CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03912/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 5936-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA],18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - t avverso la sentenza n. 2944/10/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di MESSINA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Co: Relatore [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che la contribuente società [OSCURATO:SOCIETA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della CTR per la Sicilia — Messina che, in riforma della pronuncia della CTP di Messina, confermava gli atti impositivi adottati dall'Ufficio, ritenendo validamente applicata la proroga di due anni per l'attività di accertamento in forza dell'art. 10 1. n. 289/2002 e congruamente motivati gli atti di accertamento; che l'Agenzia delle entrate ha spiegato tempestivo controricorso; CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad unico motivo di doglianza; che con l'unico motivo si prospetta nullità del procedimento per mancata statuizione sulla motivazione degli atti impositivi e del relativo potere; che, con riguardo all'unico motivo, nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo Ric. 2019 n. 05936 sez. MT - ud. 12-01-2022 -2- luogo, della decisività delle questioni prospettatevi (Cass., 28072/2021). In tema di condono fiscale, la proroga biennale dei termini di accertamento, accordata agli uffici finanziari dall'art. 10 della 1. n. 289 del 2002, opera, "in assenza di deroghe contenute nella legge", sia nel caso in cui il contribuente non abbia inteso avvalersi delle disposizioni di favore di cui alla suddetta legge, pur avendovi astrattamente diritto, sia nel caso in cui non abbia potuto farlo, perché raggiunto da un avviso di accertamento notificatogli prima dell'entrata in vigore della legge (Cass., 17395/2010; Cass., 33775/2019). In tema di avviso di accertamento, la motivazione "per relationem" con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l'Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio (Cass., 32957/2018). Nella specie, la CTR ha correttamente ritenuto che l'amministrazione finanziaria si fosse avvalsa della proroga biennale del termine di accertamento e che gli atti impositivi fossero motivati con il richiamo al pvc della G.d.F., per cui non vi è stata alcuna omissione di pronunzia sulle eccezioni opposte in proposito dalla contribuente; che, pertanto, il motivo è infondato ed il ricorso dev'essere rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; PQM La Corte rigetta il ricorso. Ric. 2019 n. 05936 sez. MT - ud. 12-01-2022 -3- Condanna la parte contribuente alla rifusione delle spese di lite a favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in €.cinquemilaseicento/00, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della parte ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dello s