CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15900/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2 febbraio 1996; ies avverso l'ordinanza del 26 novembre 2024 del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha conduso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto dell'impugnazione è l'ordinanza con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'istanza di riesame proposta dall'indagato avverso l'ordinanza applicativa degli arresti domiciliari, disposta in relazione al reato di cui all'art. 583- quater cod. pen., oggetto della provvisoria incolpazione formulata dal Pubblico Ministero. 2. Ricorre per cassazione l'imputato con un unico motivo d'impugnazione, d'impugnazione, deducendo l'insussistenza dei gravi indizi di reato (ritenuti dal Tribunale senza considerare le censure difensive) e, comunque, le prevalenti esigenze familiari rilevanti ai sensi del quarto comma dell'art. 275 del codice di procedura penale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è, complessivamente, infondato. Il motivo afferente al profilo strettamente cautelare è inammissibile, in quanto, con successiva ordinanza del 29 gennaio 2025, la misura cautelare è stata revocata ed il Sacco immediatamente liberato e tanto determina il venir meno dell'interesse a censurare, sotto il profilo in precedenza evidenziato, il relativo provvedimento applicativo. Infondato, invece, il motivo afferente alla sussistenza dei gravi indizi di reato, in quanto, contrariamente a quanto eccepito dalla difesa, l'ordinanza impugnata indica con precisione tutti gli elementi sui quali è stata fondata la valutazione di sussistenza dei gravi indizi di reato, incentrandosi, principalmente, l'impianto accusatorio, sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa, sulle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza installato presso l'Ospedale di [OSCURATO:PERSONA], sulle relazioni redatte dalla polizia giudiziaria intervenuta all'interno dei locali del [OSCURATO:PERSONA] dell'Ospedale di [OSCURATO:PERSONA] e sul riconoscimento effettuato dal sanitario aggredito dinanzi alla polizia giudiziaria. Il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 11 marzo