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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2018/2025

ECLI:EU:T:2025:645
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024TO0484_INF

Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 26 giugno 2025 – FF / Eurojust ed EUROPOL (Sky [OSCURATO:PERSONA]) (causa T‑484/24) «Responsabilità extracontrattuale – Cooperazione delle autorità di polizia e di altri servizi di contrasto degli Stati membri – Presunti trattamenti illeciti di dati personali – Inosservanza dei requisiti di forma – Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura – Assenza di danno morale subito a causa dell’Europol – Ricorso in parte proposto dinanzi ad un giudice manifestamente incompetente a conoscerne, in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»

1. Procedura – Ricorso di una persona fisica o giuridica volto a far constatare l’irricevibilità di un atto adottato da un’autorità nazionale – Incompetenza del giudice dell’Unione – Irricevibilità (Art. 277 TFUE) (v. punto 20)

2. Procedura – Ricorso di una persona fisica o giuridica volto a far constatare l’illegittimità di un atto adottato da un’autorità nazionale – Manifesta incompetenza del giudice dell’Unione – Irricevibilità (Art. 277 TFUE) (v. punto 21)

3. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Ricorso diretto al risarcimento dei danni cagionati da un’istituzione dell’Unione – Assenza di indicazioni riguardo al comportamento contestato – Irricevibilità [Art. 268 e 340 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d); regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/1727, art. 46, § 1] (v. punti 31, 32, 45)

4. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Danno reale e certo – Onere della prova – Ricorso che non contiene elementi tali da dimostrare l’esistenza e la portata di un danno morale – Obbligo per il Tribunale di integrare l’argomento ricercando e individuando siffatti elementi negli allegati alle memorie della parte ricorrente e ordinando la produzione di documenti – Insussistenza – Rigetto integrale del ricorso (Art. 340 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 85, §§ 1 e 2; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/794, art. 50, § 1) (v. punti 55, 57, 58, 67, 71, 74, 78, 85, 87)

5. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Regolamento 2016/794 – Responsabilità a causa di un trattamento illecito di dati personali – Natura di detta responsabilità – Responsabilità in solido di Europol e dello Stato membro interessato [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/794, considerando 57 e art. 50, § 1)] (v. punti 83, 84) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto proposto dinanzi ad un giudice manifestamente incompetente a conoscerne nella parte in cui è diretto alla constatazione dell’«inammissibilità» dell’accordo che istituisce una squadra investigativa comune relativa al servizio di comunicazione criptata «Sky ECC». 2) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile nella parte in cui è diretto contro l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e mira al risarcimento del danno morale che le è imputato. 3) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto nella parte in cui è diretto contro l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e mira al risarcimento del danno morale che le è imputato. 4) FF si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dall’Eurojust e dall’Europol. 5) [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] si faranno carico delle proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TO0484_INF Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 26 giugno 2025 – FF / Eurojust ed EUROPOL (Sky [OSCURATO:PERSONA]) (causa T‑484/24) «Responsabilità extracontrattuale – Cooperazione delle autorità di polizia e di altri servizi di contrasto degli Stati membri – Presunti trattamenti illeciti di dati personali – Inosservanza dei requisiti di forma – Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura – Assenza di danno morale subito a causa dell’Europol – Ricorso in parte proposto dinanzi ad un giudice manifestamente incompetente a conoscerne, in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto» 1. Procedura – Ricorso di una persona fisica o giuridica volto a far constatare l’irricevibilità di un atto adottato da un’autorità nazionale – Incompetenza del giudice dell’Unione – Irricevibilità (Art. 277 TFUE) (v. punto 20) 2. Procedura – Ricorso di una persona fisica o giuridica volto a far constatare l’illegittimità di un atto adottato da un’autorità nazionale – Manifesta incompetenza del giudice dell’Unione – Irricevibilità (Art. 277 TFUE) (v. punto 21) 3. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Ricorso diretto al risarcimento dei danni cagionati da un’istituzione dell’Unione – Assenza di indicazioni riguardo al comportamento contestato – Irricevibilità [Art. 268 e 340 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d); regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/1727, art. 46, § 1] (v. punti 31, 32, 45) 4. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Danno reale e certo – Onere della prova – Ricorso che non contiene elementi tali da dimostrare l’esistenza e la portata di un danno morale – Obbligo per il Tribunale di integrare l’argomento ricercando e individuando siffatti elementi negli allegati alle memorie della parte ricorrente e ordinando la produzione di documenti – Insussistenza – Rigetto integrale del ricorso (Art. 340 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 85, §§ 1 e 2; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/794, art. 50, § 1) (v. punti 55, 57, 58, 67, 71, 74, 78, 85, 87) 5. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Regolamento 2016/794 – Responsabilità a causa di un trattamento illecito di dati personali – Natura di detta responsabilità – Responsabilità in solido di Europol e dello Stato membro interessato [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/794, considerando 57 e art. 50, § 1)] (v. punti 83, 84) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto proposto dinanzi ad un giudice manifestamente incompetente a conoscerne nella parte in cui è diretto alla constatazione dell’«inammissibilità» dell’accordo che istituisce una squadra investigativa comune relativa al servizio di comunicazione criptata «Sky ECC». 2) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile nella parte in cui è diretto contro l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e mira al risarcimento del danno morale che le è imputato. 3) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto nella parte in cui è diretto contro l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e mira al risarcimento del danno morale che le è imputato. 4) FF si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dall’Eurojust e dall’Europol. 5) [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] si faranno carico delle proprie spese.
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