CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 marzo 2024
Cassazione n. 13932/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 02ZXSLL ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia emessa il 23 maggio 2022 dal Tribunale di Roma di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Roma il 14 aprile 2022; considerato che il motivo di ricorso non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), essendo congruamente motivata nel suo complesso la decisione di conferma della sentenza di primo grado; considerato che il diniego della sospensione condizionale della pena risulta fondato sulla prognosi negativa, peraltro in linea con gli argomenti spesi in merito al trattamento sanzionatorio, segnatamente la gravità del fatto, le modalità di esecuzione e l'intensità del dolo; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 20 marzo 2024 Il qt