CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2025
Cassazione n. 39288/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rg. 19075/25 Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è affetto da genericità, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Napoli, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine alle ragioni della ritenuta equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva specifica ed alle altre aggravanti contestate, tenuto conto del parziale accoglimento del motivo di appello sul punto e dell'assenza di ragioni che potessero giustificare un diverso bilanciamento; ritenuto che la medesima genericità connota anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], per l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate con riferimento alla determinazione della pena in ragione della gravità dei reati e della ritenuta inattendibilità delle sue dichiarazioni; ritenuto che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] 'ere estensore [OSCURATO:PERSONA]