Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 03551/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E FINANZE contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore Generale, che ha concluso per l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha impugnato l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli ha accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Napoli, in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., dalla quale è derivata a suo carico la privazione della libertà personale dal 15/10/2012 al 5/11/2012, in quanto indagato del delitto di tentata estorsione in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e assolto con sentenza irrevocabile del Tribunale di Napoli del 20/05/2015 per non aver commesso il fatto.

2. Il Ministero ricorrente deduce, con un primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 314, comma 4, cod. proc. pen.

Secondo l'amministrazione ricorrente, risulta dalla stessa ordinanza che il richiedente, al momento in cui è stato sottoposto a custodia cautelare, fosse in regime di detenzione domiciliare e, in altro passo dell'ordinanza, si legge che nell'interrogatorio reso all'udienza di convalida [OSCURATO:PERSONA] si era protestato innocente riferendo di essere sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Partendo dal rilievo che la norma che si assume violata esclude il diritto alla riparazione nel caso in cui la privazione della libertà dipendente dalla misura cautelare si sovrapponga a limitazioni di libertà personali sofferte in forza di espiazione di pena, o comunque limita il diritto alla riparazione quando concorrano due misure cautelari e la misura cautelare concorrente sia di pari o maggiore grado di afflittività rispetto a quella in relazione alla quale si è chiesto l'indennizzo, lamenta che la Corte territoriale abbia omesso di accertare se il richiedente, nel periodo concernente la richiesta riparazione, fosse sottoposto a regime detentivo presso l'abitazione, ad arresti domiciliari o ad altra condizione di detenzione domiciliare.

2.1. Con un secondo motivo deduce omessa o insufficiente motivazione per avere la Corte di appello trascurato ogni valutazione in merito alla condizione di libertà o di detenzione del richiedente nel periodo in cui è stata applicata la misura cautelare.

La motivazione è contraddittoria laddove afferma la non conoscenza di altri procedimenti o processi in corso, né di pene eseguibili, e al contempo richiama le menzionate espressioni concernenti la condizione domiciliare del richiedente.2.2.

Con un terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. ritenendo che il richiedente abbia concorso a dare causa alla misura privativa della libertà personale sia in ragione della negativa personalità emergente dal casellario sia in ragione della frequentazione con il coimputato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], oltre a frequentare il coimputato, condannato per quella stessa vicenda, era gravato da un precedente per evasione, circostanza che ha potuto indurre gli operanti a ritenere che anche nell'occasione del 15 ottobre 2012 egli avesse violato le prescrizioni della detenzione domiciliare.

In ogni caso, il diritto alla riparazione non avrebbe potuto essere corrisposto per l'intero ammontare di euro 235,82 al giorno, in ragione delle restrizioni conseguenti all'esecuzione della detenzione domiciliare.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. In tema di equa riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice è tenuto a valutare l'esistenza dei fatti estintivi o modificativi del diritto fatto valere in giudizio solo quando tali fatti siano prospettati dalla parte interessata, con la conseguenza che l'Amministrazione dello Stato convenuta in giudizio non può disinteressarsi del procedimento (nella specie: omettendo di depositare gli atti difensivi e addirittura omettendo di partecipare all'udienza) per poi prospettare con il ricorso per cassazione, per la prima volta, le ragioni per le quali il giudice di merito avrebbe dovuto decidere diversamente (Sez. 4, n. 11162 del 24/02/2015, Min.

Economia e Finanze, Rv. 263140; Sez.4, n.27536 del 27/05/2008, Min.

Economia e Finanze, Rv. 240892).

3. Ciò non toglie, peraltro, che la Corte di Cassazione, pur non potendo valorizzare circostanze di fatto prospettate per la prima volta in sede di legittimità, possa e debba valutare la correttezza giuridica e la congruità della motivazione della decisione gravata alla luce delle osservazioni critiche del ricorrente sulle medesime circostanze di fatto esaminate dal giudice di merito.

È in questa prospettiva che si effettua la disamina in questa sede, dovendosi allora apprezzare, in tutta evidenza, che l'ordinanza impugnata è viziata da contraddittorietà e carenza motivazionale.3.1.

In un passo dell'ordinanza viene richiamato quanto dichiarato dal Petriccione in sede di interrogatorio di garanzia in data 17 ottobre 2012 («si protestava innocente riferendo che era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione...»); in un altro passo, nel richiamare la motivazione della sentenza di assoluzione resa dal Tribunale di Napoli, la Corte territoriale ha trascritto un brano della sentenza in cui, a giustificazione del fatto che fosse incerta l'identità del concorrente nel reato di tentata estorsione, si afferma «Tale condotta sarebbe stata compiuta da un soggetto situato nell'abitazione sita al secondo piano dell'isolato 5 scala A di via Salicelle mentre il Petriccione abitava al primo piano dello stesso edificio ed era in regime di detenzione domiciliare»; in altro passo dell'ordinanza si legge: «non risulta in alcun modo accertato che la stessa fosse custodita presso l'abitazione del Petriccione, che risultava essere ristretto in regime di detenzione domiciliare e non è emerso che lo stesso abbia violato tale regime».

3.2. Sebbene dai passi del provvedimento sopra richiamati sorga il dubbio che, nella data in cui è stata applicata la misura cautelare che ha dato luogo al giudizio di riparazione, il richiedente fosse sottoposto a provvedimento limitativo della libertà personale «ad altro titolo», nell'ordinanza impugnata si trova apoditticamente affermato che «Non risulta proposta a questa corte di appello altra analoga domanda e neppure risultano registrati procedimenti o processi in corso, né pene eseguibili, relativi a reati commessi prima della detenzione ingiustamente partita dall'istante, sicché non trova applicazione l'art. 314, quarto comma, c.p.p.», senza adeguato confronto con quanto illustrato in altri passi.

4. In linea di principio, occorre ricordare che in tema di riparazione per la ingiusta detenzione, la norma dell'art. 314, comma 4, cod. proc. pen., nell'escludere il diritto alla riparazione nei casi in cui le limitazioni della libertà personale siano state sofferte anche in virtù di altro titolo, fa riferimento solo al «titolo» senza distinguere, in tema di esecuzione, tra l'una o l'altra forma di espiazione, affermando una piena compensazione della ingiusta detenzione subita nella parte in cui essa si sovrapponga temporalmente a quella espiata in virtù di altro legittimo provvedimento definitivo (Sez. 4, n. 10682 del 26/01/2010 , Savio, Rv. 246392); con riferimento alla concomitante applicazione di misura cautelare, l'esclusione del diritto alla riparazione, prevista dall'art. 314, comma 4, cod. proc. pen., opera esclusivamente nel caso in cui il diverso titolo relativo a misura cautelare sia di pari o maggior grado di afflittività rispetto a quella in relazione alla quale si è chiesto l'indennizzo (Sez. 4, n. 4533 del 27/10/2015, dep.2016, S., Rv. 265975).5.

Risulta, pertanto, evidente la necessità che il giudice della riparazione dia conto del titolo detentivo eventualmente esistente nel momento in cui l'ordinanza che ha dato causa all'ingiusta detenzione è stata posta in esecuzione, onde verificare la sussistenza o meno dei presupposti applicativi della disciplina dettata dall'art.314, comma 4, cod. proc. pen. 6.

Per tale ragione l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Napoli affinchè svolga le necessarie verifiche e dia conto del titolo giustificativo dello stato di detenzione domiciliare sofferto dal richiedente in concomitanza con la misura cautelare che ha dato titolo alla riparazione per ingiusta detenzione.

Provvederà il giudice del rinvio a regolamentare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Napoli, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità.

