Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 17958/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26144/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliato in Napoli, via Gabi, n. 8 presso lo studio del difensore. -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 15, presso lo studio del difensore. - controricorrente - avversola sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3510/2020, pubblicata in data 15 luglio 2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 aprile 2023 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione introduttivo la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma in data 12 marzo 2018 con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 8663,00 oltre interessi e spese della procedura in favore di [OSCURATO:SOCIETA].

A fondamento dell'opposizione allegava un unico motivo, fondato sulla legittimità del proprio recesso, esercitato con lettera raccomandata del 16 agosto 2016 e pec del 27 novembre 2016 relativamente alle molteplici polizze indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo in relazione alle quali la HD aveva richiesto il pagamento dei relativi premi, dal momento che le polizze non contenevano l’espresso richiamo alla “non disdettabilità” di cui alla circolare dell’IVASS del 20 dicembre 2016 Si costituiva l’HDI, resistendo e contestando la fondatezza delle allegazioni avversarie.

Con sentenza pubblicata in data 6 dicembre 2019 il Tribunale di Roma rigettava l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] spa e per l'effetto confermava il decreto ingiuntivo opposto.

2. La sentenza veniva impugnata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avanti alla Corte d'appello di [OSCURATO:SOCIETA]. si costituiva, resistendo all'impugnazione e chiedendone il rigetto.

Con sentenza n. 3510/2020 pubblicata il 15 luglio 2020 la Corte d'appello di Roma accoglieva l'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, accoglieva l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] spa revocando il decreto ingiuntivo opposto; condannava [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione in favore dell'appellante delle spese processuali per il doppio grado di giudizio.

3. Avverso tale sentenza propone ricorso in Cassazione la HDI assicurazioni s.p.a. sulla base di quattro motivi.Si costituisce la [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis. 1cod. proc. civ.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.

Parte ricorrente e parte controricorrente hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

La lettura dei motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro connessi, ne evidenzia l’assoluta genericità, che non permette l’individuazione della specifica critica mossa alla sentenza impugnata, la cui motivazione nemmeno viene mai evocata espressamente, e si risolve nella mera postulazione di erroneità della sentenza di appello (Cass., Sez.

Un., del 08/11/2021, n. 32415; Cass., 06/09/2021, n. 24048; Cass., 17/02/2004, n. 3089).

2. Aggiungasiche Corte d'appello di Roma ha correttamente fondato la propria decisione sul combinato disposto dell’art. 1899 cod. civ., come modificato dall’art. 5, comma 4, del decreto 01.02.2007, convertito con modificazioni nella legge n. 40/2007 e poi ancora modificato dall’art. 21 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], e dell’art. 183 cod. ass., affermando che nei contratti di durata pluriennale in cui sia stata pattuita una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale, il contraente consumatore, beneficiario dello sconto, non può esercitare la facoltà di recesso per tutti i primi cinque anni, a condizione che tale limitazione venga espressamente indicata in polizza.

Nel caso di specie la limitazione non era stata indicata nelle polizze oggetto di causa, per cui la Corte territoriale ha ritenuto che la assicurata [OSCURATO:SOCIETA] abbia legittimamente esercitato il proprio recesso (sul tema del recesso nell’ipotesi oggetto di causa, v. in termini generali Cass., Sez. 3, 10/05/2016, n. 9386; cfr. inoltre Cass., 24/04/2015, n. 8412: In materia di contratto di assicurazione, l’assicuratore (come il proprio intermediario o promotore) ha il dovere primario -ai sensi degli artt.1175, 1337 e 1375 cod. civ.-di fornire al contraente una informazione esaustiva, chiara e completa sul contenuto del contratto, oltre quello di proporgli polizze assicurative realmente utili alle sue esigenze, integrando la violazione di tali doveri una condotta negligente ex art. 1176, comma 2, cod. civ.)

3. In conclusioneil ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

La Corte condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26144/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliato in Napoli, via Gabi, n. 8 presso lo studio del difensore. -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 15, presso lo studio del difensore. - controricorrente - avversola sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3510/2020, pubblicata in data 15 luglio 2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 aprile 2023 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione introduttivo la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma in data 12 marzo 2018 con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 8663,00 oltre interessi e spese della procedura in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. A fondamento dell'opposizione allegava un unico motivo, fondato sulla legittimità del proprio recesso, esercitato con lettera raccomandata del 16 agosto 2016 e pec del 27 novembre 2016 relativamente alle molteplici polizze indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo in relazione alle quali la HD aveva richiesto il pagamento dei relativi premi, dal momento che le polizze non contenevano l’espresso richiamo alla “non disdettabilità” di cui alla circolare dell’IVASS del 20 dicembre 2016 Si costituiva l’HDI, resistendo e contestando la fondatezza delle allegazioni avversarie. Con sentenza pubblicata in data 6 dicembre 2019 il Tribunale di Roma rigettava l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] spa e per l'effetto confermava il decreto ingiuntivo opposto. 2. La sentenza veniva impugnata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avanti alla Corte d'appello di [OSCURATO:SOCIETA]. si costituiva, resistendo all'impugnazione e chiedendone il rigetto. Con sentenza n. 3510/2020 pubblicata il 15 luglio 2020 la Corte d'appello di Roma accoglieva l'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, accoglieva l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] spa revocando il decreto ingiuntivo opposto; condannava [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione in favore dell'appellante delle spese processuali per il doppio grado di giudizio. 3. Avverso tale sentenza propone ricorso in Cassazione la HDI assicurazioni s.p.a. sulla base di quattro motivi.Si costituisce la [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis. 1cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Parte ricorrente e parte controricorrente hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. La lettura dei motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro connessi, ne evidenzia l’assoluta genericità, che non permette l’individuazione della specifica critica mossa alla sentenza impugnata, la cui motivazione nemmeno viene mai evocata espressamente, e si risolve nella mera postulazione di erroneità della sentenza di appello (Cass., Sez. Un., del 08/11/2021, n. 32415; Cass., 06/09/2021, n. 24048; Cass., 17/02/2004, n. 3089). 2. Aggiungasiche Corte d'appello di Roma ha correttamente fondato la propria decisione sul combinato disposto dell’art. 1899 cod. civ., come modificato dall’art. 5, comma 4, del decreto 01.02.2007, convertito con modificazioni nella legge n. 40/2007 e poi ancora modificato dall’art. 21 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], e dell’art. 183 cod. ass., affermando che nei contratti di durata pluriennale in cui sia stata pattuita una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale, il contraente consumatore, beneficiario dello sconto, non può esercitare la facoltà di recesso per tutti i primi cinque anni, a condizione che tale limitazione venga espressamente indicata in polizza. Nel caso di specie la limitazione non era stata indicata nelle polizze oggetto di causa, per cui la Corte territoriale ha ritenuto che la assicurata [OSCURATO:SOCIETA] abbia legittimamente esercitato il proprio recesso (sul tema del recesso nell’ipotesi oggetto di causa, v. in termini generali Cass., Sez. 3, 10/05/2016, n. 9386; cfr. inoltre Cass., 24/04/2015, n. 8412: In materia di contratto di assicurazione, l’assicuratore (come il proprio intermediario o promotore) ha il dovere primario -ai sensi degli artt.1175, 1337 e 1375 cod. civ.-di fornire al contraente una informazione esaustiva, chiara e completa sul contenuto del contratto, oltre quello di proporgli polizze assicurative realmente utili alle sue esigenze, integrando la violazione di tali doveri una condotta negligente ex art. 1176, comma 2, cod. civ.) 3. In conclusioneil ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 4. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. La Corte condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma
Decreto Cassazione n. 17958/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris