CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 luglio 2021
Cassazione n. 39192/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 21 dicembre 2020 il Tribunale di Firenze, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dalla sentenza pronunciata in data 24 aprile 2015 dal Tribunale di Firenze, divenuta irrevocabile in data 5 maggio 2018, per omesso adempimento della condizione apposta, consistente nel versamento della provvisionale di € 50.000 per ciascuna delle tre parti civili, entro il termine di mesi tre dalla irrevocabilità della sentenza di condanna. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo vengono denunciati la violazione dell'art. 165 cod. pen. e il difetto di motivazione del giudizio sulla capacità economica dell'obbligato e sulla impossibilità dell'adempimento. Il giudice dell'esecuzione non aveva valutato la documentazione dei redditi dichiarati negli anni dal 2013 al 2019 e non aveva, sul punto, nemmeno esercitato i poteri istruttori. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va perciò respinto. In diritto, si deve precisare che, mentre il giudice della cognizione è tenuto, ai fini della subordinazione della sospengione condizionale della pena all'adempimento di una obbligazione, a verificare la capacità, anche economica, di adempimento da parte del condannato, solo se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione (Sez. 5, n. 3187 del 26.10.2020, Genna, Rv. 280407; vi è anche orientamento che esclude in radice l'obbligo per il giudice della cognizione di valutare la capacità economica dell'imputato: Sez. 6, n. 33020 del 8,5.2014, S., Rv. 260555), il giudice dell'esecuzione, chiamato a disporre la revoca del beneficio in caso di inadempimento della prestazione, è in ogni caso tenuto a vagliare la capacità dell'obbligato, essendo l'inadempimento incolpevole inidoneo a determinare la revoca del beneficio. Il ricorso denuncia il difetto di motivazione di tale giudizio, in quanto il giudice dell'esecuzione non avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni dei redditi prodotte dalla difesa, asseritamente significative della impossibilità di adempiere la gravosa obbligazione economica imposta. Il motivo è infondato. L'ordinanza impugnata ha esaminato le dichiarazioni dei redditi prodotte dalla difesa, osservando che era documentata una situazione reddituale modesta, ma non una situazione di oggettiva ed assoluta impossibilità ad adempiere. Il giudizio risulta motivato in termini che non sono censurabili in questa sede, risultando effettivamente parziale la produzione documentale della difesa a fronte dell'ampiezza dell'oggetto del giudizio, che non è limitato ai redditi percepiti in prossimità del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, ma riguarda la complessiva capacità economica dell'obbligato nel corso degli anni dopo il sorgere dell'obbligazione. Va dunque respinto il ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 9 luglio 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]