CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 21408/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (NA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4. [OSCURATO:PERSONA], nato ad Agropoli (SA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 06/07/2022 della Corte di appello di Salerno; letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; lette le richieste dei difensori dei ricorrenti, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] ed avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto impugnato, la Corte di appello di Salerno ha confermato la confisca di diverse società di capitali ritenute nella effettiva disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], quantunque egli, per la maggior parte di esse, non figurasse tra i soci. La confisca è stata disposta a norma degli artt. 1, lett. b), 4, comma 1, lett. b) e c), 16, comma 1, lett. a), e 24, d.lgs. n. 159 del 2011, essendo stato costui ritenuto soggetto che ha vissuto abitualmente del provento di attività delittuose tra il 2006 ed il 2010, nonché persona indiziata del delitto di cui all'art. 12- quinquies, d.l. n. 306 del 1992, conv. dalla legge n. 356 del 1992, in relazione a condotte collocabili tra il 2004 e il 2011. In quest'ultimo arco di tempo risultano costituite o acquistate tutte le società oggetto del provvedimento. Quanto al giudizio di pericolosità, il decreto impugnato ha rilevato che, nel procedimento di cognizione relativo alle suddette intestazioni fittizie, Fabbricino è stato raggiunto da ordinanza custodiale, da sentenza di condanna in primo grado e da decreto di sequestro preventivo, specificando che il compendio probatorio sotteso a tali decisioni, non smentito da alcuna sentenza irrevocabile di assoluzione e perciò utilizzabile ai fini del giudizio di prevenzione, «delineava una forma di abitualità nella gestione occulta di organismi societari formalmente intestati a terzi, attraverso i quali, anche mediante la commissione di reati societari e fallimentari (il predetto risulta condannato per plurime condotte di bancarotta fraudolenta commesse a Monza, Salerno, Verona negli anni in esame), questi reinvestiva i proventi illeciti derivanti da condotte della medesima natura ed occultava le proprie disponibilità avvalendosi di familiari e/o prestanome compiacenti». Riguardo, poi, alla sproporzione tra gli investimenti operati per la costituzione o l'acquisto di quelle società ed i redditi leciti del nucleo familiare, la Corte d'appello ha fondato la propria decisione sugli esiti di una perizia, da essa disposta, che si è confrontata specificamente con le deduzioni dei consulenti di parte. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso, per il tramite dei propri difensori e procuratori speciali, il predetto Fabbrocino nonché, quali terzi intestatari di alcune di quelle società, sua moglie [OSCURATO:PERSONA] ed i loro figli Giovanna ed Antonio. 2. Il ricorso del Fabbrocino lamenta violazione di legge, anche in ragione della mera apparenza della motivazione, sotto due profili. 2.1. Relativamente al giudizio di pericolosità, la Corte d'appello si sarebbe erroneamente limitata a valorizzare il dato formale dell'esistenza degli anzidetti provvedimenti giudiziari precedenti, nessuno dei quali, tuttavia, contenente un accertamento definitivo, essendo stata anzi annullata in appello la sentenza di condanna, per difetto di competenza del primo giudice.Trascrivendo, quindi, testualmente i motivi d'appello avverso il decreto di confisca di primo grado, con i quali aveva contestato la fondatezza delle contestazioni d'interposizione fittizia mosse nel procedimento di cognizione e, per l'effetto, la qualità d'indiziato per tali reati del proposto, la difesa sostiene che tali doglianze siano rimaste sostanzialmente senza risposta. In particolare, esse attenevano al difetto del dolo specifico del reato di cui al citato art. 12-quinquies (ora art. 512-bis, cod. pen.), e cioè alla strumentalità delle intestazioni fittizie all'elusione di misure di prevenzione patrimoniali, giacché, all'epoca di quelle acquisizioni o costituzioni societarie, Fabbrocino non era sottoposto a tali misure né v'era alcun elemento che ne rendesse concretamente prevedibile l'applicazione a suo carico, essendosi tutte le sue vicende giudiziarie concluse con provvedimenti liberatori. Inoltre - si sosteneva con l'atto d'appello - l'arco cronologico interessato da tali vicende era talmente ampio, da non potersi rilevare alcuna correlazione temporale tra le stesse ed i censurati movimenti patrimoniali del Fabbrocino, difettando perciò qualunque prova della illiceità delle risorse da lui investite in quelle società. Ed ancora, nessuno schermo operativo era stato da costui predisposto a tal fine, dal momento che tutte quelle disposizioni erano avvenute per atto notarile ed in favore di familiari, con la conseguente possibilità di risalire agevolmente all'effettiva titolarità di quei beni, a riprova dell'assenza di qualsiasi volontà di occultamento. 2.2. Riguardo, poi, al giudizio di sproporzione reddituale, il ricorso formula due censure. La prima consiste nell'errato utilizzo degli indici Istat per la valutazione presuntiva delle spese affrontate dal nucleo familiare del Fabbrocino, poiché il perito e, per esso, i giudici d'appello non li hanno rivisti al ribasso, come invece avrebbero dovuto, in relazione al costo della vita ed al tenore di vita effettivo di quella famiglia, ritenendo apoditticamente irragionevole la riduzione del 35% ipotizzata dal consulente della difesa. In secondo luogo, si lamenta che, nella valutazione dei dati reddituali per l'anno 2010, la Corte d'appello abbia tenuto in considerazione tre finanziamenti in favore di una di quelle società (la "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I.), per un ammontare complessivo intorno ai 75.000 euro, ritenendoli compiuti dal Fabbrocino pur non essendo ciò dimostrato, ma soprattutto valorizzando un dato non considerato dagli investigatori né dal primo giudice, e quindi non filtrato dal contraddittorio tra le parti, in palese violazione del giudicato: con l'effetto che il giudizio di sproporzione reddituale per l'anno 2010, sarebbe infondato.3. Il comune ricorso dei terzi interessati, ovvero la moglie e i figli del Fabbrocino, pur distinto da quello di quest'ultimo, ne ricalca testualmente il contenuto. Tuttavia, la Tesauro ed [OSCURATO:PERSONA], con separato atto comune, hanno proposto motivi ulteriori, contestando il giudizio di pericolosità del loro congiunto e la ritenuta sproporzione reddituale, sulla base dei seguenti argomenti. 3.1. Quanto alla pericolosità generica, sarebbero privi di qualsiasi dimostrazione i presupposti della sistematicità delle condotte delittuose e della derivazione da esse delle risorse abitualmente utilizzate dal Fabbrocino e dalla sua famiglia per vivere, anche solo in misura prevalente. Le condotte valorizzate a tal fine dai giudici di merito consisterebbero, infatti, in alcune truffe ai danni dello Stato ed altri reati simili, risalenti agli anni 2006-2007, ed in fatti di bancarotta del 2009-2010, senza alcun collegamento tra loro e, quindi, con uno iato temporale che esclude la sistematica dedizione di costui ad attività illecite. 3.2. Relativamente, invece, al giudizio di pericolosità qualificata, il decreto si sarebbe limitato a rinviare alle risultanze del processo riguardante le intestazioni fittizie: queste, tuttavia, attengono a fatti che sarebbero accaduti dal 2009 al 2011, sicché rimane inspiegata l'estensione di tale pericolosità già a partire dal 2006, non potendo rivestire alcun rilievo, in relazione ad esso, le condotte di truffa e bancarotta poste a fondamento della ritenuta pericolosità generica. Ne deriva che risulterebbe indimostrata la provenienza illecita dei proventi impiegati dal Fabbrocino per la costituzione o l'acquisto delle società confiscate. 3.3. Riguardo, infine, alla sperequazione reddituale, anche questi ricorrenti lamentano la mancata considerazione delle disponibilità patrimoniali sicuramente acquisite dal nucleo familiare in epoca precedente a quella di ritenuta pericolosità del loro congiunto, nonché l'erronea considerazione degli indici di spesa elaborati dall'Istat. 4. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per il rigetto di tutti i ricorsi. 5. Hanno depositato memorie di replica le difese dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sostanzialmente ribadendo le argomentazioni rassegnate con i ricorsi ed insistendo per l'accoglimento degli stessi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nessuno dei motivi di ricorso può essere ammesso.Considerando, peraltro, l'identità degli stessi per tutti i ricorrenti, essi possono essere esaminati congiuntamente. 2. Il primo solleva essenzialmente tre questioni: a) giudizio di pericolosità del Fabbrocino fondato sull'apodittica valorizzazione dei precedenti provvedimenti giudiziari, tuttavia nessuno contenente un accertamento effettivo dei relativi addebiti; b) assenza, da parte sua, del dolo specifico del delitto di cui al previgente e citato art. 12-quinquies, non essendovi all'epoca le condizioni perché egli potesse temere alcuna misura di prevenzione patrimoniale a suo carico; c) eccessiva ampiezza del periodo di tempo interessato dalle condotte delittuose oggetto delle sue pregresse vicende giudiziarie, tale per cui non sarebbe possibile stabilire la necessaria correlazione cronologica con le acquisizioni patrimoniali oggetto di confisca. E, su tutt'e tre, la difesa ricorrente lamenta sostanzialmente la mera apparenza della motivazione resa dalla Corte d'appello. Senza dubbio, tale motivazione non può certo dirsi ampia e diffusa, ma, ad un tempo, non può nemmeno ritenersi puramente posticcia, elusiva, e quindi apparente. I giudici d'appello, infatti, non si sono limitati a prendere atto dato del dato puramente formale rappresentato dall'esistenza dei precedenti provvedimenti giudiziari richiamati, ma hanno spiegato che le risultanze investigative ivi valorizzate sono state dettagliatamente esaminate ed autonomamente valutate dal giudice della prevenzione nel decreto appellato, al quale dunque hanno fatto esplicito e recettizio rinvio, rilevando la genericità dei motivi d'appello, al limite - hanno affermato - dell'inammissibilità. E, in effetti, è sufficiente leggere le pagg. 15 ss. e 70 ss. del decreto del Tribunale di Salerno - che, in quanto richiamato, integra la motivazione di quello d'appello, saldandosi con esso - per rilevare come ivi sia contenuta esauriente risposta a tutte le questioni difensive (comprese quelle dell'assenza di dolo e del fattore cronologico, enunciate anche in questa sede), attraverso una minuziosa disamina, ai diversi fini del giudizio di prevenzione, dei fatti e degli elementi probatori su cui si erano fondati i distinti provvedimenti del "parallelo" giudizio di cognizione. Talché la semplice riproposizione testuale dei motivi d'appello con la doglianza della mancata risposta, in cui si sostanzia il motivo di ricorso in disamina, non è sufficiente per stigmatizzare come elusiva la motivazione resa dalla Corte distrettuale. 3. Riguardo, poi, alle censure in punto di sproporzione reddituale, la prima, in tema di erronea valutazione degli indici Istat per il calcolo presuntivo delle spese sostenute dal nucleo familiare del Fabbrocino, non è consentita in questa sede.Si tratta, all'evidenza, di una doglianza che attiene alla valutazione di un dato probatorio, consistendo, perciò, in un motivo di puro merito, comunque non deducibile nel giudizio di legittimità, e a maggior ragione nella materia della prevenzione, in cui la cognizione della Corte è ulteriormente limitata alla rilevazione di eventuali violazioni di legge (art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011). Manifestamente infondato è, poi, l'assunto riguardante la violazione del giudicato, per avere la Corte d'appello valorizzato, nella disamina dei dati reddituali degli interessati, un elemento non tenuto in considerazione dagli inquirenti e dal Tribunale (l'esborso, cioè, sostenuto dal Fabbrocino per i finanziamenti in favore della "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., per circa 75.000 euro). Anche nella materia della prevenzione, infatti, quella della Corte d'appello è una cognitio piena, delimitata ovviamente dai capi e dai punti oggetto di gravame, ma non anche vincolata alle risultanze processuali valorizzate dal provvedimento appellato, trattandosi comunque di un giudizio di merito e non di mera legittimità: ragione per cui nulla le impedisce, nel giudicare della questione di fatto o di diritto devolutale, di valorizzare dati di fatto ed elementi di prova risultanti dagli atti del procedimento, ancorché eventualmente trascurati dal primo giudice. In proposito, è sufficiente rammentare, per tutte, Sez. U, n. 1 del 27/09/1995, dep. 1996, Timpanaro, Rv. 203096, per cui, la preclusione derivante dall'effetto devolutivo dell'appello riguarda esclusivamente i "punti" della sentenza, che, non essendo stati oggetto dei motivi, abbiano acquistato autorità di giudicato; non riguarda, invece, nell'ambito dei motivi proposti, le argomentazioni e le questioni di diritto non svolte o erroneamente prospettate a sostegno del "petitum" che forma oggetto del gravame, atteso che il giudice di appello ben può - senza esorbitare dalla sfera devolutiva, dell'impugnazione - accogliere il gravame in base ad argomentazioni proprie o diverse da quelle dell'appellante. Costituisce espressione del medesimo principio, in fattispecie specificamente riguardante la valutazione di un dato probatorio, Sez. 6, n. 1422 del 03/10/2017, dep. 2018, Gambino, Rv. 271974, secondo cui non viola il principio di devoluzione il giudice di appello che valuta in termini difformi dal primo giudice l'utilizzabilità di una prova, pur in assenza di una specifica impugnazione al riguardo, atteso che il "punto" della decisione cui si riferisce l'effetto preclusivo previsto dall'art. 591, comma 1, cod. proc. pen., riguarda essenzialmente le statuizioni sostanziali, ma non le valutazioni processuali (ipotesi in cui, a seguito di impugnazione del solo imputato, la corte di appello ne aveva confermato la condanna per il reato di concussione, ritenendo utilizzabile d'ufficio la registrazione di un colloquio, la cui utilizzabilità era stata, invece, esclusa dal Tribunale).Infine - e solo per inciso - va osservato come il dato di fatto che la Corte d'appello avrebbe autonomamente valorizzato riguardi esclusivamente un segmento temporale assai limitato (i redditi, cioè, del solo 2010) e come la perizia da essa disposta abbia fondato anche su altri parametri le proprie conclusioni sul punto: talché la censura sarebbe pure generica, non spiegando per quale motivo, ove mai fondata, essa dovrebbe inficiare il complessivo giudizio di sproporzione reddituale, che ha riguardato un periodo di tempo assai più vasto. 4. Sono inammissibili anche i motivi aggiunti proposti dai familiari terzi interessati. 4.1. In primo luogo, sono tali in conseguenza dell'inammissibilità di quelli del ricorso principale, secondo il chiaro disposto dell'art. 585, comma 4, ult. parte, cod. proc. pen.. 4.2. A prescindere da ciò, il primo e il secondo, in tema di pericolosità del Fabbrocino, lo sono anche perché non proposti con il ricorso - il quale attinge tale profilo, ma per ragioni del tutto diverse - e comunque nuovi pure rispetto a quelli d'appello, in cui il tema non risulta essere stato affatto da costoro devoluto, almeno secondo quanto si legge nella sintesi degli stessi, contenuta nel decreto impugnato a pag. 4 e non contestata dai ricorrenti come lacunosa o comunque inesatta. In proposito, va ricordato che: i motivi nuovi di impugnazione devono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata, essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015, Comitini, Rv. 262343); che è inammissibile il motivo di ricorso riguardante violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.); che, infine, è onere della parte che ricorre per cassazione dedurre, a pena di aspecificità dell'impugnazione, l'eventuale inesattezza od insufficienza dell'esposizione dei motivi di gravame contenuta nella sentenza appellata, tanto più laddove detta parte lamenti un vizio di motivazione, non trattandosi, in questo caso, di un vizio procedurale ma pur sempre di una carenza motivazionale e rimanendo ferme, perciò, la limitazione del sindacato del giudice di legittimità al controllo dell'argomentare della sentenza e la preclusione, per esso, dell'accesso agli atti processuali. 4.3. Infine, anche il terzo motivo aggiunto, in tema di sproporzione reddituale, sarebbe già di per sé inammissibile, perché, al pari di quelli proposti sullo stesso profilo con i ricorsi principali, attiene alla ricostruzione dei fatti e, al più, ad un vizio di motivazione, entrambi sottratti alla cognizione del giudice di legittimità.5. Tutti i ricorrenti - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - debbono, dunque, essere condannati alla rifusione delle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità dei loro ricorsi (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, si ritiene equo fissare detta somma in tremila euro per ognuno di essi. P.Q.M. Dich