Così deciso il 18 gennaio 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E FINANZE contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore Generale, che ha concluso per l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha impugnato l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli ha accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Napoli, in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., dalla quale è derivata a suo carico la privazione della libertà personale dal 15/10/2012 al 5/11/2012, in quanto indagato del delitto di tentata estorsione in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e assolto con sentenza irrevocabile del Tribunale di Napoli del 20/05/2015 per non aver commesso il fatto. 2. Il Ministero ricorrente deduce, con un primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 314, comma 4, cod. proc. pen. Secondo l'amministrazione ricorrente, risulta dalla stessa ordinanza che il richiedente, al momento in cui è stato sottoposto a custodia cautelare, fosse in regime di detenzione domiciliare e, in altro passo dell'ordinanza, si legge che nell'interrogatorio reso all'udienza di convalida [OSCURATO:PERSONA] si era protestato innocente riferendo di essere sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Partendo dal rilievo che la norma che si assume violata esclude il diritto alla riparazione nel caso in cui la privazione della libertà dipendente dalla misura cautelare si sovrapponga a limitazioni di libertà personali sofferte in forza di espiazione di pena, o comunque limita il diritto alla riparazione quando concorrano due misure cautelari e la misura cautelare concorrente sia di pari o maggiore grado di afflittività rispetto a quella in relazione alla quale si è chiesto l'indennizzo, lamenta che la Corte territoriale abbia omesso di accertare se il richiedente, nel periodo concernente la richiesta riparazione, fosse sottoposto a regime detentivo presso l'abitazione, ad arresti domiciliari o ad altra condizione di detenzione domiciliare. 2.1. Con un secondo motivo deduce omessa o insufficiente motivazione per avere la Corte di appello trascurato ogni valutazione in merito alla condizione di libertà o di detenzione del richiedente nel periodo in cui è stata applicata la misura cautelare. La motivazione è contraddittoria laddove afferma la non conoscenza di altri procedimenti o processi in corso, né di pene eseguibili, e al contempo richiama le menzionate espressioni concernenti la condizione domiciliare del richiedente.2.2. Con un terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. ritenendo che il richiedente abbia concorso a dare causa alla misura privativa della libertà personale sia in ragione della negativa personalità emergente dal casellario sia in ragione della frequentazione con il coimputato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], oltre a frequentare il coimputato, condannato per quella stessa vicenda, era gravato da un precedente per evasione, circostanza che ha potuto indurre gli operanti a ritenere che anche nell'occasione del 15 ottobre 2012 egli avesse violato le prescrizioni della detenzione domiciliare. In ogni caso, il diritto alla riparazione non avrebbe potuto essere corrisposto per l'intero ammontare di euro 235,82 al giorno, in ragione delle restrizioni conseguenti all'esecuzione della detenzione domiciliare. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. In tema di equa riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice è tenuto a valutare l'esistenza dei fatti estintivi o modificativi del diritto fatto valere in giudizio solo quando tali fatti siano prospettati dalla parte interessata, con la conseguenza che l'Amministrazione dello Stato convenuta in giudizio non può disinteressarsi del procedimento (nella specie: omettendo di depositare gli atti difensivi e addirittura omettendo di partecipare all'udienza) per poi prospettare con il ricorso per cassazione, per la prima volta, le ragioni per le quali il giudice di merito avrebbe dovuto decidere diversamente (Sez. 4, n. 11162 del 24/02/2015, Min. Economia e Finanze, Rv. 263140; Sez.4, n.27536 del 27/05/2008, Min. Economia e Finanze, Rv. 240892). 