiente a soddisfare le ragioni creditorie sarebbe integrativo della fattispeciedella bancarotta fraudolenta patrimoniale, laddove la tutela anticipatoria che illegislatore ha inteso apprestare con la norma di cui all’art. 216, comma 1, n. 1,legge fall. impone di fermarsi alla valutazione della concreta pericolosità dellasingola condotta. Ciò nell’ottica del perseguimento di una tutela rafforzata delleragioni creditorie che per essere tale non deve implicare – secondo l’indicata ratio- la loro frustrazione.La funzione altamente preventiva cui è improntato il rigore complessivodella legge penale fallimentare, perseguita, in particolare, anche attraverso ladisposizione incriminatrice della bancarotta fraudolenta patrimoniale, esclude chesi debba attendere la verificazione del pericolo di frustrazione delle ragionicreditorie – o addirittura pretendere la verificazione effettiva di tale frustrazioneuna volta intervenuto il fallimento.Ciò che rileva è piuttosto che l’atto, rispetto al futuro fallimento, si pongacome una minaccia concreta per le ragioni creditorie che trovano la loro principalefonte di tutela nell’intangibilità del patrimonio del debitore, che il legislatore hainteso a maggior ragione preservare rispetto ad un futuro fallimento, escludendoche si dovesse esigere l’evento di pericolo, la cui realizzazione equivale già intermini di prognosi rispetto al fallimento alla vanificazione totale o parziale delleragioni creditorie.In altri termini la condotta che realizza il contenuto offensivo tipico dellafattispecie in argomento consiste nella messa in pericolo effettiva dell'interesseprotetto, rappresentato dall’intangibilità della garanzia patrimoniale, comeaffermato dalla giurisprudenza di questa Corte, da intendersi concretamenteminacciata ove l'atto depauperativo sia idoneo a creare un vulnus alla suaintegrità, in caso di apertura di procedura concorsuale, indipendentemente dalfatto che a posteriori il suddetto vulnus non si sia poi verificato per le ragioni piùdisparate (fuori dal caso della reintegrazione del patrimonio da parte dell’agenteprima dell’instaurazione della concorsualità).È solo il caso, infine, di precisare che la recente pronuncia Sez. 5, n. 11184del 11/02/2026, Rv. 289599 – 01, nel ribadire che in temadi bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare l'atto di depauperamentopuò essere realizzato in qualsiasi tempo e non necessariamente in prossimità delladichiarazione di fallimento, ha puntualizzato – rispetto alla particolare fattispecieconcreta giunta al suo esame – che poiché il reato è di pericolo concreto, il notevolelasso temporale trascorso tra la condotta e lo stato di insolvenza impone unaverifica particolarmente rigorosa in ordine all'attitudine dell'atto dispositivo a porrerealmente in pericolo il patrimonio societario. Segnatamente, ha spiegato talepronuncia, in motivazione, che «[s]ebbene non occorra la dimostrazionedell'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il fallimento ed i primipossano assumere rilievo a prescindere dall'epoca della loro commissione e perfinose commessi quando l'impresa non versava ancora in condizioni di insolvenza(Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, P., Rv. 266804 - 01), è intuitivo che, quantomaggiore sia il lasso temporale trascorso tra la condotta e lo stato di insolvenza,ancor più rigorosa debba essere la verifica dell'attitudine della condotta adeterminare l'esposizione a pericolo del patrimonio societario (oltre che,naturalmente, quella relativa alla sussistenza del dolo richiesto)».Tuttavia, nella fattispecie in esame non si versa nel caso in cui sia intercorsoun consistente lasso di tempo tra le condotte distrattive e la dichiarazione difallimento, risalendo le prime agli anni 2009, 2010 e 2011 a fronte di fallimentodichiarato nel novembre 2013.Del resto, al riguardo i giudici di merito hanno correttamente osservato chele condotte distrattive hanno contribuito a determinare un debito nei confronti diEquitalia pari ad euro 148.683,73.Pertanto, la Corte ha dato atto che le indicazioni che l'imputato ha fornito(in merito all'utilizzo che sarebbe stato fatto del denaro prelevato ed al furto degliautomezzi) risultano mere allegazioni significative della sostanziale inattendibilitàdi quanto asserito in quanto sfornite di idoneo supporto probatorio (non sono stateneppure prodotte le denunce di furto).Sotto altro versante, il ricorrente non ha allegato in forma integrale ilverbale contenente le dichiarazioni testimoniali di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ePanico [OSCURATO:PERSONA], sicché la prospettazione è generica.Peraltro, con riferimento alle censure sollevate in ordine ai tre automezziintestati alla società fallita e non rinvenuti, si deve ribadire che integra il delittodi bancarotta fraudolenta per distrazione anche la dismissione di beni strumentaliobsoleti distaccati dal patrimonio sociale in assenza di utile o corrispettivo,trattandosi di beni la cui consistenza economica, sebbene minima, esigua oridottissima, è idonea comunque a costituire garanzia per i creditori (Sez. 5, n.31680 del 03/06/2021, Rv. 281768 – 01).3.2. Né potrebbero residuare dubbi sulla sussistenza dell’elementosoggettivo.L'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazioneè, invero, costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria laconsapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recarepregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare alpatrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazionicontratte (Sez. U, Sentenza n. 22474 del 31/03/2016, Rv. 266805 – 01),consapevolezza e volontà certamente sussistenti nel caso di specie in capo alricorrente alla luce dell’assenza di giustificazioni congruenti con lo scopo socialerispetto ai distacchi dei beni dal patrimonio della fallita.3.3. La nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod.civ. non postula necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organodi gestione, ma richiede l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svoltain modo non episodico o occasionale.Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto sitraduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico delsoggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa,produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con idipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di dettadisciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazionedi fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logicamotivazione (Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, Fontani, Rv. 279497; Sez. 5,n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, Faruolo, Rv. 269101; Sez. 5, n. 45134del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540; Sez. 5, n. 35346 del 20/6/2013,Tarantino, Rv. 256534; Sez. 3, n. 22108 del 19/12/2014, Berni e altri, Rv.264009).Ai fini dell'individuazione della figura dell'amministratore di fatto dellasocietà non è necessario che l'attività attuata dal soggetto che si è ingeritonella gestione sociale in assenza di qualsivoglia investitura sia caratterizzatada completezza e, cioè, che sia svolta in tutti gli ambiti tipici della funzionegestoria e attraverso atti conformativi dell'operato della società aventi valenzaesterna. In definitiva, l'amministratore di fatto viene positivamenteindividuato quando si realizza la compresenza dei seguenti elementi: a)mancanza di una formale investitura; b) attività di gestione svolta in manieracontinuativa, non episodica od occasionale; c) autonomia decisionale internaed esterna, con funzioni operative e di rappresentanza.Nella ricorrenza delle suindicate condizioni, l'amministratore "di fatto",in base alla disciplina dettata dal novellato art. 2639 cod. civ., è da riteneregravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "didiritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo esoggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamentipenalmente rilevanti a lui addebitabili (Sez. 3, n. 33385 del 5/7/2012,Gencarelli, Rv. 253269), anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia afronte di tali comportamenti, in applicazione della regola dettata dall'art. 40,comma secondo, cod. pen.Spetta al giudice del merito valutare e perimetrare il novero e lasignificatività delle attività concretamente svolte, potenzialmente idonee adelineare il ruolo dell'amministratore di fatto, anche nei limiti delleresponsabilità gestionali espletate al vertice di uno specifico compartodell'operatività dell'impresa (Sez. 5, n. 19145 del 13/4/2006, Binda, Rv.234428).Questa Corte ha inoltre chiarito che la significatività e continuità dellosvolgimento di funzioni gestorie non richiedono l'esercizio di tutti i poteri propridell'organo di gestione, essendo sufficiente un'attività che, per intensità edurata, denoti un effettivo coinvolgimento nella direzione della società (Sez.5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534-01).Non è, appunto, necessario che l’amministratore di fatto eserciti tutti ipoteri dell’amministratore, giacché l'amministratore di fatto, anche ai finipenalistici, è colui il quale eserciti in modo continuativo e significativo i poteri tipiciinerenti alla qualifica o alla funzione, precisando che "significatività" e "continuità"non comportano necessariamente l'esercizio di "tutti" i poteri propri dell'organo digestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta inmodo non episodico od occasionale.Orbene, nel caso di specie i giudici del merito, nelle rispettive pronunce diprimo e secondo grado - che in quanto conformi si integrano in un unicumargomentativo - con motivazione adeguata in quanto del tutto logica e puntuale,hanno evidenziato come il Borriello ricoprisse il ruolo di amministratore di fatto,valorizzando: --a) l’abilitazione ad operare sul conto corrente della società inmaniera quasi esclusiva, tenuto conto che nel periodo 2009-2011 era l’unicosoggetto ad effettuare tutti i prelievi; --b) intratteneva in maniera esclusiva irapporti con i fornitori (v. dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]) o quanto meno in manieraprevalente (v. dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]); --c) le dichiarazioni dello stessoimputato che ha riferito di occuparsi della organizzazione dei cantieri, delladirezione degli operari, dei rapporti con i fornitori, di operare sui conti della societàper pagare dipendenti e fornitori, nonché per coprire uno scoperto significativo chela società aveva in un altro conto.Pertanto, l'impugnata sentenza ha correttamente valorizzato lapregnanza dei poteri concretamente esercitati dal ricorrente, in maniera nonoccasionale.Con tali profili, non si confronta il ricorso, cosicché lo stesso èassolutamente aspecifico sul punto, contestando in termini meramenteassertivi ed apodittici la correttezza della sentenza impugnata, difettando diuna critica puntuale al provvedimento, che prenda in considerazione, perconfutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motividi appello non sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv.281521).E peraltro, non "attaccando" taluni specifici profili, non si palesa alcunamanifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione: la censura sisostanzia in una valutazione di merito, come tale insindacabile nel giudizio dilegittimità. Infatti sono inammissibili le doglianze della ricorrente che"attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o dipuntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle chesollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuirealle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusionidifferenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore dellavalenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 28074701; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O.,Rv. 262965).Invero, le censure svolte sul punto dalla difesa non si confrontano con questamotivazione.Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea alsindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione deifatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senzaconfrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare lecensure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatoriedeterminanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito.4. Inammissibile il secondo motivo.L’imputato è stato condannato alla pena principale di anni due di reclusioneed in pari misura è stata determinata la pena accessoria.La sentenza n. 222 del 2018 della Corte costituzionale ha dichiaratol'illegittimità costituzionale del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216, u.c.(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coattaamministrativa), nella parte in cui dispone: “la condanna per uno dei fattiprevisti dal presente articolo importa per la durata di dieci annil'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per lastessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa”, anziché:“la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importal'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità adesercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni”. Si verte inipotesi di pena illegale rilevabile d'ufficio dal giudice di legittimità, in quanto,indipendentemente dal fatto che le pene concretamente irrogate rientrino nellacornice edittale della norma così come manipolata dal giudice delle leggi, ilprocedimento di commisurazione si è basato su una norma dichiarataincostituzionale (cfr. Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, rv. 264205;Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon, rv. 264857).Dopo la pronuncia della Corte costituzionale, sono intervenute, achiarirne la portata, le Sezioni unite che hanno affermato il principio in forzadel quale le pene accessorie per le quali la legge indica un termine di duratanon fissa devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteridi cui all'art. 133 c.p. (Sez. U., n. 28910 del 28/02/2019, Suraci).Pertanto, la durata delle pene accessorie per le quali è previsto un limiteminimo e massimo deve essere determinata in concreto, con adeguatamotivazione, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen., dovendoescludersi la necessaria correlazione con quella della pena principale (Sez. 3, n.41061 del 20/06/2019, Paternò, Rv. 277972).Va considerato che in tema di pene accessorie previste per i reatifallimentari, è incontrastato l’orientamento secondo cui è necessaria unaspecifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi di cui all'art. 133cod. pen., tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva dellapena, soltanto se la durata supera significativamente la media edittale (Sez. 5, n.1947 del 03/11/2020, dep. 2021, Rv. 280668; Sez. 5, n. 11329 del 09/12/2019,dep. 2020, Rv. 278788), ancor più ove sussista divaricazione nel trattamentosanzionatorio complessivo tra pena principale, irrogata nel minimo, epene accessorie fissate nel massimo (Sez. 5, n. 1947 del 03/11/2020, dep.18/01/2021, M. A., Rv. 280668; Sez. 5, n. 11329 del 09/12/2019, dep. 2020, R.P., Rv. 278788).Al contrario, nel caso in esame, sebbene, le pene accessorie fallimentarisiano state applicate in misura decisamente inferiore alla media edittale ed inmisura corrispondente alla pena inflitta sicché non sarebbe necessariaalcuna motivazione, è ampia e argomentata la motivazione con la quale la Cortedi appello ha giustificato la determinazione della durata delle pene accessorie,confrontandosi, in ossequio ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., con la gravitàdei fatti (valorizzando il debito di circa 148.000 euro nei confronti dell’Erario), conla personalità dell’imputato (che si è avvalso di una testa di legno).Va, quindi, osservato che il giudice di merito ha chiarito in manieraadeguata tutti i passaggi attraverso cui è pervenuto alla determinazione dellapena accessoria, sicché il motivo di ricorso proposto sul punto si rivelainammissibile per manifesta infondatezza o genericità, poiché si arresta allacritica dell'apparenza di motivazione, in realtà presente in maniera diffusa.Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso in Roma l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il Presidente