CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36636/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI PALERMOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello che, in riforma della pronuncia di condanna di primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 76 d.p.r. n. 445 del 2000 in relazione agli artt. 482 e 479 cod. pen. e rilevato che il difensore dell'imputata ha trasmesso una memoria al fine di insistere per la declaratoria di inammissibilità del ricorso del P.G.; Considerato che il ricorso si limita a proporre i "motivi indicati nel ricorso proposto dalla parte civile, il cui contenuto si condivide e si richiama integralmente, allegandone copia per formarne parte integrante"; Premesso, per ragioni di chiarezza, che la parte civile non ha proposto ricorso, ma ha solo presentato alla Procura generale una richiesta ex art. 572 cod. proc. pen.; Ritenuto che è inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, l'impugnazione proposta dal pubblico ministero a richiesta della parte civile, ai sensi dell'art. 572 cod. proc. pen., nella quale il P.M. si limiti ad esprimere condivisione per le censure contenute nella predetta richiesta, senza indicare le ragioni del proprio dissenso dalla sentenza impugnata (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 41782 del 26/05/2016, Lonardi, Rv. 267864 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale. Così deciso i