3. Ciò non toglie, peraltro, che la Corte di Cassazione, pur non potendo valorizzare circostanze di fatto prospettate per la prima volta in sede di legittimità, possa e debba valutare la correttezza giuridica e la congruità della motivazione della decisione gravata alla luce delle osservazioni critiche del ricorrente sulle medesime circostanze di fatto esaminate dal giudice di merito. È in questa prospettiva che si effettua la disamina in questa sede, dovendosi allora apprezzare, in tutta evidenza, che l'ordinanza impugnata è viziata da contraddittorietà e carenza motivazionale.3.1. In un passo dell'ordinanza viene richiamato quanto dichiarato dal Petriccione in sede di interrogatorio di garanzia in data 17 ottobre 2012 («si protestava innocente riferendo che era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione...»); in un altro passo, nel richiamare la motivazione della sentenza di assoluzione resa dal Tribunale di Napoli, la Corte territoriale ha trascritto un brano della sentenza in cui, a giustificazione del fatto che fosse incerta l'identità del concorrente nel reato di tentata estorsione, si afferma «Tale condotta sarebbe stata compiuta da un soggetto situato nell'abitazione sita al secondo piano dell'isolato 5 scala A di via Salicelle mentre il Petriccione abitava al primo piano dello stesso edificio ed era in regime di detenzione domiciliare»; in altro passo dell'ordinanza si legge: «non risulta in alcun modo accertato che la stessa fosse custodita presso l'abitazione del Petriccione, che risultava essere ristretto in regime di detenzione domiciliare e non è emerso che lo stesso abbia violato tale regime». 3.2. Sebbene dai passi del provvedimento sopra richiamati sorga il dubbio che, nella data in cui è stata applicata la misura cautelare che ha dato luogo al giudizio di riparazione, il richiedente fosse sottoposto a provvedimento limitativo della libertà personale «ad altro titolo», nell'ordinanza impugnata si trova apoditticamente affermato che «Non risulta proposta a questa corte di appello altra analoga domanda e neppure risultano registrati procedimenti o processi in corso, né pene eseguibili, relativi a reati commessi prima della detenzione ingiustamente partita dall'istante, sicché non trova applicazione l'art. 314, quarto comma, c.p.p.», senza adeguato confronto con quanto illustrato in altri passi. 4. In linea di principio, occorre ricordare che in tema di riparazione per la ingiusta detenzione, la norma dell'art. 314, comma 4, cod. proc. pen., nell'escludere il diritto alla riparazione nei casi in cui le limitazioni della libertà personale siano state sofferte anche in virtù di altro titolo, fa riferimento solo al «titolo» senza distinguere, in tema di esecuzione, tra l'una o l'altra forma di espiazione, affermando una piena compensazione della ingiusta detenzione subita nella parte in cui essa si sovrapponga temporalmente a quella espiata in virtù di altro legittimo provvedimento definitivo (Sez. 4, n. 10682 del 26/01/2010 , Savio, Rv. 246392); con riferimento alla concomitante applicazione di misura cautelare, l'esclusione del diritto alla riparazione, prevista dall'art. 314, comma 4, cod. proc. pen., opera esclusivamente nel caso in cui il diverso titolo relativo a misura cautelare sia di pari o maggior grado di afflittività rispetto a quella in relazione alla quale si è chiesto l'indennizzo (Sez. 4, n. 4533 del 27/10/2015, dep.2016, S., Rv. 265975).5. Risulta, pertanto, evidente la necessità che il giudice della riparazione dia conto del titolo detentivo eventualmente esistente nel momento in cui l'ordinanza che ha dato causa all'ingiusta detenzione è stata posta in esecuzione, onde verificare la sussistenza o meno dei presupposti applicativi della disciplina dettata dall'art.314, comma 4, cod. proc. pen. 6. Per tale ragione l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Napoli affinchè svolga le necessarie verifiche e dia conto del titolo giustificativo dello stato di detenzione domiciliare sofferto dal richiedente in concomitanza con la misura cautelare che ha dato titolo alla riparazione per ingiusta detenzione. Provvederà il giudice del rinvio a regolamentare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Napoli, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità. Così deciso il 18 gennaio 2022
Sentenza Cassazione n. 03551/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris