CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 aprile 2024
Cassazione n. 14696/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17832 R.G.anno 2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], personalmente e in qualità di legale rappresentante della società, rappresentatie difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],domiciliati presso quest’ultimo; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA]. e [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; controricorrenti avverso la sentenza n.3138/2022 depositat a l’11 maggio 2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 aprile 2024dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Sez. I –RG 17832/2022 camera di consiglio 10.4.2024 [OSCURATO:PERSONA] 1. ― E’ impugnata per cassazi one la sentenza della C orte di appello di Roma, pubblicata l’11 maggio 2022, con cui è stato respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della società, avverso pronuncia del Tribunale capitolino. Questo aveva accolto le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA]. e [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e aveva accertato che i detti convenuti violarono i diritti esclusivi del le società attrici su due software; aveva inoltre condannato i convenuti al risarcimento del danno, dispostol’inibitoria alla prosecuzio ne o reiterazio ne dell ’ illecito eordinato la cancell a zione dei programmi , oltre che la pubblicazione dell’intestazione e del dispositivo della sentenza su due quotidiania diffusionenazionale. 2. ─ Il ricorso per cassazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è articolato in due motivi. Resistonocon controricorso Adobe e Microsoft. Sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Col primo motivo si denunciano la violazione e falsa applicazionedi legge . La censura investe l’affermazione della Corte di appello secondo cui il c.t.u. sarebbe incorso in errore materiale nel dichiarare che l’unica società ispezionata era [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. Si deduce che il verbale del consulente sarebbe stato redatto correttamente e non recherebbe traccia di alcun errore materiale. Col secondo mezzo i ricorrenti oppongono, ancora, la violazione e falsa applicazione di legge.Si deduce che il verbale di accesso del c.t.u. è un atto pubblicoe che lo stesso non era stato oggetto di querela di falso: unico rimedio contemplato dall’ordinamento per contestare l’efficacia probatoria privilegiata del documento in questione. 2. ― La proposta impugnazio ne verte sull’accertamento disposto Sez. I –RG 17832/2022 camera di consiglio 10.4.2024 nei confronti degli odierni ricorrenti, oltre che della società [OSCURATO:PERSONA], dichiarata fallita nelle more del giudizio di merito, quanto all’illegittimo sfruttamento dei programmi di elaboratore nella titolarità delle odierne controricorrenti. Viene in discorso, in particolare, l’attività espletata dal consulente nel corso di un procedimento di descrizione ante causam ex art. 161 l. aut. (l. n. 633/1941). La Corte di appello ha osservato che sia E rmes che [OSCURATO:PERSONA] operavano evidentemente al piano terra di un edificio ─ il cui primo piano era occupato da altra società, come rilevato dal c.t.u. ─ e che l’ausilia ri o era incorso in errore materiale allorché aveva dichiarato di aver eseguito l’accesso presso la sola sede legale della società Ermes. Ha osservato, in proposito, che nella sala stampa al piano terra il consulente aveva rinvenuto elaboratori di prop riet à di [OSCURATO:PERSONA] con installati prodotti delle società appellate: a tal fine viene menzionatala pag. 8 della relazionedell’ausiliario, ove si dà atto che «sull’elaboratore Aracneeditrice03», appunto ubicato nella nominata sala stampa,erano presentii programmi Office 2004 per Mac e Acrobat 9 Professional. 3. ─ I due motivi sono inammissibili e tale è il ricorso. Entrambi i mezzi di censura denunciano la violazione e la falsa applicazione«della legge, ex art. 360, n. 3, c.p.c.» , ma non precisano quali siano le norme di diritto di cui è lamentata l’inosservanza. Merita ricordare, al riguardo, che l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, n. 4, c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare ― con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni ― la norma violata o i punti della sentenza Sez. I –RG 17832/2022 camera di consiglio 10.4.2024 che si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez. U. 28 ottobre 2020, n. 23745; Cass. 6 luglio 2021, n. 18998). I due motivi risultano essere, inoltre, carenti di autosufficienza. Il primo è incentrato su di unverbale redatto dal c.t.u. «in linea con il verbale dell’ufficiale giudiziario», il secondo sul valore di atto pubblico che andrebbericonosciuto a quest’ultimo verbale. I due mezzi di censura non recano, però, alcuna trascrizione, nemmeno in forma riassuntiva, dei due documenti che menzionano , né forniscono indicazioni quanto alla loro localizzazione nei fascicoli di causa. Ora, questa Corte reputa inammissibili, per violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass. Sez. U. 27 dicembre 2019, n. 34469; Cass. 1 luglio 2021, n. 18695); più di recente, in una prospettiva che valorizza il principio di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU questa S.C. ha precisato come l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi possa avvenire alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali (Cass. 19 aprile 2022, n. 12481): è stato difatti osservato che il principio di autosufficienza non può tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass. Sez. U. 18 marzo 2022, n. 8950). Sez. I –RG 17832/2022 camera di consiglio 10.4.2024 I proposti motivi sono infinenon concludenti. Si legge nel provvedimento impugnato che l’affermazione del c.t.u.relativa all’accesso presso l’immobile era contenuta nell a relazion e da lui redatta, ove era precisato che l’ausiliario stesso aveva eseguito l’accesso presso la sede legale della sola società Ermes. E’ da escludere che l’elaborato, redatto da pubblico ufficiale (tale essendo certamente il c.t.u.), avesse valore fi defaciente quanto al fatto che sul luogo non operasse la società [OSCURATO:PERSONA]. Ciò in quanto lasentenza impugnata non dà attodi alcuna precisa attestazione in tal senso : e del resto, una tale attestazione presenterebbe un fondamento valutativo quanto agli elementi rivelatori della presenza della società nei localie non sarebbe perciò riconducibile a quanto l’atto pubblico è in grado di com provare fino a quereladi falso ( l a sua provenienza dal pubblico ufficiale, nonché edichiarazioni delle parti e i fatti che il pubblico ufficiale attes t a essere avvenuti in sua presenzao da lui compiuti). In conclusione, non vi è ragione per negare che la Corte di ap pello avesse la facoltà di interpretare l’elaborato peritale valorizzando, quale elemento decisivo, ai fini che rilevano in questa sede, il dato della presenza, nei locali visitati dal consulente, di due elaboratori di [OSCURATO:PERSONA].E’ anzi d a aggiungere che un’attività interpretativa del giudice del merito non avrebbe potuto trovare ostacoloneppure nell’ipotesi in cui avesse avuto ad oggetto vere e proprieattestazioni del pubblico ufficiale circa i fatti avvenuti alla sua presenza(cfr., infatti, Cass. 28 luglio 1975, n. 2921 ). 4. ─ Ricorrono le condizioni per la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiesta dalle controricorrenti: ai fini indicati può assumere rilievo, infatti, anche la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame(Cass. Sez. U. 13 settembre 2018, n. 22405), come pure il fatto che questo presenti contenuti estremamente distanti dai precetti del codice di rito(Cass. 3 luglio 2019, n. 17814), o la deduzione dimotivi palesemente inammissibili (Cass. 4 agosto 2021, n. 22208 ). 5. ─ Le spese di giudizio seguono la soccombenza. Sez. I –RG 17832/2022 camera di consiglio 10.4.2024 P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; condanna la ricorrente, a norma dell’art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento dell’ulteriore somma di euro 7.000,00; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello