CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 31751/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di Veneziavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La sentenza impugnata è stata deliberata il 13 novembre 2025 dallaCorte di appello di Venezia, che ha riformato parzialmente la sentenza emessa dalTribunale di Padova, la quale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati dibancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta fraudolenta per distrazione,limitatamente alle condotte commesse dopo il marzo 2013, quale amministratoredi diritto della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita dal Tribunale di Padovail 2 maggio 2018.In particolare, la Corte di appello di Venezia ha escluso la recidiva reiterata,specifica e infraquinquennale riconosciuta all’esito del giudizio di primo grado, haritenuto sussistente la sola recidiva specifica e ha conseguentementerideterminato la pena inflitta.2. L’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ha presentatoricorso, strutturato su due motivi, di seguito sintetizzati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge, per quantoconcerne l’elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale, nonchécontraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenzaimpugnata, con riguardo alla qualifica soggettiva di [OSCURATO:PERSONA] in ordinesempre alla bancarotta fraudolenta documentale.In particolare, sotto il primo profilo, si osserva che la Corte di appello haritenuto che, in capo all’imputato, per la bancarotta fraudolenta documentale,fosse ravvisabile il dolo generico, laddove per giurisprudenza consolidata dellaSuprema Corte l’elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale èil dolo specifico. Quindi, nel caso in esame, fa difetto l’elemento soggettivo delreato di bancarotta fraudolenta documentale.E, sotto il secondo profilo, si evidenza che la Corte di appello, da un lato,ha ritenuto corretta la diversa qualificazione soggettiva di [OSCURATO:PERSONA] operatadai giudici di primo grado in termini, non già di amministratore di fatto, ma diamministratore di diritto, ma, dall’altro lato, ha seguito un percorso motivazionaleda quale si desume che ha considerato l’imputato quale amministratore di fatto;e ciò sebbene, per la bancarotta fraudolenta documentale, [OSCURATO:PERSONA] fosseimputato come amministratore di diritto.2.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e omessamotivazione, per quanto concerne la qualifica soggettiva del ricorrente conriguardo al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale.In particolare, da un lato, si osserva che la Corte di appello ha confermatola condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di bancarotta fraudolentapatrimoniale con la qualità di amministratore di diritto, anche se nel relativo capod’imputazione l’imputato era chiamato a rispondere della bancarotta fraudolentapatrimoniale come amministratore di fatto; quindi, si è in presenza di un’evidentemodifica dell’imputazione, operata in violazione dell’art. 516 cod. proc. pen.E, dall’altro lato, si evidenzia che la Corte di appello sulle censure perviolazione dell’art. 516 cod. proc. pen. non ha svolto argomentazioni specifiche,ma si è limitata a fare rinvio alle argomentazioni sviluppate per il diverso reato dibancarotta fraudolenta documentale.Nel medesimo motivo di ricorso si deduce anche travisamento della provaed erronea applicazione dell’art. 43 cod. pen., atteso che dalla documentazionebancaria prodotta risultava che anche il precedente amministratore di diritto dellaImmobiliare Europea [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva rassegnato le dimissioniin data 20 gennaio 2012, aveva posto in essere operazioni successivamente a taledata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, nei termini precisati di seguito.2. Il primo motivo di ricorso – nella parte in cui denuncia violazione di leggeper quanto concerne l’elemento soggettivo della bancarotta fraudolentadocumentale – è fondato.2.1. La questione sollevata dal ricorrente, unitamente alla soluzione offertadai giudici di merito, rendono necessario ripercorrere gli arresti giurisprudenzialisugli elementi costitutivi delle due fattispecie di bancarotta fraudolentadocumentale disegnate dall’art. 216, comma 1, n. 2), legge fall.La prima fattispecie (c.d. “specifica”) consiste nella sottrazione odistruzione o falsificazione (totale o parziale) dei libri e delle altre scritture contabilie richiede il dolo specifico consistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri uningiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. Anche l’ipotesi di omessatenuta dei libri contabili può essere ricondotta nell’alveo di tipicità dell’art. 216,comma 1, n. 2), legge fall. A tal fine occorre, però, che la condotta omissiva siasorretta (al pari delle altre ipotesi) dal dolo specifico, perché altrimenti risulterebbeimpossibile distinguere tale fattispecie da quella – analoga sotto il profilo materiale– di bancarotta semplice documentale prevista dall’art. 217 legge fall. (Sez. 5, n.25432 del 11 aprile 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252992; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 262915; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv.279179). Al riguardo, va specificato che l’omessa tenuta (così come la sottrazione,distruzione o falsificazione) può essere anche “parziale” e che tale nozionericomprende oltre alla mancata istituzione di uno o più libri contabili anche l’ipotesidella “materiale” esistenza dei libri contabili che però sono stati “lasciati in bianco”.La seconda fattispecie (c.d. “generale”) è integrata dalla tenuta dellacontabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degliaffari e del patrimonio della fallita; questa ipotesi, diversamente dalla prima,presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenutied esaminati dagli organi fallimentari e si realizza attraverso una falsità ideologicacontestuale alla tenuta della contabilità, e cioè mediante l’annotazione originariadi dati oggettivamente falsi o l’omessa annotazione di dati veri, realizzata con leulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 5081del 13/01/2020, Montanari, Rv. 278321); sotto il profilo soggettivo è sufficiente ildolo generico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez.5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del28/06/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv.269904). Quanto alla “falsificazione” che, in apparenza, sembra connotareentrambe le fattispecie, la Corte di cassazione, con indirizzo consolidato, hatracciato la seguente linea di demarcazione: la condotta di falsificazione dellescritture contabili integrante la fattispecie di bancarotta documentale “specifica”può avere natura sia materiale sia ideologica, ma consiste, comunque, in unintervento manipolativo su una realtà contabile già definitivamente formata. Lacondotta integrante la fattispecie di bancarotta documentale "generale", invece, sirealizza sempre con un falso ideologico contestuale alla tenuta della contabilità. Inaltri termini, l’annotazione originaria di dati oggettivamente falsi nella contabilità(ovvero l’omessa annotazione di dati veri), sempre che la condotta presenti leulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice, integra sempree comunque la seconda ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale descrittadall’art. 216, comma 1, n. 2) legge fall. (così, da ultimo, in motivazione Sez. 5, n.5081 del 13/01/2020, Montanari). Per rimarcare, in modo ancora più netto, ladifferenza rispetto alla fattispecie di “omessa tenuta”, anche parziale, occorrechiarire che rientra nell’ipotesi “a dolo generico” il caso della omessa annotazionedi dati veri allorché l’omissione consista non nella totale assenza di annotazioni,ma nella mancata annotazione di specifiche operazioni. Proprio questo consentedi cogliere la differenza tra bancarotta fraudolenta documentale “specifica” e“generale” e la ratio sottesa al diverso elemento soggettivo richiesto: nel casodella bancarotta “generale” la fraudolenza è pressoché insita nella condottamateriale di alterazione della valenza delle scritture, sicché è sufficiente il dologenerico; mentre nel caso della bancarotta “specifica” l’elemento oggettivo èpolivalente, sicché è richiesta una specifica direzione della volontà. In questa otticale annotazioni incomplete, che incidono sul principio di continuità, impedendo diricostruire il patrimonio e il movimento degli affari (non come evento del reato,ma come carattere modale della condotta), danno comunque la parvenza che lacontabilità rifletta l'operatività dell'impresa e dunque creano quell’inganno che èpunito nella “bancarotta generale” (Sez. V, n. 42546 del 07/11/2024, Rv. 287175- 01)2.2. Nel caso in esame, la sentenza impugnata fa ripetutamente riferimentoall’omessa tenuta delle scritture contabili e precisa che l’imputato non haprovveduto alla tenuta delle scritture contabili, non ha redatto né depositato ibilanci, non ha adempiuto agli obblighi fiscali, societari e documentali-contabili,limitandosi al deposito di fatture (che non costituiscono contabilità). Secondoquanto accertato dai giudici del merito, quindi, la tenuta delle scritture era statadel tutto omessa.Ne consegue che il fatto ricostruito in sentenza induce a ritenere che ci sitrovi di fronte a un caso rientrante nella bancarotta fraudolenta documentalespecifica, e non già in quella generale, come ritenuto nella sentenza di primo gradoe confermato in quella di secondo grado. Quindi, era richiesta la prova del dolospecifico e non di quello generico, cui ha fatto unicamente riferimento la sentenzaimpugnata.La Corte di appello ha, invece, affermato la penale responsabilitàdell’imputato sostenendo che a tal fine sarebbe sufficiente il dolo generico,richiesto per la diversa condotta consistente nell'aver tenuto le scritture contabiliin guisa tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimentodegli affari, ipotesi, quest'ultima, che, come già sopra esposto, richiede che lescritture siano state tenute e consegnate agli organi fallimentari. La Corte diappello, nella motivazione della sentenza qui impugnata, in altri termini, non haaffermato che [OSCURATO:PERSONA] fosse animato dal dolo specifico di arrecarepregiudizio ai creditori della società o di assicurare un profitto a sé o ad altri,sostenendo, invece, che sarebbe sufficiente il dolo generico.Né può ritenersi sussistente una motivazione della sentenza di secondogrado in punto di dolo specifico, laddove, in limine litis, si legge «deve quindiessere confermato l’assunto del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto sussistentel’elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie contestata, quanto meno a titolodi dolo generico, peraltro emergendo elementi fattuali che fanno propendere ancheper la specifica finalizzazione della condotta all’ingiusto profitto in danno deicreditori della fallenda», atteso che tale ultima espressione appare essere unamera formula di stile, ripetitiva della previsione normativa e priva di contenuti,giacché non si precisa quali siano gli elementi fattuali che fanno propendere ancheper la specifica finalizzazione della condotta all’ingiusto profitto in danno deicreditori della fallenda.Il dolo specifico, di contro, deve essere desunto, con metodo logico-inferenziale, dalla complessiva ricostruzione della vicenda, dalle circostanze delfatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta, colorando di specificitàl'elemento soggettivo (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304 – 01) e dagliulteriori indici di fraudolenza, quali ad esempio il passivo rilevante e la distrazionedei beni aziendali (Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022, dep. 2023, Rv. 283983 – 01).Ne deriva che sussiste la violazione dell'art. 216, comma 1, n. 2), r.d. n.267 del 1942 lamentata dal ricorrente, il quale ha evidenziato che non è sufficienteil dolo generico per la configurabilità del reato di bancarotta fraudolentadocumentale attuato mediante l'omessa tenuta delle scritture contabili.2.3. Concludendo la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvioper nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Venezia, affinché rivalutinei termini indicati l’elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolentadocumentale.2.4. Nessuna contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione dellasentenza di secondo grado è ravvisabile, invece, con riguardo alla diversaqualificazione soggettiva dell’imputato in ordine al reato di bancarotta fraudolentadocumentale, atteso che nel capo A) dell’imputazione [OSCURATO:PERSONA] è statoindicato unicamente come «amministratore» della [OSCURATO:SOCIETA].,senza alcuna altra specificazione e nella sentenza impugnata si è precisato che sitrattava di amministratore di diritto.Quindi, nella sentenza impugnata viene semplicemente chiarito chel’imputato rivestiva la qualifica giuridica di amministratore di diritto al momentodella declaratoria di fallimento e che lo stesso, in tale qualifica, non aveva esibitoalcuna scrittura amministrativa e contabile né altra documentazione rilevante a talfine; nella stessa sentenza si aggiunge, poi, correttamente, che la precisazioneintervenuta nella qualificazione soggettiva dell’imputato non integra unmutamento del fatto, ma rappresenta esclusivamente una diversa qualificazionegiuridica del medesimo nucleo storico-naturalistico della condotta contestata.3. Il secondo motivo di ricorso – laddove investe l’attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] DeRossi in ordine al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale della qualità diamministratore di diritto, in luogo di quella di amministratore di fatto indicata nelrelativo capo d’imputazione − non è fondato.L'imputazione descrive esattamente il fatto materiale, evidenziando chePaolo [OSCURATO:PERSONA] era chiamato a rispondere quale «amministratore di fatto».La Corte territoriale non ha fatto altro che mettere in evidenza l’effettivaqualità “formale” dell’imputato, ossia di «amministratore di diritto» della società,circoscrivendo temporalmente i prelievi costituenti condotte distrattive al periodosuccessivo all’assunzione da parte dell’imputato della qualità di amministratore didiritto e riducendo conseguentemente l’importo degli stessi ad euro 22.638, senzache ciò abbia comportato alcuna lesione del diritto di difesa.I fatti contestati e ritenuti dal primo giudice sono rimasti sempre gli stessi,essendo, in definitiva, stato solo precisato quale fosse stato il “ruolo” delricorrente.La sentenza impugnata, quindi, non risulta avere pronunciato su un fattostorico diverso da quello contestato. Piuttosto, la qualificazione di una“amministrazione di