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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38108/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo, con il quale la difesa deduce l'incostituzionalità delle norme che prevedono, a pena di inammissibilità, il deposito della dichiarazione o della elezione di domicilio, sia del tutto generico, non essendo stato spiegato sotto quale profilo si configuri il contrasto della disciplina processuale con norme costituzionali, né quale sia la rilevanza della questione nel presente procedimento; ritenuto che il secondo motivo, con cui si censura, per vizio della motivazione, la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non giustificato il porto del coltello e sussistente l'elemento soggettivo della contravvenzione, sia manifestamente infondato, attesa la ragionevole considerazione svolta dalla Corte di appello, agganciata a una comune massima di esperienza, secondo cui anche il soggetto senza fissa dimora ha un luogo presso il quale allocare i suoi oggetti, ancorché pochi o di modesto valore, di tal che anche rispetto a tale situazione può configurarsi un porto ingiustificato, ogniqualvolta egli porti con sé lo strumento atto ad offendere anziché lasciarlo con gli altri beni nella sua disponibilità; ritenuto, alla luce delle considerazioni che precedono, che anche il quarto e il quinto motivo siano inammissibili, atteso che essi riproducono la tesi difensiva, già sviluppata con il secondo motivo, per cui non si sarebbe tenuto conto delle ragioni che, in tesi, avrebbero giustificato il possesso del coltello e che avrebbero dovuto portare, attraverso un corretto governo processuale della prova indiziaria, all'assoluzione dell'imputato; ritenuto che, infine, anche il terzo motivo, con il quale vengono prospettati vizio della motivazione e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen., sia manifestamente infondato e aspecifico, avendo la sentenza impugnata dato conto, con motivazione adeguata, della relativa decisione, fondata sulla non modesta gravità del fatto, a sua volta determinata dalle dimensioni non modeste del coltello e dal fatto che esso fosse detenuto dall'imputato in orario notturno; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo, con il quale la difesa deduce l'incostituzionalità delle norme che prevedono, a pena di inammissibilità, il deposito della dichiarazione o della elezione di domicilio, sia del tutto generico, non essendo stato spiegato sotto quale profilo si configuri il contrasto della disciplina processuale con norme costituzionali, né quale sia la rilevanza della questione nel presente procedimento; ritenuto che il secondo motivo, con cui si censura, per vizio della motivazione, la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non giustificato il porto del coltello e sussistente l'elemento soggettivo della contravvenzione, sia manifestamente infondato, attesa la ragionevole considerazione svolta dalla Corte di appello, agganciata a una comune massima di esperienza, secondo cui anche il soggetto senza fissa dimora ha un luogo presso il quale allocare i suoi oggetti, ancorché pochi o di modesto valore, di tal che anche rispetto a tale situazione può configurarsi un porto ingiustificato, ogniqualvolta egli porti con sé lo strumento atto ad offendere anziché lasciarlo con gli altri beni nella sua disponibilità; ritenuto, alla luce delle considerazioni che precedono, che anche il quarto e il quinto motivo siano inammissibili, atteso che essi riproducono la tesi difensiva, già sviluppata con il secondo motivo, per cui non si sarebbe tenuto conto delle ragioni che, in tesi, avrebbero giustificato il possesso del coltello e che avrebbero dovuto portare, attraverso un corretto governo processuale della prova indiziaria, all'assoluzione dell'imputato; ritenuto che, infine, anche il terzo motivo, con il quale vengono prospettati vizio della motivazione e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen., sia manifestamente infondato e aspecifico, avendo la sentenza impugnata dato conto, con motivazione adeguata, della relativa decisione, fondata sulla non modesta gravità del fatto, a sua volta determinata dalle dimensioni non modeste del coltello e dal fatto che esso fosse detenuto dall'imputato in orario notturno; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle amme
Sentenza Cassazione n. 38108/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris