CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 settembre 1994
Cassazione n. 08280/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 19/09/1994 avverso l'ordinanza del 04/08/2021 del TRIB. LIBERTA' di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la comunicazione del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di GENOVA, SEZIONE per il RIESAME, con ordinanza del 4/8/2021 ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza emessa dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di GENOVA in data 7/7/2021 che aveva respinto l'istanza di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 81, 110 e 629 cod. pen. 1. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagata che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al ritenuto pericolo di fuga. 2. In data 25 ottobre 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 3. In data 25 ottobre 2021 è pervenuta comunicazione con la quale l'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato che in data 5 ottobre 2021 questa Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza genetica, dichiara che è sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile. Come risulta dalla comunicazione della difesa questa Corte, con la sentenza Sez. 2, n. 37781 del 05/10/2021, Belo, Rv. 282197, ha annullato senza rinvio l'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame di Genova, a seguito dell'appello del pubblico ministero, aveva applicato alla ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere oggetto dell'istanza di revoca e sostituzione che ha dato origine all'attuale procedimento incidentale per il quale è stato proposto il ricorso. L'annullamento del provvedimento genetico, considerato anche che questa Corte nel dispositivo della citata sentenza ha dichiarato la perdita di efficacia della misura cautelare, determina la radicale carenza di interesse della ricorrente alla decisione dell'attuale impugnazione. In assenza di profili di colpa non deve essere disposta la condanna al pagamento di alcuna somma in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 19/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] re estens Marco aco [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]