diritto”, fermi restando i fatti in cui si sono sostanziati i delitticontestati, non introduce un thema decidendum inedito, ma costituisce il portatovalutativo dell’accertamento all’esito dell’istruttoria circa la natura dei poterigestori in capo a [OSCURATO:PERSONA] e la conseguente posizione di garanzia rispettoagli obblighi contabili: accertamento, per giunta, sul quale la difesa ha interloquitogià nei gradi di merito (come dimostra, peraltro, la censura mossa al riguardo conl’atto d’appello) e su cui, infine, non deduce quale concreto nocumento sarebbederivato.Ne deriva l’insussistenza della dedotta violazione dell’art. 521 cod. proc.pen., perché, in radice, non è configurabile alcuna immutatio facti radicale tale dafar residuare incertezza assoluta sull'oggetto dell'imputazione, e, inoltre, non èallegata alcuna specifica e concreta compressione delle prerogative difensive.3.1. Tale esegesi è conforme al principio più volte affermato da questaCorte, che riguarda il diverso caso in cui l’amministratore di diritto vengaqualificato quale amministratore di fatto, ma che è a fortiori applicabile al caso inesame, secondo cui non integra violazione del principio di correlazione tra il reatocontestato e quello ritenuto in sentenza (art. 521 cod. proc. pen.) la decisione conla quale un soggetto venga condannato per bancarotta fraudolenta nella qualità disocio e amministratore di fatto, anziché quale amministratore unico di diritto,qualora rimanga immutata l'azione distrattiva ascrittagli (Sez. 5, n. 36155 del30/04/2019, Meoli, Rv. 276779-01). In applicazione di tale principio e del dettatodelle sezioni unite “Carelli” (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Rv. 248051-01) –secondo cui, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale,nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta contestata, di modo che siconfiguri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un realepregiudizio dei diritti della difesa, senza che basti il pedissequo e mero confrontopuramente letterale fra contestazione e sentenza, dovendosi la violazione ritenersidel tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venutoa trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggettodell'imputazione – in senso analogo è stato di recente ribadito che non viola ilprincipio di correlazione tra accusa e sentenza la condanna dell'imputato qualeconcorrente esterno nel reato di bancarotta preferenziale, anziché qualeamministratore di fatto nel reato, originariamente contestato, di bancarottafraudolenta patrimoniale per distrazione, posto che tale modifica, noncomportando una trasformazione essenziale del fatto addebitato, non lede i dirittidi difesa (Sez. 5, n. 25506 del 26/03/2025, Cattaneo, Rv. 288211-01; tra le tanteconformi, si veda Sez. 5, n. 18770 del 22/12/2014, dep. 2015, Runca, Rv. 264073-01).3.2. Il dedotto travisamento della documentazione bancaria, invece, èmotivo meramente reiterativo di questioni che impingono il merito e la valutazionedella prova e che sono state già ampiamente affrontate nelle pronunce di primo esecondo grado che hanno ricostruito, con adeguata cura e precisione, la posizionedell’imputato rispetto all’[OSCURATO:SOCIETA]. e alle distrazioni poste inessere.Si denuncia, in altri termini, a fronte di doppia conforme, un travisamentodella prova attraverso il quale si mira piuttosto ad ottenere, da parte di questaCorte, un’inammissibile rivalutazione probatoria e del fatto.Il motivo è, poi, aspecifico, non confrontandosi adeguatamente con quantodescritto ed argomentato dai giudici di merito nelle conformi pronunce di primo esecondo grado. Ed invero, la sentenza di appello, nel confermare la decisione diprimo grado, ha chiarito che, con riferimento ai due prelievi in contanti percomplessivi euro 14.500,00, eseguiti presso la [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza, ilcuratore fallimentare ha prodotto le distinte di cassa relative alle operazioni, dallequali risulta che le stesse sono state sottoscritte proprio da [OSCURATO:PERSONA];analogamente, per quanto riguarda i prelievi e i bonifici effettuati presso la BancaCarige Italia, filiale 780, dalla disamina del contenuto del dischetto informaticoacquisito dalla [OSCURATO:PERSONA], emerge che le operazioni sono state effettuatemediante l’utilizzo del codice fiscale di [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza di appello ha,quindi, concluso, correttamente, nel senso che tali documenti, ritualmenteacquisiti e non oggetto di contestazione, costituiscono prova diretta ed immediatadella riferibilità delle operazioni di prelievo all’imputato.3.3. Concludendo, si impone il rigetto degli ulteriori motivi di ricorso. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al capo A), con rinvio pernuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.Rigetta nel resto il ricorso.Così deciso il 07/07/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] R o s a Pezzullo