CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 25303/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 della Corte di appello di Campobasso visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Campobasso dichiarava inammissibile, perché tardivo, l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione emessa dal Tribunale di Isernia il 22 giugno 2020. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il tramite del difensore fiduciario, propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce la nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello all'imputato, eseguito in un domicilio diverso da quello dichiarato. Evidenzia il difensore che il Sassi ha indicato, quale luogo di residenza, l'indirizzo di Macchia d'Isernia, via Piana n. 1, ma ha eletto domicilio presso la proprio abitazione, che, come si evince dal certificato di residenza, è sita in Macchia d'Isernia, via [OSCURATO:SOCIETA] piano 1; di conseguenza, sarebbe nulla la notifica del decreto di citazione effettuato al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 585 cod. proc. pen. Assume il difensore che la Corte di appello è incorsa in un errore nel calcolo del termine per la proposizione dell'appello, non avendo tenuto conto anche del periodo di sospensione feriale ex I. n. 742 del 1969. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 25 Cost. e dell'art. 8 cod. proc. pen. Secondo il ricorrente, la competenza territoriale spetterebbe al Tribunale di Roma, posto che la sede sociale della [OSCURATO:SOCIETA]. è, appunto, in Roma. 2.4. Con il quarto motivo si lamenta la violazione dell'art. 5 d.lgs. 74 del 2000, in quanto, alla data di consumazione del reato, l'imputato non rivestiva più la carica di legale rappresentante della società. 2.5. Con il quinto motivo si censura la violazione dell'art. 5 d.lgs. 74 del 2000 per carenza dell'elemento soggettivo. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Il primo motivo è inammissibile. Secondo il costante indirizzo assunto da questa Corte di legittimità, le nullità a regime intermedio verificatesi nel corso della fase degli atti preliminari al giudizio di appello (quali quelle inerenti alla notifica all'imputato del decreto di citazione in appello), essendo deducibili nei limiti di cui all'art. 182 cod. proc. pen. e rilevabili entro i termini indicati dall'art. 180 cod. proc. pen., devono essere tempestivamente eccepite nel corso di tale giudizio e non, per la prima volta, in sede di legittimità (Sez. 2, n. 46638 del 13/09/2019, dep. 18/11/2019, D'Ano, Rv. 278002), come, invece, è avvenuto nel caso in esame, posto che, come emerge dagli atti, detta eccezione non era stata sollevata dinanzi alla Corte di appello, sicché tale nullità, quand'anche fosse configurabile, in ogni caso è stata sanata perché non tempestivamente eccepita. 5. Il secondo motivo è inammissibile. 6. Il ricorrente non si confronta con il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte - mai sconfessato e dal quale non vi è motivo di discostarsi - secondo cui i termini per la redazione ed il deposito della sentenza non sono soggetti a sospensione nel periodo feriale, anche dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 132 de1 . 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, che all'art. 16 ha ridotto il periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni (Sez. U, n. 42361 del 20/07/2017, dep. 18/09/2017, D'Arcangelo, Rv. 270586); le Sezioni Unite hanno precisato, infatti, che i termini processuali soggetti alla sospensione feriale, di cui all'art. 1 della legge n. 742 del 1969 sono soltanto quelli che incombono alle parti per il compimento di atti del procedimento. 7. Orbene, la sentenza di primo grado è stata emessa il 22 giugno 2020 con termine ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen. di novanta giorni; dal 20 settembre 2020 - essendo stata la sentenza depositata nel termine - ha iniziato a decorrere il termine di quarantacinque giorni per la proposizione del'appello, che, come correttamente rilevato dalla Corte di merito, è scaduto il 4 novembre 2020, mentre l'appello è stato deposito dopo oltre un mese. 8. I restanti motivi sono, di conseguenza, tutti inammissibili. A tal proposito, va ribadito il principio secondo cui, quando sia stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello tardivo, non sono proponibili, come motivi di ricorso per cassazione, questioni processuali diverse da quelle dirette a contestare, specificamente, la preliminare e pregiudiziale declaratoria, che ha valore meramente dichiarativo e produce effetti ex tunc (Sez. 4, n. 1270 del 24/10/2017, dep. 12/01/2018, Marrongelli, Rv. 271703; Sez. 2, n. 38860 del 21/09/2007, dep. 19/10/2007, Pecci, Rv. 238219, Sez. 5, n. 7557 del 23/03/1999, dep. 11/06/1999, Perchinunno, Rv. 213782), e, a fortiori, nemmeno sono proponibili questioni di merito, in quanto la tardività dell'appello ha determinato il passaggio in giudicato dalla sentenza di primo grado.9. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00