Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:C:2008:423
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 17 luglio 2008
1
(
1
)
Causa C‑1/07
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA]
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] (Germania)]
«Direttiva 91/439/CEE – Art. 8, nn. 2 e 4 – Patente di guida – Riconoscimento reciproco della patente di guida – Comportamento colpevole del titolare antecedente al rilascio della seconda patente di guida – Procedimento di verifica dell’idoneità – Revoca della patente di guida – Miglioramento della sicurezza della circolazione stradale»
1.
Con la presente causa, si chiede alla Corte di precisare la portata dell’art. 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439/CEE (
2
) che consente a uno Stato membro di rifiutarsi di riconoscere una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, qualora
il suo titolare sia oggetto, nel territorio del primo Stato membro, di un provvedimento di restrizione, sospensione, revoca
o annullamento del diritto di guidare.
2.
La particolarità di questa causa consiste nel fatto che è stata rilasciata la patente a una persona anche se essa era oggetto
di un procedimento di verifica dell’idoneità alla guida a seguito di un’infrazione delle norme sulla circolazione stradale
commessa prima del rilascio di tale patente.
3.
Il giudice del rinvio si domanda pertanto se, in tali circostanze, lo Stato membro sul cui territorio è stato adottato il
provvedimento di revoca può rifiutarsi di riconoscere la validità della patente così rilasciata.
4.
Nelle presenti conclusioni, proporrò alla Corte di interpretare l’art. 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439 nel senso che
uno Stato membro ha il diritto di rifiutarsi di riconoscere la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato
membro, allorché tale patente sia stata rilasciata anche se era in corso un procedimento di verifica dell’idoneità alla guida
del titolare, a seguito di un’infrazione delle norme sulla circolazione stradale commessa anteriormente sul territorio del
primo Stato membro.
I –
Contesto normativo
A –
Diritto comunitario
5.
Allo scopo di agevolare la circolazione delle persone all’interno della Comunità o il loro stabilimento in uno Stato membro
diverso da quello in cui tali persone hanno ottenuto la patente di guida, la direttiva 91/439 ha istituito il principio del
reciproco riconoscimento delle patenti di guida (
3
).
6.
La fissazione, in tale direttiva, dei presupposti minimi in base ai quali tale patente può essere rilasciata mira anche al
miglioramento della sicurezza della circolazione stradale sul territorio dell’Unione europea (
4
).
7.
L’art. 7, n. 1, lett. a), della suddetta direttiva così recita:
«Il rilascio della patente di guida è subordinato inoltre:
al superamento di una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti e di una prova di controllo delle cognizioni, nonché
al soddisfacimento di norme mediche, conformemente alle disposizioni degli allegati II e III».
8.
In particolare, la direttiva 91/439 prevede che la patente di guida non deve essere rilasciata né rinnovata al candidato o
al conducente che si trovi in stato di dipendenza nei confronti dell’alcol o di sostanze psicotrope.
9.
Infatti, il punto 14.1 dell’allegato III di tale direttiva dispone:
«La patente di guida non deve essere rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che si trovi in stato di dipendenza
nei confronti dell’alcole o che non possa dissociare la guida dal consumo di alcole».
10.
Il punto 15 dello stesso allegato prevede:
«La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che si trovi in stato di dipendenza
nei confronti di sostanze psicotrope, o che, pur non essendone dipendente, ne faccia regolarmente abuso, qualunque sia la
categoria di patente richiesta».
11.
L’art. 7, n. 5, della suddetta direttiva prevede che si può essere titolari di un’unica patente di guida.
12.
L’art. 8, n. 2, della direttiva 91/439 precisa che lo Stato membro di residenza normale può applicare al titolare di una patente
di guida rilasciata da un altro Stato membro le proprie disposizioni nazionali concernenti la restrizione, la sospensione,
la revoca o l’annullamento del diritto di guidare.
13.
L’art. 8, n. 4, di tale direttiva è redatto come segue:
«Uno Stato membro può rifiutarsi di riconoscere ad una persona che sul suo territorio è oggetto di uno dei provvedimenti citati
al paragrafo 2, la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro.
Uno Stato membro può rifiutarsi anche di rilasciare la patente di guida ad un candidato che formi oggetto di tali provvedimenti
in un altro Stato membro».
B –
Diritto nazionale
14.
Il regolamento sull’ammissione delle persone alla circolazione stradale (Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straβenverkehr;
in prosieguo: la «FeV») prevede, all’art. 28, n. 1, che i titolari di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro
dell’Unione siano autorizzati a guidare sul territorio della Repubblica federale di Germania.
15.
Tuttavia, secondo l’art. 28, n. 4, punto 3, della FeV, tale autorizzazione non si applica alle persone la cui patente di guida
è stata oggetto, sul territorio tedesco, di un provvedimento provvisorio o definitivo di revoca da parte di un tribunale o
di un provvedimento di revoca immediatamente esecutivo o definitivo adottato da un’autorità amministrativa.
16.
Ai sensi dell’art. 46 della FeV, qualora il titolare di una patente si riveli inidoneo alla guida di veicoli, l’autorità competente
per il rilascio della patente di guida deve revocarla, in particolare, in caso di infrazioni gravi o reiterate delle disposizioni
che disciplinano la circolazione stradale o delle disposizioni penali.
17.
Peraltro, l’art. 3, n. 1, della legge sulla circolazione stradale (Straβenverkehrsgesetz) dispone che «[s]e una persona è
inidonea alla guida di veicoli, l’autorità competente per il rilascio della patente di guida deve revocarla. Nel caso di una
patente di guida straniera, la revoca – anche se è effettuata ai sensi di altre disposizioni – equivale a decadenza del diritto
di utilizzare la patente di guida in Germania (… )».
II –
Fatti e procedimento nella causa principale
18.
Il sig. [OSCURATO:PERSONA], residente in Germania, è stato oggetto di un controllo stradale in data 18 settembre 2004. In occasione di
tale controllo, è stato accertato ch’egli era sotto l’effetto di cannabis e anfetamine. A causa di tale infrazione, per decisione
amministrativa del 17 novembre 2004, divenuta definitiva il 4 dicembre 2004, il [OSCURATO:PERSONA]‑Wittgenstein gli ha inflitto
un’ammenda e ha deciso di sospendergli la patente di guida per un mese.
19.
In data 18 novembre 2004, le autorità ceche hanno rilasciato una patente di guida al sig. [OSCURATO:PERSONA], che aveva sostenuto l’esame
di guida in data 16 novembre 2004.
20.
A causa dell’infrazione commessa il 18 settembre 2004, l’Ordnungsamt del [OSCURATO:PERSONA]‑Wittgenstein ha avviato un procedimento
di verifica dell’idoneità alla guida del sig. [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultimo è stato informato dell’apertura di tale procedimento in
data 7 gennaio 2005 e ha depositato la sua patente di guida tedesca presso le autorità amministrative competenti nel febbraio 2005.
21.
Con decisione 17 marzo 2005, divenuta definitiva in data 6 aprile 2005, l’Ordnungsamt del [OSCURATO:PERSONA]‑Wittgenstein ha disposto
la revoca della patente di guida tedesca del sig. [OSCURATO:PERSONA].
22.
Il giudice del rinvio precisa inoltre che quest’ultimo non aveva ottemperato entro il termine prescritto all’obbligo che gli
era stato imposto di sottoporsi a una perizia medico‑psicologica al fine di provare la sua idoneità alla guida e che le autorità
amministrative tedesche ignoravano ch’egli disponesse di una patente di guida ceca.
23.
In data 6 gennaio 2006, mentre circolava sulla pubblica via in Germania, il sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato oggetto di un controllo da
parte della polizia, alla quale egli ha presentato la patente di guida ceca.
24.
A seguito di tale controllo, l’[OSCURATO:PERSONA], con sentenza 22 agosto 2006, ha condannato il sig. [OSCURATO:PERSONA] per guida pericolosa
senza patente. Quest’ultimo ha proposto appello avverso tale sentenza dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Germania).
III –
Questione pregiudiziale
25.
