CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 25763/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35485/2018 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] ImINTESA [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.", con sede in Torino, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, e la "[OSCURATO:PERSONA] GmbH - Succursale Italia", con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, nella qualità di incorporante la "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.", rappresentate e difese dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Milano, elettivamente domiciliate presso lo studio "Chiomenti" in Roma, giusta procura in calce al ricorso L introduttivo del presente procedimento; CONTRORICORRENTI [OSCURATO:PERSONA]la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte il 10 maggio 2018 n. 848/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 27 giugno 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte il 10 maggio 2018 n. 848/02/2018, che, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento per imposta di registro, sulla scorta di quattro avvisi di liquidazione, in relazione alla riqualificazione ex art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 di una complessa operazione (con conferimento di ramo aziendale a liberazione di aumento oneroso di capitale) tra l'[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.", la "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A." e la "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l." nei termini complessivi di cessione indiretta di ramo aziendale, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti dell'"[OSCURATO:PERSONA] S.p.A." e la "[OSCURATO:PERSONA] GmbH - Succursale Italia", nella qualità di incorporante la "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.", avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Torino il 28 gennaio 2016 n. 191/04/2016 (a seguito di riunione dei procedimenti instaurati con separati ricorsi), con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la decisione di primo grado, sul presupposto che la notifica della cartella di pagamento comportasse la decorrenza di un nuovo termine di 60 giorni per il pagamento della pretesa impositiva (con totale irrilevanza della sospensione amministrativa) ed escludesse l'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 13 del D.L.vo 18 dicembre 1997 n. 471. Il ricorso è affidato ad un unico motivo. L'"[OSCURATO:PERSONA] S.p.A." e la "[OSCURATO:PERSONA] GmbH - Succursale Italia", nella qualità di incorporante la "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.", si sono costituite con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: Con unico motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 54 e 56 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, nonché dell'art. 13, comma 2, del D.L.vo 18 dicembre 1997 n. 471, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che le contribuenti dovessero soggiacere alla sanzione amministrativa del 30% dell'importo non versato soltanto dopo la scadenza del termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il motivo è fondato. 1.1 Come si evince dalla sentenza impugnata, la cartella di pagamento in questione era stata notificata dall'amministrazione finanziaria alle contribuenti prima del decorso del termine di 60 giorni dalla sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano il 13 maggio 2015 n. 2014/13/2015, che, in riforma dell'annullamento pronunciato in prime cure, aveva confermato la legittimità dei prodromici avvisi di liquidazione. 1.2 L'art. 13, comma 2, del D.L.vo 18 dicembre 1997 n. 471 prevede che la sanzione (del 30% «di ogni importo non versato») «si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto». In proposito, l'art. 54, comma 5, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 prevede che: «Quando la registrazione deve essere eseguita d'ufficio a norma dell'art. 15, l'ufficio del registro notifica apposito avviso di liquidazione al soggetto o ad uno dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, con invito ad effettuare entro il termine di sessanta giorni il pagamento dell'imposta e, se dallo stesso dovuta, della pena pecuniaria irrogata per omessa richiesta di registrazione. Nell'avviso devono essere indicati gli estremi dell'atto da registrare o il fatto da denunciare e la somma da pagare». Analogamente, l'art. 55, comma 1, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 dispone che: «Il pagamento dell'imposta complementare, dovuta in base all'accertamento del valore imponibile o alla presentazione di una delle denunce previste dall'art. 19, deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui è avvenuta la notifica della relativa liquidazione». Ancora, l'art. 56, commi 1 e 2, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 stabilisce che: «1. Il ricorso del contribuente non sospende la riscossione, a meno che si tratti: a) di imposta complementare per il maggior valore accertato. In tal caso la maggior imposta deve essere pagata per un terzo entro il termine di cui all'articolo 55, per due terzi dell'imposta liquidata sul valore risultante dalla decisione della commissione tributaria di primo grado e per il resto dopo la decisione della commissione di secondo grado, in ogni caso al netto delle somme già riscosse; la direzione regionale delle entrate, se ricorrono gravi motivi, può sospendere la riscossione fino alla decisione della commissione tributaria di primo grado. Se l'imposta riscuotibile in base alla decisione della commissione tributaria è inferiore a quella già riscossa, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza entro sessanta giorni dalla notifica della d; l'intendente di finanza, ove ricorrano gravi motivi, può sospendere la riscossione fino alla decisione della commissione di primo grado. Se l'imposta riscuotibile in base alla decisione della commissione tributaria è inferiore a quella già riscossa il contribuente ha diritto al rimborso della differenza entro sessanta giorni dalla notifica della decisione, che deve essere eseguita anche su richiesta del contribuente; b) di imposte suppletive, che sono riscosse per intero dopo la decisione della commissione tributaria centrale o della corte d'appello o dell'ultima decisione non impugnata. 2. Il pagamento delle imposte, di cui al comma 1, richieste in relazione alle decisioni delle commissioni tributarie, deve essere effettuato, con gli interessi di mora, entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione». 1.3 Con riferimento all'imposta di registro (alla cui disciplina rinvia l'art. 13, comma 1, del D.L.vo 31 ottobre 1990 n. 347, quanto alle imposte ipotecarie e catastali), gli artt. 54, comma 5, e 55, comma 1, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 prevedono, per l'appunto, un termine di 60 giorni per il pagamento dell'importo dovuto, tanto che questa Corte (in termini: Cass., Sez. 5^, 15 giugno 2010, n. 14390 - così anche: Cass., Sez. 5^, 29 aprile 2011, n. 9540; Cass., Sez. 5^, 4 settembre 2013, n. 20303; Cass., Sez. 5^, 23 aprile 2020, n. 8076; Cass., Sez. 5^, 10 agosto 2021, n. 22555) ha già rilevato, - in relazione all'abrogazione dell'art. 70 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 da parte dell'art. 1 del D.L.vo 18 dicembre 1997 n. 473 - una «continuità normativa» tra la previgente disposizione e «la più ampia fattispecie sanzionatoria, riguardante l'omesso o il ritardato versamento di qualsivoglia tipologia di tributo, prevista dall'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997» (disposizione, quest'ultima, della quale si é, peraltro, rimarcata la portata generale - tra le tante: Cass., Sez. 5^, 4 agosto 2010, n. 18140; Cass., Sez. 5", 28 marzo 2018, n. 7608; Cass., Sez. 5^, 10 agosto 2021, n. 22555). Pertanto, in difetto della ricorrenza di alcune delle previsioni derogatrici, contemplate dall'art. 56, comma 1, lett. a) e b), del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, il ricorso del contribuente non sospende la riscossione dell'imposta di registro (al pari delle imposte ipotecarie e catastali); sicché l'Agenzia delle Entrate può procedere all'iscrizione a ruolo dei tributi dovuti in virtù dei presupposti avvisi di liquidazione. Dunque, l'omesso pagamento delle somme dovute nel termine fissato rende legittima l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 13 del D.L.vo 18 dicembre 1997 n. 471. 1.4 Ne deriva che, nel caso di specie, il decorso del termine di 60 giorni per il pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, che era iniziato con la notifica alle contribuenti dell'avviso di liquidazione (in conseguenza della registrazione d'ufficio della cessione indiretta di azienda, all'esito della riqualificazione ex art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131), doveva essere sospeso per effetto della sospensione amministrativa o giudiziale ovvero della pronunzia giudiziale di annullamento e poteva riprendere a decorrere soltanto dopo la riforma di questa decisione in sede di appello.1.5 Pertanto, il giudice di appello ha contravvenuto a tale principio, avendo ritenuto che il termine di 60 giorni per il pagamento potesse iniziare a decorrere soltanto dopo la notifica della cartella di pagamento e, di riflesso, che la sanzione amministrativa del 30% sull'importo non versato potesse essere irrogata soltanto dopo la scadenza del predetto termine. 2. Dunque, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 1, ultima parte, cod. proc. civ., con il rigetto dei ricorsi originari delle contribuenti. 3. Considerando le alterne vicende processuali, le spese dei giudizi di merito devono essere compensate tra le parti in ragione del loro svolgimento, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta i ricorsi originari delle contribuenti; compensa le spese dei giudizi di merito; condanna le contribuenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'amministrazione finanziaria, liquidandole nella misura di C 2