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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 13392/2024

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], con le quali si è chiesto il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di quella città, con la quale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Liberato erano stati condannati per il reato di omicidio stradale ai danni di GIUGNO [OSCURATO:PERSONA] e DELL'ORTO Vincenzo, ritenuto il comma 5 per il solo [OSCURATO:PERSONA] e l'aggravante di cui al comma 8 per entrambi, riconosciuta l'attenuante di cui al comma 7 stesso articolo, ha sostituito la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida con quella della sospensione per anni quattro, confermando nel resto.

Quanto, poi, al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha ritenuto che non emergessero elementi favorevoli da porsi a fondamento delle invocate circostanze attenuanti generiche, anche alla luce del fatto che gli imputati non avevano mai voluto fare piena chiarezza sulla dinamica dell'incidente, il sinistro essendo avvenuto su un tratto rettilineo ed essendosi l'uno accorto del sopraggiungere dell'altro (il [OSCURATO:PERSONA] non avendo rallentato, sebbene avesse visto i fari dell'auto della vittima GIUGNO e di quella, in fase di sorpasso, del [OSCURATO:PERSONA]; quest'ultimo avendo tamponato l'auto del GIUGNO rientrando a forte velocità e repentinamente nella sua corsia per non colpire frontalmente il [OSCURATO:PERSONA] che sopraggiungeva anch'egli a forte velocità).

2. Avverso la sentenza d'appello, hanno proposto ricorsiA gli imputati con separati atti e proprio difensore.

Il difensore del [OSCURATO:PERSONA] ha formulato un motivo unico, con il quale ha dedotto vizio della motivazione, quanto alla durata della sanzione amministrativa accessoria, non avendo la Corte d'appello in alcun modo giustificato l'individuazione della durata della stessa nella misura massima, in maniera peraltro sproporzionata rispetto alla dosimetria della pena principale (un anno di reclusione), nonostante l'orientamento per il quale la quantificazione della sanzione amministrativa accessoria non va parametrata ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., ma a quelli previsti dall'art. 222, comma 2 CdS, motivo in più per ritenere l'esistenza di un onere motivazionale atto a ricostruire il percorso logico-giuridico a giustificazione dell'entità della sanzione, senza il quale la stessa assumerebbe un carattere meramente afflittivo.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], invece, ha formulato due motivi.

Con il primo, ha dedotto vizio della motivazione quanto al diniego delle generiche, contestando la valorizzazione del mancato contributo degli imputati a far luce sulla dinamica dell'incidente, al contrario talmente chiara da averne determinato la condanna.

Sotto altro profilo, ha rilevato come la giovane età e la scarsa esperienza alla guida abbiano costituito motivo per applicare la sanzione accessoria meno gravosa, ma non anche per riconoscere le generiche.

Con il secondo motivo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione, quanto alla determinazione della durata della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, individuata nel massimo edittale, a fronte di una pena detentiva convergente verso il minimo, richiamando i principi del diritto vivente in materia di pene accessorie per affermare che la pena accessoria può risultare costituzionalmente legittima solo ove proporzionata e individualizzata, ritenendo la applicabilità di tali principi anche al settore della circolazione stradale, nella specie essendo stati violati i principi costituzionali alla base della progressività della risposta sanzionatoria e il disposto di cui all'art. 222 CdS, in un caso di omicidio colposo "basico", ma con due vittime, finendo dunque per applicare una sanzione corrispondente ad ipotesi diverse come quelle previste dall'art. 589 bis, comma 5, cod. pen. 3.

Il Procuratore generale, in persona del sostituto Lucia ODELLO, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto dei ricorsi.

Considerato in diritto

1. I ricorsi vanno rigettati.

2. Quanto alle doglianze inerenti alla determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria, deve intanto rilevarsi che, con i rispettivi motivi d'appello, le difese avevano dedotto l'assenza di giustificazione in ordine alla quantificazione della stessa.

I relativi motivi di ricorso sono infondati.

Intanto, non può condividersi il ragionamento del difensore del [OSCURATO:PERSONA] e neppure il richiamo a principi che sono stati formulati per il diverso caso delle pene accessorie: nella specie, deve piuttosto richiamarsi il principio, affermato con riferimento alla revoca della patente di guida, per il quale, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, il giudice deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada (sez. 4, n. 13882 del 19/2/2020, Vivaldi, Rv. 279139-01).

Il principio, peraltro, è stato affermato anche nell'ipotesi, come quella all'esame, di applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222 codice strada.

Infatti, si è chiarito che, anche in tal caso, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, stesso codice, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280393- 01; n. 55130 del 9/11/2017, Fiorini, Rv. 271661-01), dovendosi fare riferimento, dunque, alla entità del danno, alla gravità della violazione e alla tutela della collettività, in relazione al pericolo che il perdurare della circolazione possa arrecare alla sicurezza della stessa (sez. 4, n. 13747 del 23/3/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283022-01).

Pertanto, nella specie, non può ravvisarsi contraddizione nella circostanza che la pena sia stata determinata in misura convergente verso il minimo e la sanzione amministrativa accessoria nel massimo, stante la diversità dei due giudizi.

Quanto, poi, all'assolvimento dell'onere motivazionale da parte dei giudici territoriali, deve rilevarsi che la Corte d'appello, sia pur in maniera sintetica, ha fornito, contrariamente a quanto dedotto dalle difese, una risposta sulla individuata misura della sanzione di che trattasi che appare comunque adeguata anche in relazione alla non particolare specificità e incisività dei rilievi in quella sede formulati (vedi motivo n. 5 dei rispettivi atti di appello).

Ha, infatti, affermato che il comportamento gravemente colposo tenuto da entrambi gli imputati, come sopra descritto, avrebbe addirittura giustificato la revoca della patente di guida, il che implica un giudizio particolarmente severo sul comportamento dagli stessi tenuto alla guida, ma ha ritenuto, al contempo, congrua la misura temporanea di anni quattro alla luce della ridotta esperienza di guida degli stessi, dovuta alla loro giovane età (i due avendo conseguito la patente di guida da pochi mesi, siccome poco più che diciottenni al momento del fatto).

4. Il primo motivo formulato nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] è, invece, manifestamente infondato.

Quanto al diniego delle generiche e al relativo onere motivazionale del giudice, infatti, premesso che la loro applicazione non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590-01; sez. 4, n. 32872 del 8/6/2022, Guarnieri, Rv. 283489-01, in cui si è precisato, di conseguenza, che il loro diniego può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione di esse, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato), va ricordato che la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (tra le altre, sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA] , Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 2, n. 17347 del 26/1/2021, Angelini, Rv. 281217).

Indicazione nella specie esistente e insindacabile in questa sede siccome afferente ad apprezzamento discrezionale.

5. Al rigetto segue la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali.

Deciso il 6 marzo 2024 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], con le quali si è chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di quella città, con la quale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Liberato erano stati condannati per il reato di omicidio stradale ai danni di GIUGNO [OSCURATO:PERSONA] e DELL'ORTO Vincenzo, ritenuto il comma 5 per il solo [OSCURATO:PERSONA] e l'aggravante di cui al comma 8 per entrambi, riconosciuta l'attenuante di cui al comma 7 stesso articolo, ha sostituito la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida con quella della sospensione per anni quattro, confermando nel resto. Quanto, poi, al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha ritenuto che non emergessero elementi favorevoli da porsi a fondamento delle invocate circostanze attenuanti generiche, anche alla luce del fatto che gli imputati non avevano mai voluto fare piena chiarezza sulla dinamica dell'incidente, il sinistro essendo avvenuto su un tratto rettilineo ed essendosi l'uno accorto del sopraggiungere dell'altro (il [OSCURATO:PERSONA] non avendo rallentato, sebbene avesse visto i fari dell'auto della vittima GIUGNO e di quella, in fase di sorpasso, del [OSCURATO:PERSONA]; quest'ultimo avendo tamponato l'auto del GIUGNO rientrando a forte velocità e repentinamente nella sua corsia per non colpire frontalmente il [OSCURATO:PERSONA] che sopraggiungeva anch'egli a forte velocità). 2. Avverso la sentenza d'appello, hanno proposto ricorsiA gli imputati con separati atti e proprio difensore. Il difensore del [OSCURATO:PERSONA] ha formulato un motivo unico, con il quale ha dedotto vizio della motivazione, quanto alla durata della sanzione amministrativa accessoria, non avendo la Corte d'appello in alcun modo giustificato l'individuazione della durata della stessa nella misura massima, in maniera peraltro sproporzionata rispetto alla dosimetria della pena principale (un anno di reclusione), nonostante l'orientamento per il quale la quantificazione della sanzione amministrativa accessoria non va parametrata ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., ma a quelli previsti dall'art. 222, comma 2 CdS, motivo in più per ritenere l'esistenza di un onere motivazionale atto a ricostruire il percorso logico-giuridico a giustificazione dell'entità della sanzione, senza il quale la stessa assumerebbe un carattere meramente afflittivo. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], invece, ha formulato due motivi. Con il primo, ha dedotto vizio della motivazione quanto al diniego delle generiche, contestando la valorizzazione del mancato contributo degli imputati a far luce sulla dinamica dell'incidente, al contrario talmente chiara da averne determinato la condanna. Sotto altro profilo, ha rilevato come la giovane età e la scarsa esperienza alla guida abbiano costituito motivo per applicare la sanzione accessoria meno gravosa, ma non anche per riconoscere le generiche. Con il secondo motivo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione, quanto alla determinazione della durata della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, individuata nel massimo edittale, a fronte di una pena detentiva convergente verso il minimo, richiamando i principi del diritto vivente in materia di pene accessorie per affermare che la pena accessoria può risultare costituzionalmente legittima solo ove proporzionata e individualizzata, ritenendo la applicabilità di tali principi anche al settore della circolazione stradale, nella specie essendo stati violati i principi costituzionali alla base della progressività della risposta sanzionatoria e il disposto di cui all'art. 222 CdS, in un caso di omicidio colposo "basico", ma con due vittime, finendo dunque per applicare una sanzione corrispondente ad ipotesi diverse come quelle previste dall'art. 589 bis, comma 5, cod. pen. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Lucia ODELLO, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto dei ricorsi. Considerato in diritto 1. I ricorsi vanno rigettati. 2. Quanto alle doglianze inerenti alla determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria, deve intanto rilevarsi che, con i rispettivi motivi d'appello, le difese avevano dedotto l'assenza di giustificazione in ordine alla quantificazione della stessa. I relativi motivi di ricorso sono infondati. Intanto, non può condividersi il ragionamento del difensore del [OSCURATO:PERSONA] e neppure il richiamo a principi che sono stati formulati per il diverso caso delle pene accessorie: nella specie, deve piuttosto richiamarsi il principio, affermato con riferimento alla revoca della patente di guida, per il quale, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, il giudice deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada (sez. 4, n. 13882 del 19/2/2020, Vivaldi, Rv. 279139-01). Il principio, peraltro, è stato affermato anche nell'ipotesi, come quella all'esame, di applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222 codice strada. Infatti, si è chiarito che, anche in tal caso, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, stesso codice, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280393- 01; n. 55130 del 9/11/2017, Fiorini, Rv. 271661-01), dovendosi fare riferimento, dunque, alla entità del danno, alla gravità della violazione e alla tutela della collettività, in relazione al pericolo che il perdurare della circolazione possa arrecare alla sicurezza della stessa (sez. 4, n. 13747 del 23/3/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283022-01). Pertanto, nella specie, non può ravvisarsi contraddizione nella circostanza che la pena sia stata determinata in misura convergente verso il minimo e la sanzione amministrativa accessoria nel massimo, stante la diversità dei due giudizi. Quanto, poi, all'assolvimento dell'onere motivazionale da parte dei giudici territoriali, deve rilevarsi che la Corte d'appello, sia pur in maniera sintetica, ha fornito, contrariamente a quanto dedotto dalle difese, una risposta sulla individuata misura della sanzione di che trattasi che appare comunque adeguata anche in relazione alla non particolare specificità e incisività dei rilievi in quella sede formulati (vedi motivo n. 5 dei rispettivi atti di appello). Ha, infatti, affermato che il comportamento gravemente colposo tenuto da entrambi gli imputati, come sopra descritto, avrebbe addirittura giustificato la revoca della patente di guida, il che implica un giudizio particolarmente severo sul comportamento dagli stessi tenuto alla guida, ma ha ritenuto, al contempo, congrua la misura temporanea di anni quattro alla luce della ridotta esperienza di guida degli stessi, dovuta alla loro giovane età (i due avendo conseguito la patente di guida da pochi mesi, siccome poco più che diciottenni al momento del fatto). 4. Il primo motivo formulato nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] è, invece, manifestamente infondato. Quanto al diniego delle generiche e al relativo onere motivazionale del giudice, infatti, premesso che la loro applicazione non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590-01; sez. 4, n. 32872 del 8/6/2022, Guarnieri, Rv. 283489-01, in cui si è precisato, di conseguenza, che il loro diniego può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione di esse, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato), va ricordato che la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (tra le altre, sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA] , Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 2, n. 17347 del 26/1/2021, Angelini, Rv. 281217). Indicazione nella specie esistente e insindacabile in questa sede siccome afferente ad apprezzamento discrezionale. 5. Al rigetto segue la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali. Deciso il 6 marzo 2024 Il Consigliere
Sentenza Cassazione n. 13392/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris