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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 3 febbraio 2022

Cassazione n. 21224/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso 4314-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, '[OSCURATO:PERSONA] 102, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato- avverso l'ordinanza n. cronologico 7591/2019 del TRIBUNALE di VERONA, depositata il 19/12/2019; Sez.

VI-RG 4314/2020 camera di consiglio 3.2.2022 1 / udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. — Il Tribunale di Verona ha respinto, in data 19 dicembre 2020, l'opposizione allo stato passivo del fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proposta da [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]..

Ha rilevato che la banca aveva mancato di produrre la copia dello stato passivo opposto, oltre che la comunicazione della relativa dichiarazione di esecutività; ha evidenziato, inoltre, che la documentazione non allegata alla domanda di insinuazione al passivo, consistente negli estratti conto per l'intera durata del rapporto, era stata versata in atti non già con il ricorso in opposizione, ma in prossimità della prima udienza.

2. — Il decreto è stato impugnato per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA], rappresentata in giudizio da [OSCURATO:SOCIETA]., con un ricorso articolato in due motivi; il fallimento, intimato, non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

1. — Il primo motivo oppone la violazione e falsa applicazione dell'art. 98 e dell'art. 99

1. fall., oltre che degli artt. 342 e 347 c.p.c. in relazione all'assenza di un obbligo, in capo all'opponente creditore, di far luogo al deposito del decreto impugnato.

Viene dedotto che nel giudizio di opposizione allo stato passivo l'opponente debba soltanto indicare specificamente i documenti, di cui intende avvalersi, che siano stati già prodotti nel corso del procedimento di verifica dello stato passivo; è esposto che la banca ricorrente aveva espressamente Sez.

VI- RG 4314/2020 camera di consiglio 3.2.2022 2 dichiarato la propria volontà di riportarsi integralmente alla documentazione già prodotta nel corso di tale procedimento.

Si sostiene, in particolare, che la mancata produzione di copia autentica del provvedimento impugnato non costituisca causa di improcedibilità del giudizio.

Il motivo è fondato.

In base alla giurisprudenza di questa Corte, non incorre nella sanzione dell'improcedibilità il creditore opponente che abbia omesso di produrre copia autentica dello stato passivo formato dal giudice delegato, non trovando applicazione l'art. 347, comma 2, c.p.c. previsto solo per l'appello e potendo, comunque, il tribunale accedere direttamente al fascicolo di cui all'art. 90

1. fall. per conoscere il contenuto del provvedimento impugnato (Cass. 22 ottobre 2020, n. 23138; cfr. pure Cass. 12 agosto 2016, n. 17086).

2. — Col secondo mezzo è lamentato l'omesso esame di un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 98 e 99

1. fall., in relazione alla prova documentale del credito e alla sua acquisizione d'ufficio.

Assume il ricorrente che l'espressione «a pena di decadena», contenuta nel comma 2, n. 4, dell'art. 99

1. fall. si riferisce alla necessità che l'opponente, del proprio ricorso, espliciti l'indicazione dei mezzi di prova dei quali intende avvalersi e che, nella fattispecie, sebbene la produzione documentale di una parte degli estratti conto fosse stata effettuata nel corso del giudizio, l'indicazione dei suddetti mezzi di prova era da ritenere tempestiva.

Il motivo è infondato.

Sez.

VI-RG 4314/2020 camera di consiglio 3.2.2022 3 E' vero che nel giudizio di opposizione allo stato passivo l'opponente, a pena di decadenza ex art. 99, comma 2, n. 4),

1. fall., deve soltanto indicare specificatamente i documenti di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, sicché, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale deve disporne l'acquisizione dal fascicolo d'ufficio della procedura fallimentare ove esso è custodito (per tutte: Cass. 13 novembre 2020, n. 25663; Cass. 14 giugno 2018, n. 15627) Ciò non significa, però, che i documenti di cui sia mancata l'acquisizione nella fase di verifica del passivo possano essere versati in ogni momento del giudizio di opposizione: l'art. 99, comma 2, n. 4,

1. fall. prevede, infatti, che il ricorso contenga l'indicazione specifica dei documenti prodotti e onera, quindi, l'opponente della produzione, col deposito del ricorso, di quei documenti, non sottoposti al giudice delegato, di cui lo stesso istante intenda avvalersi ai fini della proposta impugnazione.

La produzione documentale soggiace, dunque, a un preciso termine di decadenza, la cui inosservanza è rilevabile di ufficio inerendo a materia sottratta alla disponibilità delle parti (Cass. 4 agosto 2017, n. 19610; Cass. 21 luglio 2016, n. 15037).

3. — Il decreto va dunque cassato in accoglimento del primo motivo; la causa è rinviata al Tribunale di Verona che dovrà esaminare la proposta opposizione prendendo in considerazione il decreto con cui è stato reso esecutivo lo stato passivo, i documenti prodotti nella fase di verifica del detto stato passivo indicati nel ricorso in opposizione e quelli prodotti nel termine stabilito, a pena di decadenza, dall'art. 99, comma 2, n. 4,

1. fall., pure indicati dalla parte ricorrente. [OSCURATO:PERSONA].

VI-RG 4314/2020 camera di consiglio 3.2.2022 4 Tribunale regolerà, poi, le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo e rigetta il secondo; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Verona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 4314-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, '[OSCURATO:PERSONA] 102, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato- avverso l'ordinanza n. cronologico 7591/2019 del TRIBUNALE di VERONA, depositata il 19/12/2019; Sez. VI-RG 4314/2020 camera di consiglio 3.2.2022 1 / udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. — Il Tribunale di Verona ha respinto, in data 19 dicembre 2020, l'opposizione allo stato passivo del fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proposta da [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].. Ha rilevato che la banca aveva mancato di produrre la copia dello stato passivo opposto, oltre che la comunicazione della relativa dichiarazione di esecutività; ha evidenziato, inoltre, che la documentazione non allegata alla domanda di insinuazione al passivo, consistente negli estratti conto per l'intera durata del rapporto, era stata versata in atti non già con il ricorso in opposizione, ma in prossimità della prima udienza. 2. — Il decreto è stato impugnato per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA], rappresentata in giudizio da [OSCURATO:SOCIETA]., con un ricorso articolato in due motivi; il fallimento, intimato, non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. — Il primo motivo oppone la violazione e falsa applicazione dell'art. 98 e dell'art. 99 1. fall., oltre che degli artt. 342 e 347 c.p.c. in relazione all'assenza di un obbligo, in capo all'opponente creditore, di far luogo al deposito del decreto impugnato. Viene dedotto che nel giudizio di opposizione allo stato passivo l'opponente debba soltanto indicare specificamente i documenti, di cui intende avvalersi, che siano stati già prodotti nel corso del procedimento di verifica dello stato passivo; è esposto che la banca ricorrente aveva espressamente Sez. VI- RG 4314/2020 camera di consiglio 3.2.2022 2 dichiarato la propria volontà di riportarsi integralmente alla documentazione già prodotta nel corso di tale procedimento. Si sostiene, in particolare, che la mancata produzione di copia autentica del provvedimento impugnato non costituisca causa di improcedibilità del giudizio. Il motivo è fondato. In base alla giurisprudenza di questa Corte, non incorre nella sanzione dell'improcedibilità il creditore opponente che abbia omesso di produrre copia autentica dello stato passivo formato dal giudice delegato, non trovando applicazione l'art. 347, comma 2, c.p.c. previsto solo per l'appello e potendo, comunque, il tribunale accedere direttamente al fascicolo di cui all'art. 90 1. fall. per conoscere il contenuto del provvedimento impugnato (Cass. 22 ottobre 2020, n. 23138; cfr. pure Cass. 12 agosto 2016, n. 17086). 2. — Col secondo mezzo è lamentato l'omesso esame di un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 98 e 99 1. fall., in relazione alla prova documentale del credito e alla sua acquisizione d'ufficio. Assume il ricorrente che l'espressione «a pena di decadena», contenuta nel comma 2, n. 4, dell'art. 99 1. fall. si riferisce alla necessità che l'opponente, del proprio ricorso, espliciti l'indicazione dei mezzi di prova dei quali intende avvalersi e che, nella fattispecie, sebbene la produzione documentale di una parte degli estratti conto fosse stata effettuata nel corso del giudizio, l'indicazione dei suddetti mezzi di prova era da ritenere tempestiva. Il motivo è infondato. Sez. VI-RG 4314/2020 camera di consiglio 3.2.2022 3 E' vero che nel giudizio di opposizione allo stato passivo l'opponente, a pena di decadenza ex art. 99, comma 2, n. 4), 1. fall., deve soltanto indicare specificatamente i documenti di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, sicché, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale deve disporne l'acquisizione dal fascicolo d'ufficio della procedura fallimentare ove esso è custodito (per tutte: Cass. 13 novembre 2020, n. 25663; Cass. 14 giugno 2018, n. 15627) Ciò non significa, però, che i documenti di cui sia mancata l'acquisizione nella fase di verifica del passivo possano essere versati in ogni momento del giudizio di opposizione: l'art. 99, comma 2, n. 4, 1. fall. prevede, infatti, che il ricorso contenga l'indicazione specifica dei documenti prodotti e onera, quindi, l'opponente della produzione, col deposito del ricorso, di quei documenti, non sottoposti al giudice delegato, di cui lo stesso istante intenda avvalersi ai fini della proposta impugnazione. La produzione documentale soggiace, dunque, a un preciso termine di decadenza, la cui inosservanza è rilevabile di ufficio inerendo a materia sottratta alla disponibilità delle parti (Cass. 4 agosto 2017, n. 19610; Cass. 21 luglio 2016, n. 15037). 3. — Il decreto va dunque cassato in accoglimento del primo motivo; la causa è rinviata al Tribunale di Verona che dovrà esaminare la proposta opposizione prendendo in considerazione il decreto con cui è stato reso esecutivo lo stato passivo, i documenti prodotti nella fase di verifica del detto stato passivo indicati nel ricorso in opposizione e quelli prodotti nel termine stabilito, a pena di decadenza, dall'art. 99, comma 2, n. 4, 1. fall., pure indicati dalla parte ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]. VI-RG 4314/2020 camera di consiglio 3.2.2022 4 Tribunale regolerà, poi, le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo e rigetta il secondo; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Verona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così decis