In tale contesto il [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione
pregiudiziale:
«Se l’art. 1, n. 2, della direttiva 91/439/CEE, in combinato disposto con l’art. 8, nn. 2 [e] 4, sia da interpretare nel senso
che ad uno Stato membro è vietato non riconoscere il diritto di guidare all’interno del suo territorio in base ad una patente
di guida rilasciata da un altro Stato membro e non riconoscere quindi la validità di quest’ultima, perché al suo titolare
nel primo Stato membro menzionato è stata revocata la patente, dopo il rilascio nei suoi confronti di una cosiddetta “seconda”
patente di guida dell’Unione europea in un altro Stato membro, qualora la revoca della patente si basi su un incidente o su
un comportamento illegittimo verificatosi nel periodo antecedente al rilascio della patente di guida da parte dell’altro Stato
membro».
IV –
Analisi
26.
Con la sua questione, il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l’art. 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439 vada interpretato
nel senso che uno Stato membro ha il diritto di rifiutarsi di riconoscere la validità di una patente di guida rilasciata da
un altro Stato membro, allorché tale patente è stata rilasciata mentre era in corso un procedimento di verifica dell’idoneità
alla guida del titolare, a seguito di un’infrazione alla circolazione stradale commessa anteriormente sul territorio del primo
Stato membro.
27.
Ricordo che, nella causa principale, la persona titolare della patente tedesca ha commesso un’infrazione alla circolazione
stradale sul territorio tedesco. Un mese circa dopo l’infrazione, la stessa persona ha ottenuto una patente di guida ceca,
anche se era pendente, a causa di tale infrazione, un procedimento di verifica dell’idoneità alla guida e tale procedimento
si è concluso con la revoca della patente tedesca.
28.
La questione consiste quindi nel chiarire se le autorità tedesche siano tenute a considerare valida la seconda patente ottenuta
mentre tale procedimento era in corso.
29.
La presente causa consente alla Corte di precisare la giurisprudenza delineata con la sentenza 29 aprile 2004, Kapper (
5
) e con le ordinanze 6 aprile 2006, Halbritter (
6
) e 28 settembre 2006, Kremer (
7
).
30.
Nella causa Kapper, citata, la Corte, che aveva già statuito che l’obbligo del reciproco riconoscimento delle patenti di guida
vige senza alcuna formalità e non lascia margini di manovra agli Stati membri quanto ai provvedimenti da adottare per conformarvisi (
8
), ha sancito il principio del reciproco riconoscimento nella sua pienezza.
31.
Infatti, la Corte ha dichiarato che lo Stato membro ospitante non ha il diritto di verificare le condizioni di rilascio di
una patente di guida ottenuta in un altro Stato membro. Lo Stato membro ospitante è quindi obbligato a riconoscere la validità
della patente di guida così rilasciata (
9
).
32.
La Corte ha tuttavia rilevato un’eccezione al principio del reciproco riconoscimento delle patenti di guida che si evince
dal testo stesso della direttiva 91/439. Infatti, l’art. 8, nn. 2 e 4, di tale direttiva prevede che uno Stato membro può
rifiutarsi di riconoscere la validità di una patente di guida ottenuta in un altro Stato membro qualora il suo titolare sia
oggetto sul territorio del primo Stato membro di un provvedimento di restrizione, sospensione, revoca o annullamento del diritto
di guidare.
33.
La Corte ha avuto occasione di precisare tale disposizione nelle citate cause Kapper, Halbritter e Kremer.
34.
Essa ha anzitutto chiarito che, poiché la suddetta disposizione deroga al principio del reciproco riconoscimento, essa deve
essere interpretata restrittivamente (
10
). Ha inoltre precisato che le circostanze nelle quali una patente di guida può non essere riconosciuta valida, conformemente
all’art. 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439, non sono limitate ai casi in cui il titolare di tale patente chieda la sostituzione
della stessa. La disposizione ha anche lo scopo di consentire a uno Stato membro di applicare, sul proprio territorio, le
disposizioni nazionali in materia di revoca, sospensione o annullamento della patente di guida, qualora il titolare di tale
patente abbia, per esempio, commesso un’infrazione (
11
).
35.
La Corte ha poi statuito che la suddetta disposizione non può essere fatta valere da uno Stato membro per rifiutarsi di riconoscere
a tempo indefinito la validità di una patente rilasciata da un altro Stato membro, qualora il titolare di tale patente sia
stato oggetto, sul territorio del primo Stato membro, di un provvedimento restrittivo. La Corte ha precisato che, qualora
il periodo di divieto di richiesta di una nuova patente sia già trascorso sul territorio dello Stato membro ospitante, l’art. 8,
nn. 2 e 4, della direttiva 91/439 osta a che il detto Stato membro continui a rifiutarsi di riconoscere la validità di qualsiasi
patente di guida rilasciata in seguito da un altro Stato membro (
12
).
36.
Tale interpretazione vale a fortiori qualora il provvedimento di revoca della patente di guida non sia stato accompagnato
da alcun periodo di divieto di richiesta di una nuova patente (
13
). In tale ipotesi, lo Stato membro ospitante deve riconoscere la patente di guida rilasciata da un altro Stato membro successivamente
al provvedimento di revoca. La possibilità per lo Stato membro ospitante di applicare l’art. 8, n. 2, della direttiva 91/439
non sarebbe esercitabile se non in ragione di un comportamento colpevole dell’interessato successivo all’ottenimento della
nuova patente di guida (
14
).
37.
Nelle citate cause Kapper, Halbritter e Kremer, i titolari delle patenti di guida, il cui riconoscimento era stato contestato,
avevano ottenuto la patente dopo il provvedimento di revoca o dopo la fine del periodo di divieto di richiesta di una nuova
patente. Le misure di controllo erano state effettuate, l’infrazione era stata sanzionata, gli effetti del provvedimento restrittivo
erano pertanto esauriti.
38.
Diversa è, tuttavia, la fattispecie in esame, giacché trattasi, nel caso del sig. [OSCURATO:PERSONA], di una persona che ha commesso un’infrazione
delle norme sulla circolazione stradale in Germania e che ha ottenuto una nuova patente sul territorio ceco, mentre era oggetto,
in seguito a tale infrazione e sul territorio tedesco, di un procedimento di verifica della sua idoneità a guidare. A differenza
delle cause in cui la Corte si è espressa precedentemente, il rilascio della nuova patente, nella causa principale, ha avuto
luogo dopo il comportamento colpevole e prima del provvedimento di revoca adottato a seguito di tale comportamento.
39.
Pertanto, i provvedimenti che garantiscono che una persona pericolosa non possa circolare sulla rete stradale non erano ancora
stati adottati e, in ogni caso, tali provvedimenti non avevano esaurito i loro effetti.
40.
Rammento, a tal proposito, che risulta dai punti 14.1 e 15 dell’allegato III della direttiva 91/439 che è fatto divieto di
rilasciare o rinnovare la patente di guida a una persona che si trovi in stato di dipendenza nei confronti dell’alcol o della
droga o che, senza esserne dipendente, ne faccia uso o ne abusi regolarmente.
41.
A mio parere, il procedimento previsto dalla normativa tedesca, in applicazione dei punti 14.1 e 15 dell’allegato III della
suddetta direttiva, a seguito della commissione di un’infrazione, ha proprio lo scopo di accertare, per esempio mediante esami
del sangue e la sorveglianza della persona, se questa è ancora sotto l’effetto dell’alcol o della droga.
42.
Inoltre, qualora l’infrazione sia commessa sul territorio di uno Stato membro, quest’ultimo è il solo competente a punire
tale infrazione adottando, se del caso, un provvedimento di revoca della patente nei confronti di tale persona, accompagnato
o meno da un periodo di divieto di richiesta di una nuova patente.
43.
Pertanto, in una tale fattispecie, ritengo che l’art. 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439 debba consentire allo Stato membro,
sul territorio del quale è pendente nei confronti di una persona un procedimento di verifica dell’idoneità alla guida, di
non riconoscere una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro mentre è in corso tale procedimento.
44.
In primis, infatti, il procedimento pendente nello Stato membro sul territorio del quale è stata commessa l’infrazione ha
per oggetto la valutazione dell’assenza di pericolosità di una persona. Orbene, la nuova patente è stata rilasciata alla persona
in questione senza che siano stati effettuati gli approfonditi esami richiesti dalla normativa tedesca.
45.
Ammettere la validità di tale nuova patente di guida sarebbe quindi in contrasto con la ratio della direttiva 91/439, ovvero
il miglioramento della sicurezza della circolazione stradale.
46.
In secondo luogo, non si può consentire che l’interessato, ottenendo una nuova patente di guida, eluda le sanzioni in cui
è suscettibile di incorrere a causa dell’infrazione commessa sul territorio di uno Stato membro.
47.
Infine, il rilascio di una patente di guida, in circostanze come quelle della causa principale, contrasta con i precetti dell’art. 7,
n. 5, della direttiva 91/439. Infatti, in tale fase del procedimento, quando l’interessato ha ottenuto una nuova patente era
ancora titolare della patente di guida rilasciata dalla Repubblica federale di Germania.
48.
Orbene, tale norma è diretta proprio a evitare un comportamento quale quello tenuto dal sig. [OSCURATO:PERSONA]. Risulta dai fatti della
controversia principale che quest’ultimo, avendo commesso un’infrazione alla circolazione stradale, ha tentato di sottrarsi
alle sanzioni recandosi in un altro Stato membro allo scopo di ottenervi una nuova patente di guida (
15
). Tale comportamento presenta un carattere manifestamente fraudolento.
49.
In altri termini, obbligare la Repubblica federale di Germania a riconoscere una patente rilasciata mentre è ancora pendente
un procedimento avviato a seguito della commissione di un’infrazione avrebbe la conseguenza di autorizzare alla guida una
persona che presenta uno stato potenzialmente pericoloso, di consentire a tale persona di evitare la sanzione penale in cui
è incorsa e di agevolare la frode.
50.
Pertanto, sono del parere che l’art. 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439 deve essere interpretato nel senso che uno Stato
membro ha il diritto di rifiutarsi di riconoscere la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro,
qualora tale patente sia stata rilasciata anche se era in corso un procedimento di verifica dell’idoneità alla guida del titolare,
a seguito di un’infrazione delle norme sulla circolazione stradale commessa anteriormente sul territorio del primo Stato membro.
V –
Conclusione
51.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere al [OSCURATO:PERSONA] nel seguente modo:
«L’art. 8, nn. 2 e 4, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida, come modificata
dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1882, deve essere interpretato nel senso
che uno Stato membro ha il diritto di rifiutarsi di riconoscere la validità di una patente di guida rilasciata da un altro
Stato membro, qualora tale patente sia stata rilasciata anche se è in corso un procedimento di verifica dell’idoneità alla
guida del titolare, a seguito di un’infrazione delle norme sulla circolazione stradale commessa anteriormente sul territorio
del primo Stato membro».
1
– Lingua originale: il francese.
2
– Direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, concernente la patente di guida (GU L 237, pag. 1), come modificata dal regolamento
(CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1882 (GU L 284, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 91/439»).
3
– V. art. 1.
4
– V. il quarto ‘considerando’.
5
– Causa C‑476/01 (Racc. pag. I‑5205).
6
– Causa C‑227/05.
7
– Causa C‑340/05.
8
– V., nello specifico, sentenza 29 ottobre 1998, causa C‑230/97, Awoyemi (Racc. pag. I‑6781, punti 41 e 42).
9
– Sentenza Kapper, cit. (punti 47 e 49).
10
– Ibidem (punto 72 e giurisprudenza ivi citata). V., inoltre, ordinanza Halbritter, cit. (punto 26).
11
– Sentenza Kapper, cit. (punto 73).
12
– Ibidem (punto 76).
13
– V. ordinanza Kremer, cit. (punti 33 e 34).
14
– Ibidem (punto 35).
15
– Le osservazioni depositate dal sig. [OSCURATO:PERSONA] indicano, a tal proposito, che «[egli] si aspettava verosimilmente la revoca
imminente della patente di guida rilasciata dalle autorità tedesche» e che per questa ragione si è recato nella Repubblica
ceca al fine di ottenere una nuova patente (pag. 1).