CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02240/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, sono indeducibili perché si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pagina 6 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che invero la Corte ha precisato che l'imputato rimasto assente per tutto il corso del giudizio non ha mai dichiarato le modalità di ricezione del bene tali da poter corroborare la versione della partecipazione al reato presupposto, cioè al furto del cellulare; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende Roma 12/12/23 Il c nsigliere e t. [OSCURATO:PERSONA] Messitii.i-D 'Agostini (1 1 9 6 024 [OSCURATO:PERSONA]